Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza n. 25093  del 22 giugno 2012  

Svolgimento del processo
1. S.A. è stata condannata dal tribunale di Catania alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso in qualità di socia accomandataria e quindi legale rappresentante della società “I Vicerè di Scornavacca Anna & C. Sas”. La Corte d’appello di Catania ha confermato integralmente la sentenza di condanna.
2. Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputata, lamentando violazione od erronea applicazione di legge laddove i giudici del merito hanno ritenuto sussistente un’ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta, invece che la meno grave fattispecie di bancarotta semplice; sotto tale profilo la ricorrente evidenzia la illogicità di un’argomentazione che faccia derivare automaticamente dalla sussistenza dell’elemento materiale del reato anche il dolo di cui all’art. 216.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato; la Corte d’appello, infatti, non motiva adeguatamente sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui alla L. Fall., art. 216, non potendolo derivare automaticamente dalla consapevolezza della S. in ordine alla tenuta irregolare delle scritture.
2. Ed infatti, le ipotesi di reato previste dalla L. Fall., artt. 216 e 217, con riferimento alla tenuta delle scritture contabili, si differenziano per la diversa gradazione dell’elemento soggettivo, ragion per cui non è assolutamente possibile inferire l’esistenza del dolo di cui all’art. 216 semplicemente dalla sussistenza del fatto materiale.

3. Si veda, tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 172 del 07/06/2006, Vianello: In tema di bancarotta fraudolenta documentale (L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2): è illegittima l’affermazione di responsabilità dell’amministratore che faccia derivare l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l’elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che, in tal caso, trattandosi per di più, nella specie, di omissione contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l’imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest’ultimo caso, si integra l’atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui alla L. Fall., art. 217, comma 2.
4. Il giudice del merito avrebbe dovuto evidenziare le ragioni specifiche in forza delle quali ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, il dolo del reato di cui all’art. 216 e cioè la volontà, non solo di tenere le scritture in modo irregolare, ma altresì di impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
5. Allo stato non è possibile riqualificare il fatto L. Fall., ex art. 217, come richiesto dalla ricorrente, dovendosi invece rinviare gli atti alla Corte d’appello di Catania affinchè precisi adeguatamente in motivazione in base a quali elementi ha ritenuto che, nel caso di specie, il fatto commesso dalla S. fosse sostenuto dal dolo di cui alla L. Fall., art. 216.
6. Non si può, dunque, nemmeno procedere alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, essendo questa non ancora decorsa per il reato contestato e ad oggi ritenuto dai giudici di merito.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania per nuovo esame.

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