Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 6 ottobre 2016, n. 42309

Le figure di direttore responsabile e direttore editoriale non sono affatto assimilabili, rispondendo a modelli antitetici nella struttura imprenditoriale giornalistica. Il direttore responsabile è, infatti, il soggetto che assume la paternità di quanto venga pubblicato, ponendosi per l’art. 57 cod.pen. in posizione di garanzia, siccome tenuto ad esercitare il controllo atto a impedire che, con la pubblicazione, vengano commessi reati. Il direttore editoriale detta, invece, le linee di impostazione programmatica e politica del quotidiano, in rappresentanza dell’azienda editrice del prodotto giornalistico, poi elaborato e realizzato dal direttore responsabile, senza condividerne, tuttavia, la responsabilità esterna nella logica dell’art. 57 cod. pen.. Un’estensione al direttore editoriale dei doveri di controllo e delle conseguenze penali comporterebbe, quindi, applicazione di analogia in malam partem, che l’ordinamento penale, notoriamente, ripudia.

Il direttore editoriale può essere ritenuto colpevole del delitto di diffamazione solo ove sia accertato che lo stesso abbia compiuto atti diretti a ledere l’altrui reputazione ovvero abbia concorso, rronsapevolmente, a raggiungere tale evento

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

sentenza 6 ottobre 2016, n. 42309

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona della dott. P.F., ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. Per la parte civile, l’avv. P.D.V., in sostituzione dell’avv. G.I., ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e ha depositato nota spese. Per l’imputato, l’avv. D.V. ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Fatto e diritto

1. Con sentenza del 20 ottobre 2014 la Corte d’appello di Salerno, in riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino, appellata da P.C., ha assolto l’imputato dal reato di cui agli articoli 595, comma 3, 596 cod. pen. in relazione all’art. 13, legge 47/48, con la formula ” per non aver commesso il fatto ” e ha ridotto la pena, per la residua imputazione ex articolo 57 codice penale, a quella di mesi otto di reclusione. Ha quindi confermato nel resto l’impugnata sentenza e condannato l’imputato, nonché il responsabile civile, alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile A.D.F.

All’imputato erano stati ascritti i reati in qualità di direttore del quotidiano “Nuova Gazzetta di Caserta” per aver offeso la reputazione di A.D.F., nella sua veste di presidente della provincia di Caserta, «permettendo di scrivere nell’articolo senza firma, intitolato pagina e a pag. 18 “Cartelloni pubblicitari, è camorra – il clan controllava le strade statali, provinciali e comunali. Tangenti negli uffici tecnici per avere affissioni in ogni angolo. Un giro d.’affari di milioni di euro. Clienti insospettabili” e pubblicato sui quotidiano il 20 luglio 2007, articolo che si intende qui integralmente riportato: “il presidente della Provincia D.F. è uno dei più importanti clienti della camorra dei cartelloni. La provincia di Caserta, effiggendo tra l’altro anche la sua fotografia, con l’aggravante di avergli attribuito un fatto determinato quale l’aver stretti rapporti di affari con la camorra, in particolare con il clan dei Casalesi» (così testualmente il capo di imputazione).

2. Con atto sottoscritto dal difensore ha proposto ricorso l’imputato.

2.1. Con il primo motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine all’affermazione di responsabilità.

Si sostiene che la sentenza impugnata è caratterizzata da un evidente errore di diritto: estende al direttore “editoriale”, carica ricoperta dal ricorrente, la responsabilità derivante dalla posizione di garanzia del direttore “responsabile” sancita dall’articolo 57 del codice penale. Tanto costituisce un’applicazione analogica in malam partem di tale norma, in violazione dell’articolo 14 delle preleggi.

Si contesta quindi la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui attribuisce rilievo alla qualità (non provata) di direttore responsabile “di fatto” dell’imputato. Si sostiene che sfugge alla Corte territoriale che quello di cui all’articolo 57 codice penale è un reato proprio, quindi un illecito che possono commettere solo i soggetti indicati dalla norma, oltre che essere un reato autonomo, quindi non riconducibile alle logiche del concorso di persone. La qualifica di “direttore responsabile di fatto” è una figura giuridicamente inesistente.

In ogni caso -sostiene il ricorrente- gli atti processuali provano che l’imputato era per davvero quello che figurava all’esterno, cioè mero direttore, non direttore responsabile. Questa carica era ricoperta infatti da altro soggetto ovvero B.C. (deceduto nelle more del processo).

2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali, sempre in relazione all’articolo 57 del codice penale.

I giudici di secondo grado -sostiene il ricorrente-, concentrando la propria attenzione sulla gerenza del giornale, confondono e non comprendono la differenza tra il mero direttore di un quotidiano ed il direttore responsabile.

Aggiunge inoltre che la motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria con la gerenza del quotidiano del giorno in cui fu pubblicato l’articolo diffamatorio, atteso che proprio dalla stessa risulta inequivocabilmente la qualità di “direttore editoriale” del ricorrente. La motivazione, poi, è manifestamente illogica nel punto in cui ritiene che vi sia stata successione della carica tra P. e B.C.. Infatti, gli atti provano esclusivamente la cessazione della carica di P.C. alla data del 5 marzo 2006 e non provano, invece, il passaggio del testimone tra i due soggetti. Né v’è prova che B.C. fosse il padre dell’imputato.

2.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. L’analogo motivo di impugnazione, sebbene sinteticamente trascritto a pagina tre della sentenza impugnata, non è stato valutato dalla Corte di appello, che ha omesso qualsiasi motivazione sul punto.

3. Con memoria depositata in data 12 aprile 2016 il difensore dell’imputato ha evidenziato che il reato è estinto per prescrizione. Si sostiene, infatti, che alla data del 20 gennaio 2015 è interamente decorso il termine prescrizionale.

Sempre in data 12 aprile 2016 è stata depositata la documentazione cui fa riferimento il ricorso originario.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati.

1. Così come si evince dalla sentenza impugnata, alla data di pubblicazione dell’articolo diffamatorio (20 luglio 2007) P.C. non rivestiva la carica di direttore responsabile del quotidiano “Nuova Gazzetta di Caserta”, bensì quella di direttore editoriale. I giudici di merito hanno quindi ritenuto di affermare la responsabilità del C. ex art. 57 cod. pen. attribuendogli il ruolo di direttore responsabile “di fatto”, partendo dal presupposto che fosse solo di carattere formale l’assunzione dell’incarico di direttore responsabile da parte di altro soggetto.

2. Le argomentazioni dei giudici di merito sono errate.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire (Sez. 5, n. 42125 del 11/07/2011, Sallusti e altro, Rv. 251705) che «le figure di direttore responsabile e direttore editoriale non sono affatto assimilabili, rispondendo a modelli antitetici nella struttura imprenditoriale giornalistica. Il direttore responsabile è, infatti, il soggetto che assume la paternità di quanto venga pubblicato, ponendosi per l’art. 57 cod.pen. in posizione di garanzia, siccome tenuto ad esercitare il controllo atto a impedire che, con la pubblicazione, vengano commessi reati. Il direttore editoriale detta, invece, le linee di impostazione programmatica e politica del quotidiano, in rappresentanza dell’azienda editrice del prodotto giornalistico, poi elaborato e realizzato dal direttore responsabile, senza condividerne, tuttavia, la responsabilità esterna nella logica dell’art. 57 cod. pen.. Un’estensione al direttore editoriale dei doveri di controllo e delle conseguenze penali comporterebbe, quindi, applicazione di analogia in malam partem, che l’ordinamento penale, notoriamente, ripudia».

D’altronde, già da tempo la giurisprudenza di questa Corte aveva precisato che il direttore editoriale può essere ritenuto colpevole del delitto di diffamazione solo ove sia accertato che lo stesso abbia compiuto atti diretti a ledere l’altrui reputazione ovvero abbia concorso, rronsapevolmente, a raggiungere tale evento (Sez. 4, n. 8716 del 16/06/1981, Cederna, Rv. 150398). Siffatta affermazione, del tutto ovvia alla stregua dei pacifici principi in tema di concorso di persone nel reato, non autorizza, però, l’estensione al direttore editoriale della specifica responsabilità di cui all’art. 57 cod.pen., espressamente prevista solo per il direttore responsabile.

E’ altrettanto ovvio, poi, che bisogna distinguere, in tema di responsabilità del direttore responsabile, quella per fatto proprio e quella a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., sicché, nel primo caso, è configurabile un reato proprio, autonomo, punibile a titolo colposo, a condotta oggettivamente e soggettivamente omissiva (art. 57 cod. pen.), mentre nel secondo caso si ravvisa un reato in cui il direttore concorre con un terzo secondo la ordinaria disciplina normativa di cui al citato art. 110.

La responsabilità del direttore per non avere impedito la commissione del reato è, dunque, ben diversa da quella a titolo di concorso; quest’ultima sussiste in quanto siano presenti tutti gli elementi di cui all’art. 110 cod. pen., sicché l’addebito della sola omissione del controllo dovuto configura la fattispecie colposa di cui all’art. 57 cod.pen., rispetto alla quale la diffamazione rappresenta l’evento dello specifico reato previsto a carico del solo direttore responsabile. Infatti, va ribadito che l’art. 57 cod.pen. prevede un’autonoma fattispecie di agevolazione colposa, attribuendo rilevanza solo ad una condotta (analogamente alle previsioni incriminatrici di cui agli art. 254, 335 e 387 cod.pen.) non perseguibile in applicazione delle disposizioni sul concorso di persone, giacché l’art. 113 cod.pen. esclude la configurabilità di una partecipazione a titolo di colpa in un reato doloso.

La responsabilità del direttore responsabile ex art. 57 cod. pen. non scaturisce, quindi, oggettivamente, bensì a titolo di colpa dalla violazione dell’obbligo giuridico di impedire che con la pubblicazione sia commesso un reato.

Né può configurarsi, come hanno fatto i giudici di merito nel caso in esame, una responsabilità ex art. 57 cod. pen. in capo al soggetto che “di fatto” esercita il controllo sui contenuti di quanto pubblicato nel giornale.

Va rimarcato, infatti, che con la suddetta norma si configura un reato colposo proprio, sicché solo il direttore responsabile risponde del mancato controllo del contenuto del giornale unitariamente considerato, dovendo escludersi ogni rilevanza anche all’effettiva organizzazione interna dell’azienda giornalistica, in cui vengano per esempio conferite ad altri soggetti funzioni di coordinamento e controllo. Condivisibilmente questa Corte ha già evidenziato che, a norma degli artt. 57 cod. pen. e 3 legge 8 febbraio 1948 n. 47, deve sempre esserci coincidenza tra la funzione di direttore o vice direttore responsabile e la posizione di garanzia, non essendovi la possibilità di delegare tale potere-dovere di controllo (Sez. 5, n. 46786 del 27/09/2004, Graidi, Rv. 230597).

3. In ragione di quanto sopra esposto, risultando evidente che il C. non ha commesso il fatto contestato, va pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento, a mente dell’art. 129 cod.pen. (essendo decorso il termine prescrizionale alla data del 20 gennaio 2015), previo annullamento della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio per non avere l’imputato commesso il fatto.

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