CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 9 giugno 2014, n. 24002

 
 
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUBOLINO Pietro – Presidente
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere
Dott. FUMO Maurizio – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfre – rel. Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza pronunciata in data 3.12.2012 dalla corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 3.12.2012 la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui, in data 29.9.2011, il tribunale di Termini Imerese aveva condannato (OMISSIS), imputata del delitto di cui all’articolo 624 c.p., articolo 625 c.p., n. 2), , avente ad oggetto un quantitativo imprecisato di energia elettrica sottratto attraverso un allacciamento abusivo alla rete gestita dall'(OMISSIS), alla pena ritenuta di giustizia, previa concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione agli articoli 43, 133, 624 e 625 c.p., articoli 191, 192, 198, 507, 530, 599 e 603 c.p.p., per non avere la corte territoriale adeguatamente dimostrato che l’allaccio abusivo alla rete elettrica sia stato posto in essere dall’imputata ovvero, in caso contrario, che quest’ultima ne avesse avuto conoscenza, traendone vantaggio.
A tale proposito, evidenzia la ricorrente, la corte di appello ha omesso di considerare: a) come non vi sia nessuna certezza che l’imputata si sia recata nell’appartamento di sua proprieta’ diversi mesi prima, quando ebbe a versare un acconto al venditore, rispetto all’accertamento effettuato dai Carabinieri, piuttosto che due giorni prima, come dichiarato dalla (OMISSIS), poiche’, da un lato appare opinabile quanto affermato dalla corte territoriale secondo cui sarebbe contrario alle pratiche commerciali la dazione di un acconto, senza la contestuale immissione in possesso, dall’altro non puo’ rimproverarsi all’imputata di non avere provato la suddetta circostanza, in quanto la richiesta istruttoria volta ad ottenere l’escussione, ai sensi dell’articolo 507, c.p.., del teste (OMISSIS), sulla circostanza se l’allacciamento abusivo fosse gia’ esistente alla data in cui la (OMISSIS) acquisto’ l’appartamento, era stata rigettata dal giudice di primo grado; b) che alla (OMISSIS) come riconosciuto dalla stessa corte territoriale, stando alle risultanze del certificato di residenza, viveva anche altro soggetto; c) che la (OMISSIS) abitava l’appartamento, in precedenza occupato da altri, solo da due o tre giorni, rispetto alla data dell’intervento della polizia giudiziaria, per cui la circostanza che nell’abitazione vi fossero degli elettrodomestici funzionanti, pur in mancanza di un misuratore di energia, non assume rilievo ai fini della dimostrazione della sua responsabilita’, posto che, avendo rinvenuto un impianto elettrico funzionante, del tutto ragionevolmente l’imputata aveva pensato di dovere semplicemente procedere alla voltura a suo nome del contratto di fornitura di energia elettrica; d) che la mancanza di consapevolezza da parte dell’imputata circa l’esistenza di un allacciamento abusivo alla rete elettrica, risulta dimostrata dal contenuto della deposizione del teste (OMISSIS), tecnico dell'(OMISSIS) intervenuto sui luoghi, il quale ha dichiarato che per accertare l’allacciamento abusivo, era stato necessario rompere il muro esterno dell’appartamento in un punto non facilmente accessibile, tanto da richiedere l’utilizzazione di una scala; e) che lo stesso (OMISSIS) ha affermato, da un lato che non venne effettuato nessun controllo sul funzionamento degli elettrodomestici presenti nell’immobile, contraddicendo, sul punto, l’affermazione della corte territoriale secondo cui la prova della consapevolezza dell’allacciamento abusivo da parte dell’imputata si ricava anche dalla “constatazione del funzionamento degli elettrodomestici”, dall’altro che, non essendovi in loco nessun misuratore di consumo, non aveva potuto verificare “ne’ il tempo in cui il contatore fosse stato distaccato, ne’ la quantita’ di energia elettrica in concreto utilizzata dalla signora (OMISSIS)”, per cui non risulta ne’ dimostrata la registrazione del consumo, che ha natura di prova del fatto e dell’entita’ del danno causato, ne’ determinato il momento iniziale dell’allaccio abusivo, circostanza quest’ultima fondamentale al fine di accertare se, in quel momento, l’appartamento fosse gia’ occupato dalla (OMISSIS) o dai soggetti che vi abitavano prima di lei; 2) violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione agli articoli 133, 530, 599 e 603 c.p.p., in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto, tenuto conto delle lacune evidenziate nel precedente motivo di ricorso, risultano del tutto ignote le “circostanze e modalita’ dell’azione” di cui la corte territoriale ha dovuto tenere conto in virtu’ del richiamo da essa operato, nel confermare l’entita’ della pena inflitta alla ricorrente in primo grado, “ai criteri direttivi di cui all’articolo 133 c.p
3. Il ricorso non puo’ essere accolto, essendo infondati i motivi che lo sostengono.
4. Con riferimento al motivo di ricorso sub n. 1), va rilevato che la sottrazione illecita di energia elettrica realizzata mediante l’abusivo allaccio con cavi elettrici alla rete di alimentazione integra il reato di furto ancorche’ detto allaccio non sia stato posto in essere dall’agente il quale si sia limitato unicamente a farne uso, senza che assuma rilievo la circostanza del mancato accertamento in ordine alla entita’ dell’indebito prelievo energetico, per difetto di registrazione, dovuto, come nel caso di specie, alla mancata installazione di un misuratore di energia (contatore).
La registrazione del consumo, infatti, ha solo natura di prova del fatto e della entita’ del danno causato, per cui il delitto e’ perfetto anche ove manchi l’accertamento in ordine al quantum di energia sottratta, posto che, ai fini della consumazione del reato, assume rilievo unicamente l’effettivo utilizzo dell’energia, integrante il fatto della sottrazione (cfr. Cass., sez. 5, 29/11/2006, n. 41554, B.; Cass., sez. V, 17/10/2005, n. 45325, rv. 232736; Cass., sez. 5, 16/03/2004, n. 19119, E.K.). Nel caso in esame l’effettivo utilizzo dell’energia elettrica all’interno dell’appartamento abitato dalla (OMISSIS) risulta sufficientemente dimostrato, a prescindere dal funzionamento o meno degli elettrodomestici pur rinvenuti dalla polizia giudiziaria e dai tecnici dell’ente erogatore all’atto dell’accesso presso l’abitazione dell’imputata, poiche’, come rilevato dal tribunale di Termini Imerese (la cui sentenza e’ consultabile in questa sede di legittimita’, in quanto le due decisioni, avendo utilizzato criteri omogenei di valutazione e seguito un apparato logico argomentativo uniforme, vanno considerate un prodotto unico: cfr. Cass., sez. 3, 1.2.2002-12.3.2002, n. 10163, Lombardozzi D., rv. 221116), il teste (OMISSIS), la cui deposizione e’ stata richiamata anche dalla ricorrente, ha dichiarato che prima di procedere al distacco dell’allacciamento abusivo le lampadine erano accese. La stessa imputata, del resto, escussa nel dibattimento di primo grado ha riconosciuto che l’appartamento era dotato di energia elettrica (“… ho visto che c’era la luce … non mi sono occupata di andare a vedere se c’era o non c’era sto contatore, tutto qua”) quando vi si era trasferita, secondo la sua versione dei fatti, due o tre giorni prima dell’accertamento effettuato il (OMISSIS) (cfr. pp. 3-4 della sentenza di primo grado).
Ne consegue che, trattandosi di un delitto a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perche’ l’evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuita’, sicche’ le plurime captazioni di energia che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva, e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 4, 02/10/2009, n. 1537, D., rv. 246294), anche a voler seguire la tesi della ricorrente circa il suo ingresso nell’abitazione due o tre giorni prima dell’accertamento effettuato il (OMISSIS), non appare revocabile in dubbio che il reato in questione si sia consumato (quanto meno) dal momento in cui l’imputata e’ entrata nella disponibilita’ dell’abitazione a quello in cui l’allacciamento abusivo alla rete energetica e’ stato rimosso dai tecnici dell’ente erogatore, avendo in tale periodo la ricorrente utilizzato l’energia elettrica di cui l’appartamento era (abusivamente) dotato, senza, peraltro, che dall’istruttoria dibattimentale sia emerso un uso esclusivo dell’appartamento e della energia elettrica di cui esso era dotato da parte di persona diversa dalla proprietaria. Peraltro non puo’ non rilevarsi che, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, e’ stato acquisito agli atti un certificato anagrafico storico dal quale risulta che la (OMISSIS), in data (OMISSIS), si trasferi’ da (OMISSIS), in via (OMISSIS), per cui appare dimostrato che quest’ultima viveva nell’abitazione in cui ne venne accertata la presenza all’atto del sopralluogo, per l’acquisto della quale aveva corrisposto un acconto gia’ sette mesi prima, apparendo del tutto irrilevante, al fine di escludere la responsabilita’ dell’imputata per il furto contestato, derivante dalla accertata disponibilita’, formale e sostanziale, dell’appartamento in capo ad essa, che dal certificato prodotto dalla difesa si evinca che al medesimo indirizzo risultasse residente, per un certo periodo, anche (OMISSIS), potendo quest’ultimo, come evidenziato dal giudice di appello, convivere con l’imputata (cfr. p. 4).
Quanto all’elemento soggettivo del reato, premesso che in tema di dolo, la prova della volonta’ di commissione del reato e’ prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l’azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneita’ a cagionare l’evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione, (cfr. Cass., sez. 6, 06/04/2011, n. 16465, S. M., rv. 250007), la consapevolezza dell’imputata di utilizzare abusivamente l’energia elettrica e’ stata correttamente desunta dalla circostanza che l’appartamento dove quest’ultima si era trasferita a vivere era fornito, per usare le stesse parole della (OMISSIS), di “luce”, pur essendo privo di un contatore per la registrazione dei relativi consumi, sostituito da due conduttori, che, come dichiarato dal tecnico dell'(OMISSIS), “entravano nell’appartamento … erano allacciati al quadretto dell’abitazione, quadretto diciamo dell’appartamento, non impianto dell'(OMISSIS)” (cfr. p. 3-4 della sentenza di primo grado).
Ne’ appare sostenibile che la ricorrente non sarebbe stata in grado, utilizzando la normale diligenza, di rendersi conto dell’esistenza di un allacciamento abusivo, realizzato in un luogo non facilmente accessibile. Come chiarito, infatti, dal giudice di primo grado, con motivazione immune da vizi logici, i tecnici dell'(OMISSIS) hanno proceduto a rompere il muro, “non per accertare l’esistenza dell’allaccio abusivo, ma soltanto per verificarne le concrete modalita’ di attuazione”, vale a dire, come dichiarato sempre dal (OMISSIS), “per vedere questi fili dov’e’ che arrivavano e scoprire un pochino l’allaccio come era fatto”, segno che i cavetti con cui l’allacciamento abusivo era stato realizzato erano ben visibili all’interno dell’appartamento (cfr. p. 4-5 della sentenza di primo grado).
5. Anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
Come affermato, infatti, dalla consolidata e prevalente giurisprudenza di legittimita’, condivisa dal Collegio, la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittali rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, qualora il giudice abbia adempiuto all’obbligo di motivazione, il quale, pero’, si attenua nel caso in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor di piu’, nel caso in cui, come quello in esame, la pena sia applicata in misura prossima al minimo, in tal caso bastando anche il richiamo a criteri di adeguatezza, di equita’ e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’articolo 133 c.p., tanto piu’ se si consideri che l’applicazione del minimo edittale non e’ correlata a un diritto assoluto dell’imputato, (cfr. Cass., sez. 4, 25/09/2007, n. 44766, G.).
Pertanto non e’ nemmeno necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta, in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. Cass., sez. 4, 14/07/2010, n. 36358, T.V.; Cass., sez. 4, 05/11/2009, n. 6687, C. e altro; Cass., sez. 3, 08/10/2009, n. 42314, E.).
Nel confermare anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio la sentenza di condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 160,00 di multa, che si discosta solo di 6,00 euro dal minimo edittale previsto dall’articolo 624 c.p., richiamandosi ai criteri direttivi di cui all’articolo 133 c.p., alle circostanze ed alle modalita’ dell’azione, la corte territoriale ha, dunque, reso una motivazione del tutto conforme ai principi di diritto teste’ evidenziati.
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna della ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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