Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 6 settembre 2013, n. 36864
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Vicenza, sez. dist. di Schio, con sentenza del 4-4-2012, confermando quella del Giudice di pace di quest’ultima località in data 15-4-2010, dichiarava la responsabilità di D.R. per il reato continuato di ingiuria e diffamazione.
2. All’imputato, legale rappresentante della Hi Tech, è ascritto l’invio di un fax alla Metal Tubi srl e all’ICE, sede sia di Singapore che di Roma, contenente apprezzamenti offensivi sulla professionalità, affidabilità ed onestà della Metal Tubi per aver effettuato forniture di tubi alla Hi Tech, contestate a quest’ultima dai suoi clienti esteri.
3. Il tribunale escludeva la provocazione ritenendo che il fatto ingiusto altrui, rappresentato dalle forniture dei tubi viziati, fosse non provato essendo in corso un contenzioso civile al riguardo, né ragionevolmente ritenuto dal D. sulla base della contestazione di tre clienti, e comunque non contiguo, dal punto vista temporale, alla reazione rappresentata dall’inoltro del fax, intervenuto circa un anno e mezzo dopo l’ultima contestazione.
4. Il ricorso proposto tramite il difensore avv. A. Franchini è affidato a quattro motivi.
5. Primo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento, nell’ambito della continuazione, della diffamazione mediante inoltro del fax, oltre che a Metal Tubi, anche all’ICE, nelle sedi romana e di Singapore, avendo lo stesso giudice di secondo grado ammesso che non risultava provato tale invio, per poi concludere illogicamente che il reato sussisteva anche sotto quel profilo essendo comunque certo l’invio alla Metal Tubi, trascurando che il capo d’imputazione distingue le varie ipotesi nell’ambito del reato continuato.
6. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’esimente della provocazione anche putativa.
Il tribunale aveva illogicamente ritenuto che il fatto ingiusto fosse configurabile soltanto in caso di esito favorevole all’imputato del giudizio civile in corso, trascurando che il fatto ingiusto può consistere anche in un comportamento che violi le norme morali e del vivere civile. Inoltre era stata esclusa la scusabilità dell’errore circa il vizio delle forniture senza considerare, travisando così le prove, che D. non era neppure incorso in errore avendo personalmente accertato l’esistenza dei vizi contestati dai clienti recandosi a (OMISSIS).
In punto di vicinanza temporale della reazione al fatto ingiusto, il ricorrente lamentava che non si fosse considerato come, dopo le contestazioni dei clienti – l’ultima delle quali, secondo quanto rilevato in sentenza, anteriore di circa un anno e mezzo all’invio del fax -, le conseguenze negative del fatto ingiusto si fossero aggravate. Infatti, poiché il cliente di Singapore di Hi Tech aveva formalmente interrotto i rapporti commerciali con quest’ultima il 15-1-2008, era presumibile che la comunicazione informale di tale interruzione fosse antecedente e si collocasse in prossimità dell’invio del fax, avvenuto il 5-10-2007. Ciò in applicazione del favor rei che, in caso di un principio di prova circa la sussistenza di una scriminante, onera la pubblica accusa della prova della sua insussistenza.
7. Terzo motivo: vizi sub d) ed e) art. 606 cod. proc. pen. in ordine al rigetto della richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento mediante acquisizione della CTU espletata nel procedimento civile.
8. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di entità del danno liquidato in favore delle parti civili senza alcuna motivazione in ordine alla sussistenza ed ammontare di esso. Comunque la mancata prova dell’inoltro del fax offensivo all’ICE, nelle due sedi romana e di Singapore, avrebbe dovuto determinare la riduzione degli importi liquidati.
9. All’odierna udienza il patrono delle parti civili ha depositato memoria ex artt. 90 e 121 cod. proc. pen. sollecitando il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Considerato in diritto
1. Va premesso che nel giudizio di legittimità è inammissibile il deposito in udienza ad opera della parte civile di osservazioni scritte che non si limitino al riepilogo delle conclusioni, in quanto esse costituiscono memoria difensiva non previamente comunicata alla difesa dell’imputato, in violazione del contraddittorio e dei termini previsti dall’art. 611 cod. proc. pen., applicabili anche al regime della pubblica udienza, nonché delle modalità di presentazione in numero sufficiente per l’esame delle altre parti (Cass. 18453/2012, 1417/2012, 23809/2009).
2. Quanto sopra esonera quindi dal prendere in esame la memoria depositata in udienza dal patrono delle parti civili.
3. Il ricorso del D. è fondato limitatamente al primo motivo e conseguentemente al profilo prospettato in subordine nel quarto, essendo per il resto da disattendere.
4. Rettamente l’impugnante stigmatizza, con le censure di violazione di legge e vizio motivazionale, l’erroneità dell’affermazione della responsabilità per la diffamazione commessa mediante inoltro del fax offensivo della reputazione di Metal Tubi, all’ICE nelle sue sedi romana e di Singapore, in quanto contraddittoriamente accompagnata dal riconoscimento della mancata prova di tale invio, ed illogicamente basata sull’accertato invio del fax a Metal Tubi, senza considerare che il capo d’imputazione differenzia tale ipotesi di reato da quelle dell’inoltro del fax nelle due sedi dell’ICE, delineandole come in continuazione tra loro.
5. È di conseguenza fondato anche il quarto motivo laddove, a fronte della prospettata insussistenza dei due episodi di diffamazione di cui sopra, lamenta l’entità del risarcimento del danno, calibrato su tutti gli episodi configurati come reato continuato.
6. Il secondo motivo di gravame è infondato tenuto conto che esso, a fronte di motivazione immune da vizi logici in punto di esclusione dell’esimente della provocazione sotto i profili sia della ricorrenza del fatto ingiusto, che della putatività dell’esimente, che, ancora, del collegamento della reazione diffamatoria al fatto ingiusto, si muove nell’orbita del fatto riproponendo comunque temi già trattati in sentenza. Al riguardo vale la pena comunque evidenziare il carattere assorbente delle osservazioni del giudice di secondo grado sul punto dell’assenza di collegamento temporale tra asserito fatto ingiusto (le contestazioni dei clienti esteri di Hi Tech in ordine alle forniture di tubi da parte di Metal Tubi, risalenti ad un anno e mezzo prima) e reazione dell’imputato, a contrastare la quale il ricorrente prospetta un ipotetico aggravamento, medio tempore, delle conseguenze negative delle forniture per effetto dell’interruzione dei rapporti del cliente di Singapore con Hi Tech intervenuta il 15-1-2008, ma – si assume – presumibilmente comunicata in modo informale all’imputato in prossimità dell’invio del fax, avvenuto il 5-10-2007. Circostanza, quest’ultima, a tal punto assertiva da non essere idonea ad ingenerare nemmeno il dubbio sull’esistenza della scriminante che legittimerebbe l’assoluzione.
7. Del pari infondato il terzo motivo sotto il duplice profilo, da un lato, che, mentre la decisione di procedere a rinnovazione parziale del dibattimento deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del relativo potere discrezionale, nell’ipotesi di rigetto la decisione può essere viceversa sorretta anche da una motivazione implicita nella struttura argomentativa della pronuncia – nella specie il distacco tra asserito fatto ingiusto e reazione, tale da rendere irrilevante l’eventuale sussistenza dei vizi della fornitura – che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità (Cass. 5782/2006), dall’altro che la perizia, per il suo carattere “neutro” sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva (Cass. 14130/2007), il che vale a maggior ragione per la CTU svolta in procedimento civile.
8. Il quarto motivo è, da ultimo, infondato quanto alle censure in ordine alla liquidazione del danno per asserita mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza ed ammontare di esso, trattandosi di danno morale liquidato in via equitativa, essendo invece fondato, come già sopra osservato, sotto il profilo della necessità della sua rideterminazione per effetto dell’assoluzione del D. dalla diffamazione mediante invio del fax offensivo a due sedi dell’ICE.
9. La sentenza merita quindi annullamento senza rinvio limitatamente a tale reato per insussistenza del fatto e con rinvio al Tribunale di Vicenza per la rideterminazione della pena (impossibile in questa sede non avendo il giudice di primo grado distinto l’aumento per continuazione relativo agli episodi ICE) e la nuova liquidazione del danno in favore delle parti civili, con rigetto nel resto del ricorso e spese di parte civile al rescissorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di diffamazione mediante invio del fax all’ICE perché il fatto non sussiste;
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Vicenza per la rideterminazione della pena e la liquidazione del danno in favore delle parti civili.
Rigetta il ricorso nel resto.
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