Le massime

la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell’impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare
pertanto mentre gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorchè intestati a quest’ultimo, sono opponibili alla curatela, quelli formati in epoca successiva debbono indicare quale destinataria l’impresa assoggettata alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore: in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva annullato una cartella esattoriale emessa nei confronti di una società dopo la dichiarazione di fallimento della stessa, ed intestata al curatore, al quale era stata notificata.

Suprema Corte di Cassazione 

sezione V

sentenza n. 11945 del 13 luglio 2012

 

Svolgimento del processo
Equitalia Polis spa, agente della riscossione per la provincia di Avellino, propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettandone l’appello, ha annullato nove cartelle di pagamento recanti iscrizioni a ruolo per ritenute alla fonte, IVA, ILOR e imposta patrimoniale relative ad anni dal 1991 al 1996, emesse nei confronti della Ambrocassogen sas di Tranchese Carmine, fallita nel (omissis).
Il giudice d’appello ha ritenuto infatti che la L. Fall., art. 43 stabilisce la sostituzione processuale del curatore per tutte le controversie relative ai rapporti di diritto patrimoniale; se è vero che la notifica degli atti tributari va fatta, oltre che alla curatela, anche al fallito in proprio, per consentirgli di esplicare ogni difesa, essa avrebbe potuto ritenersi legittima qualora il concessionario avesse notificato le cartelle contemporaneamente al curatore ed al contribuente fallito, laddove nella specie le cartelle erano state notificate al fallito fra l’ottobre 2000 e il febbraio 2002, quando la dichiarazione di fallimento era avvenuta nel luglio 1997, e alla curatela tra maggio e giugno del 2005, oltre il termine di decadenza dall’azione impositiva.
Il fallimento della sas Ambrocassogen resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso la Equitalia Polis spa, denunciando “violazione del D.P.R. n. 602 del 1972, art. 25 (art. 360 c.p.c., n. 3)”, deduce che, qualora la cartella di pagamento venga tempestivamente notificata al contribuente iscritto a ruolo e già dichiarato fallito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 – secondo il quale “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede, a pena di decadenza, entro il …” -, l’agente della riscossione non decadrebbe dal potere di notificare, oltre il termine previsto dalla detta norma, la medesima cartella anche al curatore fallimentare, precludendo la prima notifica, al contribuente fallito, la decadenza anche nei confronti della curatela.
Il ricorso è infondato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, alla luce dei principi fissati dalla L. Fall., artt. 42, 43 e 44, “la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell’impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare:
pertanto mentre gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorchè intestati a quest’ultimo, sono opponibili alla curatela, quelli formati in epoca successiva debbono indicare quale destinataria l’impresa assoggettata alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore: in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva annullato una cartella esattoriale emessa nei confronti di una società dopo la dichiarazione di fallimento della stessa, ed intestata al curatore, al quale era stata notificata” (Cass. n. 12893 del 2007, n. 14894 del 2008 e n. 2803 del 2010; cfr., inoltre, Cass. n. 6032 del 1998).
Nella specie, la notificazione della cartella di pagamento effettuata tra il 2000 ed il 2002 all’accomandatario, quale legale rappresentante della società già dichiarata fallita nel 1997, non era perciò in grado di produrre nei confronti di questa gli effetti del compimento dell’atto (art. 2966 c.c.), vale a dire non era idonea ad impedire la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà impositiva, decadenza il cui termine ha quindi continuato a correre.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 12.000, ivi compresi Euro 100 per esborsi.

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