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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 settembre 2013 n. 20644[1]

 

Ciò non significa che il ricorso ad un accertamento tecnico possa giovare al danneggiato quale escamotage onde essere rimesso in termini quando dell’entità e delle cause dei vizi avesse già avuta idonea conoscenza, ma solo che compete al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire una loro consapevole denunzia prima ed una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente, pur senza l’ulteriore supporto del parere di un perito.
Correttamente, pertanto, la sentenza gravata ha ritenuto non decorso alla data della domanda introduttiva del giudizio (10-3- 1995) il termine prescrizionale di un anno previsto dal citato art. 1669 c.c., in mancanza di prova della acquisizione da parte dei condomini, in epoca anteriore al deposito della perizia stragiudiziale del 4-6-1994, di un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro addebitabilità all’imperfetta esecuzione dell’opera


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/09/il-termine-dellazione-contro-lappaltatore-decorre-dalla-perizia_0.html

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