Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 16 maggio 2017, n. 12035

Una volta intervenuta la decisione del collegio in ordine alla querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e il giudice ha facolta’ di disporne la sospensione solo se la sentenza sul falso venga impugnata

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 16 maggio 2017, n. 12035

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18446-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE di SCIACCA, depositato il 27/06/2016, emesso nel procedimento n. R.G. 748/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CELESTE Alberto, che, visto l’articolo 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il regolamento necessario di competenza e annulli l’ordinanza del Tribunale di Sciacca in data 27/06/2016, con le conseguenze di legge.

FATTO E DIRITTO

1. (OMISSIS) propose opposizione all’esecuzione avverso il pignoramento immobiliare notificato da (OMISSIS) innanzi al Tribunale di Sciacca proponendo in via incidentale querela di falso relativamente all’assegno bancario posto a base dell’esecuzione. Disposta la sospensione del processo principale, il Collegio pronuncio’ sentenza in ordine alla querela di falso, accogliendola. Proposta istanza di prosecuzione del processo da parte del (OMISSIS), il Tribunale, con ordinanza di data 27 giugno 2016 resa in udienza, ritenuto che le ragioni di sospensione potevano venire meno solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza, rigetto’ la richiesta di riassunzione del giudizio, confermando la sospensione fino al passaggio in giudicato della sentenza di falso. Ha proposto ricorso per regolamento di competenza (OMISSIS). Il pubblico ministero ha presentato le sue conclusioni scritte ed il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte. Sono seguite le comunicazioni di rito.

2. Con l’istanza di regolamento, richiamando precedente di questa Corte, si espone che la decisione in ordine alla querela di falso spiega immediata efficacia nella causa principale, la quale deve avere corso e non deve essere sospesa.

3. Sia il pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza, che l’istante hanno richiamato il precedente di questa Corte secondo cui in tema di querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege ai sensi dell’articolo 225 c.p.c., comma 2, una volta intervenuta la decisione del collegio sul falso prosegue innanzi al giudice istruttore e la successiva decisione deve tenere conto della sentenza di primo grado sulla querela, ancorche’ appellata, ovvero della sentenza di appello se sopravvenuta nelle more del giudizio, senza che il processo possa essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della decisione sulla querela poiche’ non ricorre una ipotesi di pregiudizialita’ in senso tecnico ma solo in relazione all’utilizzo di uno strumento probatorio (Cass. 24 luglio 2015, n. 15601).

L’istanza merita accoglimento, ma per ragioni diverse da quelle del precedente richiamato. Il Collegio condivide che lo stato di sospensione non debba ex lege rimanere fino al passaggio in giudicato della sentenza sul falso, ma ritiene, discostandosi dal precedente, che trovi applicazione l’articolo 337 c.p.c., comma 2, per le seguenti ragioni.

4. La motivazione di Cass. 24 luglio 2015, n. 15601 si basa su due argomenti fondamentali. Il primo attiene alla natura della pregiudizialita’. Si afferma che la decisione della causa sulla querela “e’ “pregiudiziale” rispetto alla decisione della causa di merito non nel senso supposto dall’articolo 295 c.p.c., cioe’ di pregiudizialita’ fra controversie aventi ad oggetto diritti di natura sostanziale, bensi’ nel senso di pregiudizialita’ riguardo all’utilizzabilita’ nella causa di merito di una prova, cioe’ del documento impugnato di falso. Si tratta di una pregiudizialita’ riguardante l’utilizzo di uno strumento, il documento, cioe’ di uno strumento probatorio”.

Il secondo argomento attiene a quella che sarebbe l’ipotesi normale considerata dal legislatore, e cioe’ la decisione comune sulla causa di merito e sulla causa di querela di falso. Si afferma che “se il legislatore ha previsto come ipotesi normale che l’una e l’altra causa siano decise congiuntamente e’ palese che lo ha fatto nel presupposto che la decisione sulla querela in quanto concernente una prova rilevante per la decisione della causa di merito ed afferente ad una causa che, ancorche’ diretta all’accertamento del falso al di la’ dell’incidenza su di essa, e’ strumentale alla decisione della causa di merito stessa – dispieghi i suoi effetti in via immediata ai fini della decisione sulla causa di merito”. L’unitarieta’ della sentenza “significa che la decisione sulla querela, quando e’ presa, deve dispiegare immediatamente tale strumentalita’ e, quindi, essere considerata ai fini della decisione di merito. Ne segue che, non diversamente da come la strumentalita’ immediata si dispiega naturaliter quando entrambe le cause siano decise coevamente a seguito della rimessione totale, se, sempre in tal caso, viene decisa solo quella sulla querela, la causa di merito rimessa in istruttoria dev’essere istruita e, una volta finita l’istruzione e ritornata in decisione, dev’essere decisa dando rilievo alla sentenza sulla querela anche se essa sia stata impugnata”. Non diversamente dunque dal caso della decisione congiunta di causa principale e causa inerente la querela, sia nel caso che il Collegio abbia anticipato la decisione sulla querela rispetto al merito, sia nel caso di causa dipendente dal falso presso altro giudice sospesa ex lege in attesa della decisione sulla querela, sulla causa di merito spiega immediata efficacia la decisione sulla querela in ordine alla sorte da assegnare al documento e il giudizio presso il giudice a quo in stato di sospensione potra’ riprendere il suo corso. Ne’ trova applicazione la sospensione facoltativa di cui all’articolo 337 c.p.c., comma 2, in caso di impugnazione della sentenza sul falso.

Non e’ inutile aggiungere che di estraneita’ al campo della pregiudizialita’ giuridica della querela di falso ebbe a parlare anche Cass. 27 settembre 2002, n. 14062, allo scopo di affermare la non assimilabilita’ della sospensione prevista dall’articolo 355 cod. proc. civ., per il caso di proposizione della querela di falso nel giudizio di appello, alla sospensione di cui all’articolo 295 e negare cosi’ l’ammissibilita’ del regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza di sospensione.

Sul punto dell’ammissibilita’ del regolamento previsto dall’articolo 42 cod. proc. civ. l’evoluzione successiva della giurisprudenza di questa Corte e’ stata pero’ nel senso che nell’ipotesi di sospensione del processo ordinata in applicazione di specifiche disposizioni di legge, diverse dall’articolo 295 c.p.c., quale e’ il caso di cui agli articoli 313 e 355 c.p.c., allorche’ sia proposta querela di falso ed il giudice ritenga il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, il controllo di legittimita’, in sede di regolamento necessario di competenza, e’ ammissibile e va limitato alla verifica che la sospensione sia stata disposta in conformita’ dello schema legale di riferimento e senza che la norma che la giustifica sia stata abusivamente invocata, atteso che non si puo’ procedere a un giudizio anticipato sugli aspetti procedurali o sostanziali della querela di falso, spettanti al giudice della querela, che verrebbe altrimenti espropriato della competenza a decidere su materia a lui riservata (Cass. 30 settembre 2015, n. 19576; 7 giugno 2013, n. 14497; 4 agosto 2010, n. 18090).

5. Tornando a Cass. 24 luglio 2015, n. 15601, ed in particolare al secondo degli argomenti adoperati, la ragione del fatto che la decisione sulla querela spieghi immediata efficacia ai fini della decisione di merito nel caso di trattazione congiunta delle cause non risiede nel nesso di strumentalita’ ai fini dell’utilizzo di una prova rilevante, ma nella stessa trattazione congiunta. Il simultaneus processus relativo alle controversie connesse assicura il coordinamento dei giudicati, in quanto la contestualita’ delle pronunce permette al giudice di utilizzare la decisione resa in ordine alla lite pregiudiziale per la risoluzione di quella dipendente. Grazie all’unitarieta’ del processo la causa di merito si sviluppa contemporaneamente a quella sul falso. Il processo simultaneo e’ la forma di coordinamento delle decisioni alternativa alla sospensione necessaria. Sul punto va svolto un ulteriore approfondimento.

La necessita’ dell’uniformazione della decisione pregiudicata a quella pregiudicante, se resa nell’ambito del medesimo processo, e’ la conseguenza dell’immediata efficacia della sentenza nell’ambito del processo in cui e’ pronunciata, quale aspetto della sua stabilita’ o “efficacia naturale”, come affermato da risalente e autorevole dottrina. L’effetto di accertamento in ordine al documento impugnato nella decisione sul falso e’ dunque la conseguenza della normale efficacia endoprocessuale della sentenza, quale efficacia antecedente il passaggio in giudicato. E’ tale efficacia che spiega il coordinamento delle decisioni nell’ambito del processo simultaneo.

Sotto quest’ultimo aspetto rilevante, per quanto si dira’ innanzi, e’ la particolare evoluzione della giurisprudenza rispetto a taluni punti fermi della dottrina. Ed invero, secondo una parte significativa della letteratura, la sentenza produce effetti prima del suo passaggio in giudicato nell’ambito del processo in cui e’ pronunciata, ma se e’ priva dell’autorita’ del giudicato non puo’ essere utilmente invocata in altro giudizio. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno superato questo vincolo ai fini dell’efficacia esterna della decisione, riconoscendo che “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originano di lite e giustifica sia l’esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realta’ materiale, sia l’autorita’ della sentenza di primo grado nell’ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata”. La conclusione di tale premessa e’ stata che, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato (come, esemplificando, nel caso previsto dall’articolo 75 c.p.c., comma 3), quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialita’, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, e’ possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’articolo 337 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 19 giugno 2012, n. 10027). Una volta che sia intervenuta la decisione di primo grado in ordine alla questione pregiudiziale l’istituto della sospensione necessaria di cui all’articolo 295 cod. proc. civ. ha esaurito la sua funzione (conformi Cass. 7 luglio 2016, n. 13823; 18 marzo 2014, n. 6207; 18 novembre 2013, n. 25890; 19 settembre 2013, n. 21505; 24 maggio 2013, n. 13035).

Il passaggio in giudicato della sentenza resa sulla causa pregiudicante, previsto dall’articolo 297, comma 1, affermano le Sezioni Unite, segna non gia’ il termine di durata della sospensione, ma solo quello di inizio della decorrenza del termine ultimo oltre il quale il giudizio sulla causa pregiudicata si estingue se nessuna delle parti abbia assunto l’iniziativa richiesta per farlo proseguire (significativo e’ che sia il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 43, a proposito di ripresa del processo tributario sospeso, che l’articolo 80 cod. proc. amm., parlino solo di cessazione della causa che ha determinato la sospensione). Con l’interpretazione proposta le Sezioni Unite hanno superato anche l’indirizzo dottrinale che limitava l’applicabilita’ dell’articolo 337, comma 2, alle impugnazioni proponibili avverso sentenze passate in giudicato (opposizione di terzo e revocazione).

L'”efficacia naturale” della decisione giurisdizionale fonda quindi la sua “autorita’” (articolo 337 c.p.c., comma 2) sia al livello di coordinamento di decisioni legate dal vincolo della pregiudizialita’ nell’ambito del medesimo processo che al livello di condizionamento esterno sul giudizio dipendente. L’efficacia della decisione e’ nozione distinta dalla esecutivita’, quale idoneita’ a legittimare l’azione esecutiva (l’esecutivita’ provvisoria ai sensi dell’articolo 282 cod. proc. civ. in questo quadro e’ nozione normativa, e non dogmatica), e di tale distinzione vi e’ traccia proprio nella disciplina sulla querela di falso, laddove, come sottolineato dalla risalente Cass. 7 giugno 1988, n. 3880 (valorizzata peraltro proprio da Cass. 24 luglio 2015, n. 15601), si prevede che non l’autorita’ dell’accertamento del falso ma solo la sua esecuzione (le disposizioni previste dall’articolo 537 cod. proc. pen.) e’ subordinata al passaggio in giudicato della relativa sentenza (articolo 227 cod. proc. civ.). L’istituto della sospensione non viene meno pero’ del tutto perche’ per le Sezioni Unite, come si e’ visto, quando il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato si accede alla sospensione facoltativa di cui all’articolo 337, comma 2.

Per concludere sul punto, cio’ che spiega l’immediata incidenza sulla decisione sul merito della decisione sul falso e’ la normale efficacia della sentenza non passata in giudicato sulla causa pregiudicata. Riconoscere pero’ l’immediata efficacia della sentenza di falso (ossia la sua “autorita’”) non implica sul piano logico togliere spazio alla sospensione, come dimostra l’istituto della sospensione facoltativa. In realta’ il principio di diritto enunciato da Cass. 24 luglio 2015, n. 15601 non puo’ essere compreso se si resta solo all’argomento dell’efficacia della sentenza di falso e non si fa riferimento all’altro argomento adoperato, quello della negazione della rilevanza del rapporto di pregiudizialita’. Si e’ fuori dal campo della sospensione, e dunque anche da quello della sospensione facoltativa di cui all’articolo 337, comma 2, secondo il precedente in discorso, perche’ la pregiudizialita’ non e’ fra le controversie aventi ad oggetto diritti di natura sostanziale, bensi’ attiene all’utilizzabilita’ nella causa di merito di una prova, il documento impugnato di falso. Volendo seguire questo ragionamento bisognerebbe aggiungere che la sospensione ex lege prima della statuizione sul falso ha il carattere della sospensione “impropria”, in quanto relativa ad una “questione” nell’ambito dell’unitario processo (nella specie la questione relativa all’utilizzo di uno strumento probatorio) e viene del tutto meno con la decisione sulla questione, proprio per il carattere “improprio” della sospensione stessa. Il punto e’ che la querela di falso e’ idonea a configurare l’oggetto di un autonomo processo, tant’e’ che puo’ essere proposta anche in via principale. La problematica decisiva diventa allora proprio quella della pregiudizialita’.

6. Per riconoscere la pregiudizialita’ fra il giudizio di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione (un cenno al nesso di pregiudizialita’ fra causa di falso e causa di merito, nel caso di proposizione in via incidentale della querela, e’ in Cass. 4 luglio 2011, n. 14578), non e’ necessario prendere posizione sulla natura del giudizio di falso. Come e’ noto, e’ oggetto di discussione in dottrina se oggetto del processo sia l’accertamento del mero fatto del falso documentale (in via eccezionale rispetto alla regola che prevede che oggetto di controversia sia un diritto o uno status) o il rapporto documentato. Il riferimento al rapporto, in quest’ultimo caso, dipende dalla circostanza che il documento e’ impugnato in relazione alla prova di una situazione giuridica sostanziale (e la legittimazione attiva e passiva sarebbe data dal rapporto documentato e non dalla falsificazione come tale). Affermare che oggetto di accertamento e’ il rapporto documentato giustificherebbe agevolmente l’esistenza del nesso di pregiudizialita’ fra giudizio di falso e causa di merito ma, a parte il rilievo della netta prevalenza della tesi del processo di falso come accertamento di un fatto, va evidenziato che il documento potrebbe inerire non necessariamente ad un fatto principale, ma anche ad un fatto secondario. Se l’inerenza del documento oggetto di impugnativa di falso fosse limitata al fatto principale, allora avrebbe senso porre il tema del rapporto documentato quale oggetto del processo, perche’ la prova inerirebbe alla circostanza di fatto integrante il fatto costitutivo del diritto o l’elemento di fatto della fattispecie esterna il cui effetto integra uno degli elementi della fattispecie dedotta in giudizio. Se pero’ il documento concerne il fatto secondario il rapporto dedotto in giudizio non viene in rilievo al livello dell’oggetto del processo di falso.

Resta tuttavia, e si tratta del punto decisivo, che dalla falsita’ dipende il diritto oggetto della domanda. A differenza dell’effetto giuridico derivante dalla fattispecie pregiudiziale ed integrante il fatto costitutivo del diritto sulla base del nesso di pregiudizialita’-dipendenza fra rapporti, l’accertamento della falsita’ si arresta sul piano della mera rilevanza, che e’ situazione di per se’ inidonea a produrre l’effetto al livello della situazione sostanziale. La rilevanza della falsita’ tuttavia si combina agli altri elementi della fattispecie e consente il perfezionamento di quest’ultima e la produzione dell’effetto.

Quando poi la querela di falso attinga un documento relativo non alla prova del rapporto dedotto in giudizio ma al rapporto processuale, non diversamente resta condizionata la causa di merito, in quanto la tutela giurisdizionale del rapporto sostanziale resta dipendente dalla legittima esplicazione del rapporto processuale di cui elemento costitutivo e’ l’autenticita’ del documento impugnato.

Tutto questo attiene invero alla natura sostanziale del fenomeno. La pregiudizialita’ della causa di falso ha carattere tipico in quanto e’ stabilita dalla legge in presenza del nesso di dipendenza da cui e’ avvinta la causa di merito. In base all’articolo 225 c.p.c., comma 2, seconda parte, il giudice istruttore, su istanza di parte, puo’ disporre la continuazione della causa davanti a se’ relativamente a quelle domande che possono essere decise “indipendentemente” dal documento impugnato, con cio’ intendendosi che la causa non indipendente, e cioe’ “dipendente”, non puo’ essere trattata e resta sospesa. Con riferimento alle controversie di falso vige pertanto una forma tipica di pregiudizialita’-dipendenza, la quale e’ prevista dalla norma alla condizione che ricorra la dipendenza della decisione della causa di merito dall’esistenza o meno dei fatti provati dal documento la cui genuinita’ e’ oggetto di accertamento.

Il riconoscimento da parte del legislatore in forma tipica del nesso di pregiudizialita’-dipendenza in relazione alla causa di falso e’ coerente alla proponibilita’ anche in via principale della querela indipendentemente dalla pendenza di alcun giudizio (articolo 221 c.p.c. e articolo 99 disp. att. c.p.c.). Coerentemente alla sua natura di causa pregiudiziale, la questione di falso e’ idonea a configurare l’oggetto di un autonomo processo. La sentenza che poi decide sulla querela di falso proposta in via incidentale non e’ una sentenza parziale, e’ una pronuncia definitiva e rappresenta l’epilogo di un procedimento che, pur se attivato in via incidentale, e’ comunque autonomo (Cass. 24 luglio 2015, n. 15601; 28 maggio 2007, n. 12399).

Una volta che sia configurata la causa pregiudiziale non puo’ negarsi l’applicazione dell’istituto della sospensione necessaria riconducibile all’area dell’articolo 295 c.p.c. La sospensione presupposta dall’articolo 225, comma 2, e’ proprio quella che mira alla prevenzione del conflitto logico fra giudicati, alla base della sospensione necessaria. Dal conflitto fra giudicati non deriva qui l’impossibilita’ dell’esecuzione simultanea dei giudicati (c.d. conflitto pratico), perche’ i beni della vita sono diversi. E tuttavia l’ordinamento mira alla prevenzione della contraddittorieta’ fra decisioni in ordine alla questione pregiudiziale, nella specie la contraddittorieta’ fra l’accertamento in ordine al falso e la pronuncia di merito. Le diverse norme che, in relazione alla querela di falso, richiamano la sospensione (articoli 313 e 355 c.p.c., articolo 77, u.c., cod. proc. amm. e Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 39), rinviano precisamente al fenomeno della sospensione necessaria. Significativo e’ che il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 39, a proposito di sospensione del processo tributario, equipari quali cause di sospensione del processo la querela di falso e la controversia pregiudiziale sullo stato o la capacita’ delle persone, riconoscendo cosi’ in termini tipici l’esistenza del nesso di pregiudizialita’-dipendenza con riferimento alle controversie di falso. Le disposizioni del codice di procedura civile sulla sospensione in materia di querela di falso non sono disposizioni che impongano che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, come nel caso previsto dall’articolo 75 c.p.c., comma 3.

Ne discende, alla stregua dell’insegnamento di Cass. Sez. U. 19 giugno 2012, n. 10027, che una volta che sulla causa pregiudicante sia intervenuta sentenza e questa sia stata impugnata, la sospensione “puo'” essere disposta dal giudice del processo pregiudicato ai sensi dell’articolo 337, comma 2, cod. proc.

7. In conclusione va affermato che “una volta intervenuta la decisione del collegio in ordine alla querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e il giudice ha facolta’ di disporne la sospensione solo se la sentenza sul falso venga impugnata”. A tale principio di diritto non si e’ attenuto il giudice del processo. Il giudice ha confermato lo stato di sospensione del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza di falso, facendo applicazione del principio di cui all’articolo 295 c.p.c. nonostante che sulla causa di falso fosse intervenuta sentenza di primo grado e non risultasse che la stessa fosse stata impugnata. L’eventuale provvedimento di sospensione puo’ essere adottato solo alle condizioni previste dall’articolo 337, comma 2, cod. proc..

8. Costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali la circostanza che la controparte ebbe, nell’udienza in cui fu disposta la sospensione, ad insistere per l’assunzione dei mezzi istruttori e che non ha resistito alla proposta istanza di regolamento.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo, che dovra’ essere riassunto nel termine di legge. Compensa integralmente le spese processuali.

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