Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 ottobre 2016, n. 21330

Non si paga l’Irap solo in virtù del personale utilizzato per temporanee sostituzioni

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 20 ottobre 2016, n. 21330

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25323-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 410/19/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, del 04/03/2014 depositata il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo contro la sentenza indicata in epigrafe che, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso di (OMISSIS), medico esercente l’attivita’ presso una casa di cura privata, contro il silenzio rifiuto in tema di IRAP.

La parte intimata ha depositato controricorso.

Il ricorso, ammissibile in relazione alle oscillazioni giurisprudenziali recentemente appianate dalle Sezioni Unite, ne potendosi ritenere possibile evocare il giudicato esterno, risultando la debenza del tributo collegata ad emergenze fattuali diverse per ogni annualita’, e’ manifestamente infondato, La censura dell’Agenzia si appunta specificamente sulla circostanza che l’esistenza di compensi a terzi dell’importo di circa Euro 17.000,00 dovrebbe integrare comunque il requisito dell’autonoma organizzazione.

Ora, risulta dalla sentenza impugnata che i compensi a terzi sono stati considerati inidonei ad incidere sull’autonoma organizzazione del professionista perche’ destinati alle temporanee sostituzioni necessarie e di modesta entita’ e come tali non dotate del carattere della stabilita’, ma invece inquadrabili nei compensi per prestazioni occasionali.

Orbene, tale accertamento di fatto operato dalla CTR, correlato al reddito dichiarato dal contribuente, non puo’ essere censurato con il prospettato vizio di violazione di legge, posto che non ravvisa un error iuris nelle affermazioni del giudice di merito, essendosi questi allineato alla giurisprudenza di questa Corte, ribadita di recente anche a Sezioni Unite-sent.n.9451/2016-, per cui il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal Decreto Legislativo 15 settembre 1997, n. 446, articolo 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorrere quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Il ricorso va quindi rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in relazione al recente intervento chiarificatore delle S.U. di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte, visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Compensa le spese

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *