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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 settembre 2013 n. 20600[1]

 

La qualifica di dirigente spetta al prestatore di lavoro che, come alter ego dell’imprenditore, sia preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale, o di una branca o settore autonomo di essa, e sia in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentano, sia pure nell’osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo e un orientamento, con le corrispondenti responsabilità ad elevato livello, al governo complessivo dell’azienda, così differenziandosi dall’impiegato con funzioni direttive.

Costui infatti  è preposto a un singolo, subordinato ramo di servizio, ufficio o reparto, e svolge la sua attività sotto il controllo dell’imprenditore o di un dirigente, sicché la sua posizione gerarchica, i suoi poteri di iniziativa e le sue responsabilità sono corrispondentemente circoscritti e di più modesto e limitato rilievo sia all’interno dell’impresa e sia nei confronti dei terzi.

Non è, dunque, di per sé il coordinamento di un gruppo di impiegati addetti ad un ufficio ad integrare una funzione dirigenziale né lo svolgimento di compiti, pur caratterizzati da autonomia, ma con poteri di iniziativa circoscritti ad un singolo servizio, ufficio o reparto e sotto il controllo dell’imprenditore, e con corrispondente limitazione di responsabilità.


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/09/coordinare-un-gruppo-di-lavoro-non-comporta-la-qualifica-di-dirigente_0.html

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