Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 maggio 2017, n. 11468

Lo straniero, entrato in Italia dopo un’operazione di soccorso in mare, che richiede protezione internazionale hanno il diritto di essere avvisato e se lo richiede di partecipare all’udienza di convalida dell’ordine di respingimento. Nel caso esaminato il fatto che fosse sottoposto a trattamento antiscabbia non poteva fare venire meno il suo diritto ad essere informato

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 10 maggio 2017, n. 11468

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3871/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo STUDIO LEGALE (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 11421/2015 del GIUDICE DI PACE di BARI, depositato l’11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere D.ssa. MAGDA CRISTIANO.

FATTI RILEVANTI PER LA CAUSA

(OMISSIS), cittadino nigeriano entrato in Italia a seguito di un’operazione di soccorso in mare e destinatario di un ordine di respingimento, ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi (numerati da 2 a 5), il decreto 11.12.015 del Giudice di Pace di Bari che ha convalidato il provvedimento della questura di Taranto con il quale era stato disposto il suo trattenimento presso il C.I.E. locale.

La parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

Il ricorrente ha ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di cui all’articolo 380 bis c.p.c., ed ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo ed il secondo motivo (OMISSIS) denuncia violazione del proprio diritto di difesa.

Deduce, in primo luogo, di non essere stato avvertito dell’udienza di convalida e di non esservi stato condotto; lamenta, inoltre, che il G.d.P. si sia limitato a prendere atto del certificato rilasciato dal medico del C.I.E. che attestava la sua sottoposizione ad un trattamento profilattico antiscabbia, senza valutare se tale circostanza potesse giustificare la decisione dell’autorita’ amministrativa di non condurlo all’udienza.

2) I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, sono manifestamente fondati.

Il G.d.P. si e’ limitato a rilevare a verbale che (OMISSIS) non era comparso “per motivi di salute ed esigenze di prevenzione”, ma ha omesso, nella motivazione, di indicare le ragioni del rigetto dell’eccezione svolta dal difensore dell’odierno ricorrente, di violazione del diritto di difesa del proprio assistito, Decreto Legislativo n. 286 del 1998, ex articolo 14 e articolo 24 Cost., conseguente alla sua mancata conduzione all’udienza.

Il difetto assoluto di motivazione sul punto costituisce, di per se’, vizio sufficiente all’annullamento del provvedimento impugnato.

Puo’ aggiungersi, ad (d’andanti”, che il diritto – costituzionalmente garantito – di (OMISSIS) di partecipare all’udienza di convalida non poteva ritenersi inciso dal fatto che egli risultava sottoposto ad un trattamento profilattico, che non comportava alcun pericolo per la salute pubblica e che non gli impediva la deambulazione, ne’ la possibilita’ di difendersi oralmente dinanzi al giudice, e che, comunque, qualora le sue condizioni fossero state effettivamente cosi’ gravi da costringerlo a non comparire, il giudice non avrebbe potuto convalidare il provvedimento, proprio al fine di consentirgli di curarsi in un luogo adeguato, compatibilmente con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 142 del 2007, articolo 7, comma 5.

3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che, nonostante avesse immediatamente manifestato l’intenzione di presentare domanda di protezione internazionale, grazie alla quale non sarebbe stato trasferito al CIE e non sarebbe divenuto destinatario del decreto di respingimento, le autorita’ italiane non gli abbiano fornito adeguate informazioni al riguardo.

4) Anche questo motivo deve essere accolto.

Il dovere delle autorita’ nazionali di fornire informazioni ai cittadini stranieri ed agli apolidi in ingresso nel territorio nazionale che desiderino presentare domanda per il riconoscimento della protezione internazionale (gia’ riconosciuto da questa Corte, anteriormente al recepimento della Direttiva CE 26 giugno 2013 n. 32, in via interpretativa: Cass., ord. nn. 5926/015, 25767/016) e’ infatti attualmente sancito dal Decreto Legislativo n. 145 del 2015, articolo 1, comma 2 e articolo 3, di attuazione della predetta direttiva, gia’ entrato in vigore alla data dell’ingresso di (OMISSIS) in Italia.

Ne consegue che il ricorrente, che aveva immediatamente manifestato la sua volonta’ di presentare la domanda, avrebbe dovuto ricevere le predette informazioni gia’ al momento del suo sbarco ed avrebbe dovuto essere indirizzato presso un centro di accoglienza.

5) L’accoglimento dei primi tre mezzi di censura comporta la cassazione del decreto impugnato.

Resta assorbito il quarto motivo di ricorso.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte puo’ decidere nel merito ed annullare il decreto 7.12.015 della Questura di Taranto di trattenimento di (OMISSIS) presso il C.I.E. di Bari. Le spese del giudizio di convalida e di questo giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso e dichiara assorbito il quarto; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, annulla il Decreto 7.12.015 della Questura di Taranto, di trattenimento di (OMISSIS) presso il C.I.E. di Bari; condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 1.200, e di quelle del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre, per entrambi i giudizi, accessori dovuti per le

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