Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 19 luglio 2016, n. 14728

Il mutamento di religione da parte del coniuge – in questo caso divenuto testimone di Geova – non può essere causa dell’addebito della separazione, neppure in un matrimonio concordatario, né tantomeno dell’affido esclusivo all’altro genitore

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 19 luglio 2016, n. 14728

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), dal quale, unitamente all’avv. (OMISSIS) del foro di Treviso, e’ rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), dal quale e’ rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale per notaio (OMISSIS) del 17 ottobre 2014, rep. n. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 168/14, pubblicata il 7 aprile 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 aprile 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
uditi i difensori delle parti.

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ.:
“1. – Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’Appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza emessa il 4 gennaio 2013, con cui il Tribunale di Pordenone aveva pronunciato la separazione personale dell’appellante dal coniuge (OMISSIS), disponendo l’affidamento condiviso dei figli (OMISSIS) e (OMISSIS) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con incarico al Consultorio familiare di Pordenone, Distretto urbano, di monitoraggio e sostegno ai genitori secondo le modalita’ ritenute opportune, e con ascolto periodico dei minori al fine di vigilare sulle dinamiche relazionali dei genitori con la prole, ed ha disposto in via integrativa che i coniugi si attengano alle indicazioni contenute nella relazione della Azienda Socio-sanitaria n. (OMISSIS) del 17 settembre 2013, imponendo allo (OMISSIS) di assicurare, anche nei tempi di permanenza presso di se’, la continuita’ nelle abitudini e negl’impegni dei figli, provvedendovi direttamente o, qualora a cio’ ostino le sue convinzioni religiose, facendo ricorso alla collaborazione della madre e dei nonni dei minori.
2. – Avverso la predetta sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Lo (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
3. – A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente ha dedotto:
a) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli articoli 151 e 337-quater c.c. (gia’ 155) e dell’articolo 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di addebito della separazione allo (OMISSIS) e la richiesta di affidamento esclusivo dei figli ad essa ricorrente, nonostante la conversione dell’uomo al credo religioso dei Testimoni di Geova, il conseguente disconoscimento dei valori da lui fino ad allora accettati e trasmessi ai figli e la sua adesione a valori inconciliabili con quelli propri del cattolicesimo, accettati con il matrimonio concordatario e coincidenti con quelli costituzionali;
b) la violazione dell’articolo 115 c.p.c. e degli articoli 151 e 337-quater (gia’ 155) cod. civ., lamentando il mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate da essa ricorrente nelle memorie depositate ai sensi dell’articolo 183 cod. proc. civ. e l’esclusione dell’applicabilita’ dell’articolo 115 cit. ai fini della prova delle caratteristiche della confessione religiosa dei Testimoni di Geova.
4. – I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti la medesima questione, sono infondati.
Nell’escludere che la separazione potesse essere addebitata al controricorrente in virtu’ della mera adesione dello stesso al credo religioso dei Testimoni di Geova, la sentenza impugnata si e’ infatti ottenuta al principio enunciato da questa Corte, secondo cui, nonostante l’incidenza sull’armonia della coppia, il mutamento di fede religiosa da parte di uno dei coniugi e la conseguente partecipazione dello stesso alle pratiche collettive del nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall’articolo 19 Cost., non possono rappresentare, in quanto tali, ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia di addebito della separazione, a meno che l’adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore previsti dagli articoli 143 e 147 cod. civ., in tal modo determinando una situazione di improseguibilita’ della convivenza o di grave pregiudizio per l’interesse della prole (cfr. Cass., Sez. 1, 6 agosto 2004, n 15241; 6 dicembre 1989, n. 5397; 23 agosto 1985, n. 4498). Correttamente, in questa prospettiva, la Corte di merito ha ritenuto inconferente qualsiasi indagine in ordine ai principi ispiratori della nuova confessione religiosa abbracciata dallo (OMISSIS) ed al sistema di valori dalla stessa predicato tra i suoi aderenti e propagandato tra il pubblico, limitandosi a rilevare che si tratta di un culto riconosciuto dallo Stato: indipendentemente dalla possibilita’ di desumere da tale riconoscimento un giudizio positivo in ordine alla compatibilita’ dei predetti principi e valori con quelli che l’ordinamento dello Stato pone a fondamento dell’istituto familiare, cosi’ come delineato dalla Carta costituzionale e dalla disciplina codicistica, l’accettazione degli stessi da parte del controricorrente in tanfo avrebbe potuto legittimare l’affermazione della sua responsabilita’ nel fallimento dell’unione in quanto avesse trovato espressione in atteggiamenti concreti non meramente dissonanti dal predetto modello, ma chiaramente contrari ai doveri di condotta che ne scaturiscono a carico dei coniugi. La sentenza impugnata ha ritenuto invece non provato che le affermazioni di principio contenute nei testi ufficiali della confessione religiosa in questione, citate dalla ricorrente quali espressioni di una concezione della vita e della famiglia diverse da quella cattolica, precedentemente professata dal controricorrente, lo avessero indotto all’assunzione di siffatti comportamenti. Nessun rilievo puo’ attribuirsi, in proposito, all’inadempimento dell’impegno, concordemente assunto dai coniugi con la celebrazione del matrimonio religioso, a conformare l’indirizzo della vita familiare e l’educazione dei figli ai dettami della religione cattolica, trattandosi di un accordo che, nonostante il riconoscimento di effetti civili al matrimonio, derivante dall’adozione del rito concordatario, e’ tuttavia destinato a spiegare efficacia esclusivamente nell’ambito dell’ordine morale cattolico e dell’ordinamento canonico, restando estraneo alla disciplina civilistica del vincolo, integralmente regolata dall’ordinamento dello Stato.
Per analoghe ragioni, deve escludersi che la scelta spirituale compiuta dallo (OMISSIS) potesse costituire di per se’ una ragione sufficiente a giustificare l’affidamento esclusivo dei figli minori alla (OMISSIS), essendo stato accertato, sulla base delle relazioni trasmesse dal Consultorio familiare dell’ASS n. (OMISSIS), che, nonostante le diverse convinzioni religiose, entrambi i coniugi apparivano effettivamente legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianita’. In tema di affidamento dei figli minori, questa Corte ha infatti ribadito costantemente che il criterio fondamentale al quale deve attenersi il giudice della separazione o del divorzio e’ costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, previsto in passato dall’articolo 155 ed oggi consacrato nell’articolo 337-quater cod. civ., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia piu’ idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalita’ del minore, richiede un giudizio prognostico in ordine alla capacita’ del padre e della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalita’ con cui ciascuno di essi ha svolto in passato il proprio ruolo, ed in particolare alla sua capacita’ di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilita’ ad un assiduo rapporto, nonche’ mediante l’apprezzamento della personalita’ del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che e’ in grado di offrire al minore (cfr. Cass., Sez. 6, 23 settembre 2015, n. 18817; Cass., Sez. 127 giugno 2006, n. 14840). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto infondate le censure proposte dalla ricorrente in ordine all’affidamento condiviso, confermando i provvedimenti adottati dalla sentenza di primo grado ed impartendo, ad integrazione degli stessi, ulteriori prescrizioni volte da un lato ad assicurare che il nuovo orientamento religioso del padre non influisca sulla continuita’ dell’indirizzo finora seguito nell’educazione dei figli, dall’altro ad evitare che le preoccupazioni manifestate al riguardo dalla madre si traducano in un eccessivo irrigidimento dei rapporti con l’altro genitore. In quanto disposte a tutela dell’esigenza di stabilita’ dei minori, contro il conflitto interiore innescato dai contrasti tra i genitori, tali precauzioni non si pongono affatto in contraddizione con la decisione adottata in ordine all’affidamento, ma costituiscono espressione del potere, riconosciuto al giudice nei giudizi di separazione e divorzio, d’impartire disposizioni in materia di affidamento e mantenimento della prole, il quale puo’ essere esercitato anche d’ufficio, trattandosi di provvedimenti volti a soddisfare esigenze e finalita’ pubblicistiche sottratte all’iniziativa ed alla disponibilita’ delle parti (cfr. Can, Sez. 1, 18 marzo 2010, n. 6606; 3 agosto 2007, n. 17043; 13 gennaio 2004, n. 270).”.
Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene condivisibile l’opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, non risultando meritevoli di accoglimento le contrarie argomentazioni svolte nella memoria depositata dalla ricorrente, la quale si limita ad insistere nella propria tesi difensiva, senza addurre ragioni idonee a giustificare una rimeditazione delle predette conclusioni.
Non merita consenso, in particolare, l’affermazione della ricorrente, secondo cui il rifiuto della Corte d’Appello di esprimere un giudizio di valore in ordine alle credenze religiose dello (OMISSIS) si pone in contrasto con le cautele da essa adottate nella disciplina dei rapporti tra il controricorrente ed i figli: tali precauzioni trovano infatti giustificazione nella giovanissima eta’ dei minori (tredici e dieci anni) e nella conseguente esigenza di evitare che l’armonioso sviluppo della loro personalita’ possa risultare pregiudicato dall’effetto traumatico di un improvviso contatto con le nuove convinzioni religiose del padre, cosi’ diverse da quelle finora professate nell’ambito familiare, e dai mutamenti che l’adesione alle stesse ha determinato nelle sue abitudini di vita e nelle sue frequentazioni. Tale preoccupazione puo’ ben legittimare, in linea con l’interesse del minore, che ai sensi dell’articolo 337-ter cod. civ. costituisce il parametro essenziale di riferimento per l’adozione dei provvedimenti relativi alla prole, la previsione di misure idonee a garantire che la conservazione di un intenso rapporto affettivo e di una stabile consuetudine di vita con il genitore non collocatario, nonche’ il contributo che quest’ultimo ha il potere-dovere di fornire all’educazione ed all’istruzione dei figli, anche in campo religioso, non si traducano nella sottoposizione degli stessi ad indebite pressioni o condizionamenti, volti ad imporre l’accettazione del credo paterno, in contrasto con la liberta’ dei minori di seguire, nell’ambito del processo di maturazione complessiva della loro personalita’, un proprio particolare percorso anche nel predetto settore. In mancanza di specifici elementi, nella specie neppure dedotti, dai quali possa desumersi la violazione da parte del genitore dei doveri inerenti alla responsabilita’ genitoriale o l’abuso dei relativi poteri, ovvero l’assunzione di condotte comunque pregiudizievoli per i figli, non possono trovare tuttavia giustificazione provvedimenti restrittivi tali da condurre ad una sostanziale interruzione o ad una grave limitazione della loro frequentazione: tali misure, infatti, incidendo sul rapporto affettivo tra il genitore ed i figli ed impedendo al primo di esercitare efficacemente la propria funzione, si porrebbero irrimediabilmente in contrasto con il diritto dei minori a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, riconosciuto dall’articolo 337-ter cit., e con il diritto al rispetto della vita familiare ed alla liberta’ religiosa, tutelati dagli articoli 19, 29 e 30 Cost. e dagli articoli 8 e 9 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Liberta’ Fondamentali, nonche’ con il diritto al rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori nella sfera dell’educazione, sancito dall’articolo 2 del Protocollo n. I della predetta Convenzione, che conferisce ai genitori il diritto di crescere i figli esprimendo e promuovendo le proprie convinzioni religiose (cfr. Corte EDU, sent. 12 febbraio 2013, Vojnity c. Ungheria).
Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, ivi compresi Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *