Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 luglio 2017, n.1702

La divisione parziale dell’eredità di cui all’art. 713, comma 3, c.c. richiede la manifestazione del consenso di tutti i coeredi in un unico contesto documentale scritto, oppure anche in documenti distinti e separati ma comunque in grado di dimostrare la loro inscindibile correlazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

ORDINANZA 10 luglio 2017, n.17021

Motivi in fatto e diritto

Con atto in data 16.4.2014 F.G.M. citava a comparire dinanzi al tribunale di Bologna le sorelle F.M. e F.C..

Esponeva che era comproprietario per la quota di 1/2 dell’immobile in (omissis) , unitamente alle convenute, comproprietarie per la quota di 1/4 ciascuna; che la quota di 1/4 dell’anzidetto immobile gli era pervenuta per successione mortis causa dalla madre, C.E. , deceduta il 3.12.2009; che ulteriore quota di 1/4 gli era pervenuta con atto notarile del (omissis), con cui aveva permutato con la sorella, F.P. , la quota di 1/4 dell’immobile in (omissis) , del pari a lui spettante per successione mortis causa della madre.

Chiedeva che si procedesse allo scioglimento della comunione con attribuzione ad egli attore della proprietà dell’intero cespite.

Successivamente con atto notarile del (omissis) F.C. permutava la quota di 1/4 di sua pertinenza, parimenti per successione della madre, dell’immobile in (omissis) , con la quota di 1/2 dell’immobile in (omissis) , di pertinenza, in virtù del medesimo titolo successorio, della sorella M. .

Con atto in data 2.5.2014 F.P. citava a comparire dinanzi al tribunale di Locri le sorelle M. e C..

Chiedeva che si procedesse allo scioglimento della comunione limitatamente all’immobile in (omissis) .

Con atto in data 17.7.2014 F.C. citava a comparire dinanzi al tribunale di Locri il fratello G.M. e le sorelle M. e P. .

Chiedeva che si procedesse alla divisione dell’eredità della madre, siccome comprensiva pur degli immobili in Bologna ed in Locri.

Nel giudizio innanzi al tribunale di Bologna si costituiva F.C. .

Eccepiva tra l’altro la connessione ovvero l’accessorietà del giudizio rispetto al giudizio introdotto con la citazione del 17.7.2014 e finalizzato allo scioglimento della comunione ereditaria materna.

Nel giudizio innanzi al tribunale di Locri introdotto il 17.7.2014 si costituivano G.M. e F.P. .

Eccepivano l’incompetenza per territorio del tribunale di Locri, in subordine la litispendenza ed in ulteriore subordine l’improcedibilità della domanda di divisione limitatamente all’immobile di via (omissis) ed all’immobile di via (omissis) ; nel merito chiedevano che l’immobile di (…) e l’immobile di (…) fossero ad essi attribuiti.

Con ordinanza dei 3/4.5.2016 il tribunale di Bologna sospendeva il giudizio innanzi a sé pendente fino alla definizione del giudizio pendente innanzi al tribunale di Locri, iscritto al n. 1124/2014 r.g. e finalizzato alla divisione dell’eredità di C.E. .

Premetteva il tribunale che la divisione ereditaria ‘ha natura dichiarativa e non traslativa ed effetto retroattivo con riguardo alla titolarità dei beni e ai rapporti giuridici relativi’ (così ordinanza tribunale di Bologna); che ‘l’effetto retroattivo della divisione comporta che l’alienazione di un determinato bene fatta da un comunista sia condizionata all’assegnazione del bene stesso in sede di divisione’ (così ordinanza tribunale di Bologna).

Indi evidenziava che il giudizio di divisione ereditaria, pendente dinanzi al tribunale di Locri e nel cui ambito era già stata fissata l’udienza di ammissione dei mezzi istruttori, aveva valenza pregiudiziale rispetto al giudizio innanzi a sé pendente, in cui si dibatteva in ordine ‘alla divisione ordinaria di un bene, su cui gli eredi hanno già compiuto atti di disposizione prima della formale assegnazione ad essi (…) delle quote permutate’ (così ordinanza tribunale di Bologna).

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza F.G.M. ; ha chiesto cassarsi l’ordinanza impugnata e disporsi la prosecuzione del giudizio pendente dinanzi al tribunale di Bologna.

F.C. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, u.c., cod. proc. civ.; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso per regolamento di competenza con il favore delle spese.

F.P. , estranea al giudizio pendente innanzi al tribunale di Bologna nel cui ambito è stata pronunciata l’ordinanza impugnata, analogamente ha chiesto, in accoglimento del regolamento esperito da F.G.M. , cassarsi l’ordinanza impugnata e disporsi la prosecuzione del giudizio pendente dinanzi al tribunale di Bologna.

Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

F.C. ha depositato memoria.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo.

Deduce che nell’ambito del giudizio pendente innanzi al tribunale di Locri ed iscritto al n. 1124/2014 r.g. non è stato assunto alcun provvedimento ai sensi dell’art. 183, 7 co., cod. proc. civ. né è stata adottata alcuna statuizione in ordine alle eccezioni preliminari sollevate con la memoria ex art. 183, 6 co., n. 1, cod. proc. civ.; che quindi l’ordinanza impugnata è stata pronunciata sulla scorta del presupposto inesistente che il giudizio di divisione ereditaria ‘avesse già superato lo scoglio delle eccezioni preliminari di rito’ (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 11).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 295 cod. proc. civ..

Deduce che i coeredi F. avevano già provveduto alla divisione del denaro e dei titoli relitti dalla comune genitrice; che dunque mediante l’atto notarile di permuta in data (omissis), intercorso tra egli ricorrente e la sorella P. , e l’atto notarile di permuta in data (omissis), intercorso tra le sorelle C. e M. , i coeredi, tutti appieno consenzienti, hanno fatto luogo ad un’ulteriore operazione di divisione parziale senz’altro ammissibile, divisione parziale che ha determinato l’insorgere di una comunione ordinaria tra egli ricorrente e la sorella C. limitatamente all’immobile di via (omissis) e di una comunione ordinaria tra le sorelle P. e M. limitatamente all’immobile di via (omissis) .

Deduce che del resto l’atto di permuta in data (omissis) è stato siglato immediatamente dopo l’instaurazione del giudizio innanzi al tribunale di Bologna e del giudizio innanzi al tribunale di Locri introdotto con la citazione del 2.5.2014, senza che in alcun modo l’efficacia della stessa permuta fosse condizionata all’esito della futura divisione.

Deduce quindi che il giudizio innanzi al tribunale di Bologna ed iscritto al n. 7076/2014 r.g. in nessun modo è suscettibile di esser pregiudicato dal giudizio innanzi al tribunale di Locri ed iscritto al n. 1124/2014 r.g..

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’intervento spiegato in questa sede da F.P. , estranea al giudizio iscritto al n. 7076/2014 r.g. pendente tra F.G.M. , F.M. e F.C. , innanzi al tribunale di Bologna.

È inammissibile difatti nel giudizio di Cassazione l’intervento di terzi che non hanno partecipato alle pregresse fasi di merito (cfr. Cass. sez. lav. 18.4.2005, n. 7930).

Destituito di fondamento è il primo motivo.

È da reputare corretta l’affermazione del giudice a quo della già avvenuta, nell’ambito del giudizio pendente dinanzi al tribunale di Locri, fissazione dell’ ‘udienza di ammissione dei mezzi istruttori’.

Invero, è lo stesso ricorrente che ha riferito che all’udienza del 15.4.2015, di prima comparizione e trattazione, vi è stato rinvio all’udienza del 21.10.2015 con concessione dei termini di cui all’art. 183, 6 co., cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 10).

D’altronde, nell’ordinaria scansione codicistica il giudice ammette i mezzi di prova o all’esito dell’udienza di prima comparizione e trattazione, giusta la previsione del 7 co. dell’art. 183 cod. proc. civ., o all’esito della scadenza dei termini di cui al 6 co. dell’art. 183 cod. proc. civ., accordati del pari all’udienza di prima comparizione e trattazione.

Al contempo, seppur ‘la Curia calabrese non ha (…) adottato (…) alcuna statuizione in ordine alle eccezioni di incompetenza territoriale, di litispendenza e/o improcedibilità’ (così ricorso, pag. 9), nondimeno siffatta circostanza di certo non precludeva al tribunale di Bologna di opinare nel senso che il giudizio di divisione ereditaria pendente dinanzi al tribunale di Locri ed iscritto al n. 1124/2014 r.g. costituisca l’indispensabile antecedente logico – giuridico del giudizio innanzi alla medesima curia bolognese instaurato, sì che tra le due pronunciande statuizioni si prefiguri un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità.

A nulla vale pertanto prospettare che ‘il Tribunale di Locri ben potrebbe ancora accogliere la nostra eccezione di incompetenza territoriale (…) oppure disporre lo stralcio, dalla domanda di divisione ereditaria, della porzione relativa agli immobili di via (OMISSIS) e di via (OMISSIS) ‘ (così ricorso, pag. 11).

Destituito di fondamento è pur il secondo motivo.

Si puntualizza previamente che l’oggetto della delibazione demandata a questa Corte di legittimità, a seguito della proposizione dell’istanza di regolamento di competenza avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, non è limitato dai motivi del ricorso, ma deve estendersi ad accertare se, nella situazione processuale in cui il giudice di merito ha dichiarato la sospensione del giudizio, il giudizio medesimo dovesse o no essere sospeso in applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., per essere pendente una controversia pregiudiziale; questa Corte dunque è investita degli ampi poteri di indagine e lettura propri del giudice della competenza, così da pervenire alla statuizione richiesta al di fuori di qualsivoglia vincolo, titolo, ragione o prospettazione delle parti (cfr. Cass. (ord.) 27.1.2005, n. 1653; Cass. (ord.) 14.1.2005, n. 687).

Si puntualizza altresì che la divisione parziale – consentita senza dubbio dall’inciso ‘la divisione dell’eredità o alcuni beni di essa’ figurante nel testo dell’art. 713, 3 co., cod. civ. (il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell’intero asse: cfr. Cass. 12.1.2011, n. 573; Cass. 29.11.1994, n. 10220) – postula comunque il concorso della volontà manifestata per iscritto – nell’evenienza di cui al n. 11) dell’art. 1350 cod. civ. e quindi nel caso di specie – di tutti i coeredi in un unico contesto documentale, siccome accade solitamente, ovvero in contesti documentali separati e pur cronologicamente distinti, ma, in tale seconda eventualità, a condizione che si accerti che i documenti sono tra loro inscindibilmente correlati, sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo nella forma prescritta (cfr. Cass. 13.2.2007, n. 3088; Cass. 19.11.1991, n. 12411).

In questo quadro è da escludere, ai fini della decisione in ordine alla sospensione, che l’atto di permuta per notar Cu. del (omissis), intercorso unicamente tra F.G.M. e F.P. , e l’atto di permuta per notar O. del (omissis), intercorso unicamente tra F.M. e F.C. , pur congiuntamente ed in connessione considerati, valgano a dar corpo ad una divisione parziale dell’eredità di C.E. .

Ed invero in questa sede è sufficiente rimarcare che nel rogito per notar Cu. del (omissis) – rinvenibile agli atti – non è dato riscontrare alcun elemento di collegamento o, quanto meno, alcun riferimento ad operanda successiva permuta tra gli altri coeredi, segnatamente alla permuta poi siglata con rogito per notar O. del (omissis) da F.M. e F.C. .

In questo quadro pertanto non può che condividersi l’affermazione del giudice a quo circa la valenza pregiudiziale che il giudizio in quel di Locri di divisione ereditaria riveste rispetto al giudizio in quel di Bologna.

Risulta infatti appieno integrato il paradigma frutto della elaborazione di questa Corte.

Ovvero che l’art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione ‘dipenda’ dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l’obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma ad un collegamento per cui l’altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico – giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere, deve essere pendente in concreto e coinvolgere – è il caso di specie, quanto meno in rapporto a F.C. – le stesse parti (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 3.10.2012, n. 16844).

Del resto, questo Giudice del diritto ha escluso il rapporto di pregiudizialità in una evenienza affatto dissimile ovvero tra due processi di divisione, pendenti (in tutto o in parte) tra gli stessi eredi o condomini, ma riguardanti masse oggettivamente diverse, in quanto appartenenti a comunioni fondate su distinte situazioni giuridiche (cfr. Cass. 24.1.2013, n. 1739).

In questo quadro conseguentemente, nel solco dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 5068 del 15.3.2016 (secondo cui la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante; tuttavia, qualora nell’atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell’altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare), deve opinarsi nel senso che le permute in data (omissis) ed in data (omissis) esplicano, eventualmente, solo efficacia obbligatoria e non hanno fatto venir meno la natura ereditaria dei beni permutati.

Si giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio nel rapporto tra F.G.M. , F.C. e F.P.

Rileva la circostanza che F.C. ha in ogni caso provveduto a dar corso alla permuta del (omissis).

F.M. non ha in questa sede svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso per regolamento di competenza, pertanto, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va nei suoi confronti assunta.

Si dà atto che il ricorso è datato 3.6.2016.

Si dà atto che la memoria di F.P. è datata 28.6.2016.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (comma 1 quater introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di F.G.M. e di F.P. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’intervento di F.P. ; rigetta il ricorso per regolamento di competenza proposto da F.G.M. ; compensa integralmente le spese del presente giudizio nel rapporto tra F.G.M. , F.C. e F.P. ; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di F.G.M. e di F.P. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002.

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