Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 18 gennaio 2017, n. 1239

La mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione penale nel suo complesso e non singoli aspetti, perché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 18 gennaio 2017, n. 1239

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15482-2015 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) S.R.L., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4475/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, emessa il 19/11/2014 e depositata il 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO LINA;

udito l’Avvocato (OMISSIS), per le ricorrenti, che si riporta agli atti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “la societa’ (OMISSIS) ha ottenuto dalla Corte d’Appello di Milano il decreto che dichiarava esecutiva in Italia la sentenza n. 8 o 48/08 pronunciata dal Tribunale di Lubecca in data 21.4.2009 nei confronti di (OMISSIS) S.r.l. ed (OMISSIS) s.r.l. ai sensi degli articoli 38 e seguenti del regolamento CE del Consiglio dell’Unione Europea n. 44 del 2001 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale).

L’opposizione a decreto di esecutivita’ proposta dalle medesime societa’ e’ stata rigettata dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 4475/2014, depositata l’11.12.2014 e qui impugnata, recante anche condanna della societa’ odierne ricorrenti ex articolo 96 c.p.c., comma 3.

(OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi mentre la societa’ intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

Con il primo motivo, le ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 34, n. 1, del reg. CE n. 44/2001, dell’articolo 101 c.p.c. e degli articoli 24 e 111 Cost., ovvero la violazione e/ o falsa applicazione, da parte della corte d’appello, dei principi in materia di ordine pubblico processuale.

Il motivo appare palesemente infondato.

L’articolo 34 cit. stabilisce che le decisioni rese in uno Stato straniero non sono riconosciute se il riconoscimento e’ manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, ovvero all’ordine pubblico (all’interno del quale si colloca anche il c.d. ordine pubblico processuale) dello Stato in cui deve procedersi al riconoscimento della sentenza o in cui la stessa deve avere esecuzione.

Come gia’ affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza Krombach C-7/98, richiamata anche dalla corte d’appello, la violazione dell’ordine pubblico ravvisabile in una sentenza straniera al fine di escluderne l’esecutivita’ in uno Stato membro dell’Unione deve essere manifesta ed e’ ravvisabile solo in casi eccezionali in cui non siano state rispettate le piu’ elementari garanzie processuali.

Riprendendo il principio affermato dalla sentenza Krombach, questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che il diniego di esecutivita’ della sentenza straniera in materia civile e commerciale ha assunto, con il regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2001, carattere di straordinarieta’ ed e’ limitato alla ipotesi di violazione dei soli principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato richiesto.

A corollario di cio’, la parte che si oppone alla dichiarazione di esecutivita’ deve addurre una contrarieta’ all’ordine pubblico interno derivante dall’applicazione di una norma o di una giurisprudenza consolidata dello Stato straniero e non dalla valutazione di merito della fattispecie decisa (Cass. n. 5487 del 2012).

Nel caso di specie, lungi dal far riferimento ad una consolidata giurisprudenza interna che sancisca con la nullita’ un determinato comportamento processuale, le ricorrenti intendevano far valere come violazione dell’ordine pubblico processuale la mancanza di una espressa motivazione sulla esclusione di una istanza istruttoria.

Nell’attuale panorama giurisprudenziale di legittimita’ tuttavia, il principio consolidato non e’ quello invocato dalle ricorrenti, ma il principio opposto, secondo il quale la motivazione del rigetto di un’istanza di mezzi istruttori – nella specie, escussione di alcuni testimoni – non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa “ratio decidendi”, che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto (Cass. n. 6570 del 2004; Cass. n. 14611 del 2005).

Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 96 c.p.c., in relazione all’articolo 24 Cost., essendo state condannate oltre che al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma ex articolo 96 c.p.c., comma 3.

In effetti, non deducono neppure una precisa violazione di legge nella pronuncia impugnata, piuttosto auspicano e ritengono opportuno che si limiti l’applicazione della disposizione in questione, che incide sull’esercizio del diritto di agire o di resistere in giudizio, a quelle condotte che siano imputabili soggettivamente alla parte a titolo di dolo o colpa grave, in quanto diversamente opinando si potrebbe andare incontro ad una interpretazione della norma contrastante con l’articolo 24 Cost..

La pronuncia impugnata appare pero’ resistere ai suddetti dubbi di legittimita’ costituzionale, e si pone nel solco tracciato da questa Corte (v. tra le altre Cass. n. 7726 del 2016:” Ai fini dell’applicabilita’ dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicche’ possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in se’, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati”): la corte d’appello ha da un lato sanzionato la palese infondatezza dell’azione proposta (in relazione alla quale v. sub motivo 1), dall’altra il mancato abbandono della causa nonostante l’intervenuto rigetto del ricorso proposto dinanzi alla Corte costituzionale tedesca, ultimo mezzo a disposizione delle ricorrenti per tentare la caducazione del titolo, in tempo precedente la prima udienza di trattazione, e quindi l’inutile protrazione del giudizio.

Si propone pertanto la declaratoria di rigetto del ricorso”.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha ritenuto di condividere pienamente le conclusioni in fatto e in diritto cui e’ pervenuta la relazione.

Il ricorso proposto va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *