Il testo integrale [1]

Per integrare tale responsabilità è sufficiente che il soggetto risulti consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo invece necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi.

Il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela.

Neppure lo scopo di conservare il posto di lavoro, asseritamente perseguito dall’imputato, elide l’antigiuridicità della condotta, posto che il dolo di bancarotta è integrato, nella specie, dalla consapevole volontà dei singoli atti di sottrazione, occultamento o distrazione e, comunque, di quegli atti con i quali si viene a dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa, con la consapevolezza di compiere atti che cagionano, o possono cagionare, danno ai creditori.

 

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