Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 5 marzo 2012 n. 8555. Il recupero, tramite l’ausilio di un tecnico che comporta oneri di spesa, dei file volutamente cancellati dal dipendente non lo esonera dalla responsabilità penale per danneggiamento e dall’obbligo del risarcimento

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Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 5 marzo 2012 n. 8555

Per gli Ermellini  sembra corretto ritenere conforme alla spirito della disposizione normativa che anche la cancellazione che non escluda la possibilità di recupero se non con l’uso – anche dispendioso – di particolari procedure, integri gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa.

Infatti, il danneggiamento deve intendersi integrato dalla manomissione ed alterazione dello stato del computer, rimediabili solo con postumo intervento recuperatorio, e comunque non reintegrativo dell’originaria configurazione dell’ambiente di lavoro.

Del resto il danno si è già verificato in quanto il recupero, ove possibile, comporta oneri di spesa o comunque, l’impiego di unità di tempo lavorativo.

 

Sorrento 6 marzo 2012

Avv. Renato D’Isa


[1] Testo scaricabile e consultabile sul portale giuridico del sole24Ore – Guida al Diritto

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2012/03/il-recupero-dei-file-cancellati-non-salva-il-dipendente-dal-reato-di-danneggiamento.html