Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 1 marzo 2017, n. 5253

La previsione dell’art. 10 L.Fall., per la quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris, nei confronti della società estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale; il ricorso per la dichiarazione di fallimento può quindi essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell’art.145 c.p.c., c.1.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 1 marzo 2017, n. 5253

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17104-2015 proposto da:

(OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, P.I. e C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

nonche’ contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3336/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, emessa il 13/05/2015 e depositata il 01/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 1 giugno 2015, in accoglimento del reclamo di (OMISSIS), liquidatore della (OMISSIS) srl, e del socio (OMISSIS), ha dichiarato la nullita’ del fallimento della (OMISSIS) dichiarato dal Tribunale di Latina con sentenza 16 ottobre 2014 e lo ha revocato.

La questione posta dal ricorso per cassazione della Curatela del Fallimento e’ se la notifica dell’istanza di fallimento mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale (nella specie in data 18 settembre 2014), quando abbia avuto esito negativo la notifica presso la sede della societa’ che sia stata cancellata dal registro delle imprese (nella specie in data 29 ottobre 2013), sia nulla, come ritenuto dai giudici di merito, o sia valida, come sostenuto dal ricorrente (che denuncia violazione e falsa applicazione della L.Fall., articolo 10, comma 1, e L.Fall., articolo 15, comma 3).

Il ricorso e’ manifestamente fondato, avendo la Corte romana deciso la causa in senso difforme alla giurisprudenza di legittimita’, secondo la quale la previsione della L.Fall., articolo 10, per il quale una societa’ cancellata dal registro delle imprese puo’ essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris, nei confronti della societa’ estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacita’ processuale: ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento puo’ essere validamente notificato presso la sede della societa’ cancellata, ai sensi dell’articolo 145 c.p.c., comma 1, (v. Cass. n. 24968/2013); questa conclusione e’ coerente con il principio secondo cui la societa’ estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese conserva, L.Fall., ex articolo 10, la capacita’ di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle successive fasi impugnatorie, quanto nella conseguente procedura concorsuale (v. Cass. n. 18138 e 21026/2013).

Il ricorso e’ quindi accolto e la sentenza impugnata e’ cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio

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