Per le multe dovute a infrazioni del codice della strada l’ opposizione alla cartella esattoriale va rivolta all’agente della riscossione che può estendere il giudizio all’ente impositore
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 12 gennaio 2017, n. 637
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19774-2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA, societa’ incorporante la (OMISSIS) SPA, in persona del Responsabile Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 426/2014 del TRIBUNALE di PERUGIA del 19/01/2014, depositata il 24/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA.
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Perugia, pronunciando sull’appello proposto dalla qui ricorrente (OMISSIS) S.p.A. nei confronti di (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di Pace con la quale era stata dichiarata la nullita’ della cartella esattoriale impugnata dal (OMISSIS) per vizi di forma (in particolare, per la mancata indicazione nella cartella esattoriale dei dati identificativi dei verbali di infrazione al codice della strada – oltre che per altri vizi, giudicati dal Tribunale non piu’ rilevanti in sede di appello), ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.
2. – Il ricorso e’ proposto con due motivi.
L’intimato non si difende.
Col primo motivo e’ dedotta violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, delle norme di diritto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, L. n. 689 del 1981, articolo 27, e Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 207.
La ricorrente censura la sentenza perche’ il Tribunale, cosi’ come il giudice di primo grado, non avrebbe tenuto conto del fatto che la cartella esattoriale risultava viziata a causa dell’incompleta formazione del ruolo esattoriale da parte del Comune di Calderola (MC), ente impositore, cui sarebbe da addebitare la mancata specificazione dei verbali di infrazione posti a fondamento delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Deduce percio’ che la sentenza sarebbe viziata in primo luogo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore e comunque perche’ nulla avrebbe potuto essere rimproverato ad (OMISSIS) S.p.A. in merito alla notificazione della cartella esattoriale.
2.1.- Il motivo e’ manifestamente infondato, atteso il principio di diritto, che qui si ribadisce, per il quale “in tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall’Agente della riscossione, per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il vizio di motivazione, l’impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell’Agente della riscossione, il quale, ove assuma che il vizio sia imputabile all’ente impositore, puo’ estendere il giudizio a quest’ultimo” (Cass. n. 3707/16, emessa in un caso analogo a presente).
3. – Col secondo motivo si denuncia
3.1. – Il motivo cosi’ come proposto e’ inammissibile. Esso e’, infatti, formulato facendo riferimento alla norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo non applicabile al caso di specie.
Dal momento che la sentenza impugnata e’ stata pubblicata il 24 febbraio 2014 si applica l’articolo 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito nella L. n. 134 del 2012, che consente esclusivamente la censura di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”; censura, quest’ultima, diversa da quella avanzata con il motivo in esame.
In conclusione, va proposto il rigetto del ricorso.”.
La relazione e’ stata notificata come per legge.
Non sono state depositate memorie.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.
Il ricorso va rigettato.
Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese perche’ l’intimato non si e’ difeso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis
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