Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 ottobre 2016, n. 20488

Il cosiddetto redditometro dispensa l’amministrazione da qualunque prova rispetto ai fattori-indice della capacità contributiva, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando, però, a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 11 ottobre 2016, n. 20488

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20554/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2281/32/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 19/03/2014, depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCTTTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) delega dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente, si riporta agli atti.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) impugno’ gli avvisi di accertamenti emessi Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 38, e portanti irpef ed addizionali regionali per gli anni 2006 e 2007.

La Commissione di prima istanza accolse il ricorso, annullando entrambi gli avvisi di accertamento, riconoscendo, quanto all’anno di imposta 2006, che il contribuente aveva incassato una vincita SISAL, oggetto di ritenuta alla fonte e che il reddito cosi’ integrato risultava superiore alla differenza massima consentita (1/4) rispetto al reddito accettabile. I primi giudici rilevavano che la mancanza del requisito dello scostamento di almeno un quarto per il reddito 2006, oltre ad inibire l’accertamento per quell’anno, trascinava con se’ anche l’accertamento per il 2007, facendo venire meno l’ulteriore requisito della mancanza di congruita’ per due periodi di imposta.

La decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate e’ stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale, con la sentenza in epigrafe, ha ribadito la nullita’ degli avvisi di accertamento impugnati perche’ si risolvevano nella mera applicazione dei coeffictenti presuntivi del reddito in base ai beni indice mentre l’Ufficio nella determinazione dello scostamento tra reddito dichiaralo e reddito presunto non aveva in alcun modo tenuto conto ne’ per l’anno 2006, ne’ per il 2007 della sopravvenienza della vincita SISAL documentalmente provata di Euro 44.850,00.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso su unico motivo l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, commi 5 e 6, laddove la C.T.R. aveva ritenuto che il redditometro si fonda su presunzioni semplici per cui l’Ufficio avrebbe dovuto avvalorare i risultati conseguiti dall’applicazione dello strumento di ricostruzione del reddito con altri dati (quali la vincita SISAL) mancando, viceversa il requisito della gravita’, precisione e concordanza.

1.2. La censura non e’ meritevole di accoglimento in quanto inconducente rispetto al decisum.

Nella materia oggetto del contendere costituisce, invero, orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte quello per cui in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro dispensa l’amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacita’ contributiva, giacche’ codesti restano individuati nei decreti medesimi; con la conseguenza che e’ legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando, pero’, a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (v. tra le altre, di recente, Cass. n.ri 13776/2013 e 5365/2014).

Nella specie, gia’ la Commissione tributaria provinciale, con accertamento in fatto confermato dal Giudice di appello, aveva dato rilevanza, al fine di escludere uno scostamento “rilevante” tra il reddito dichiarato e quello accertato, alla vincita SISAL incassata dal contribuente nel periodo in esame e tale argomentazione, ripresa quale ulteriore autonoma ratio decidendi dalla Commissione Tributaria Regionale, non risulta attinta da alcuna censura.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione in favore del controricorrente delle spese liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.

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