cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 5 febbraio 2016, n. 4828

Ritenuto in fatto 

Il difensore di C.O. e R.G. ricorre, con atto unico curato nell’interesse di entrambi gli assistiti, avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 03/10/2011: gli imputati risultano essere stati condannati a pene ritenute di giustizia in ordine a un addebito di furto pluriaggravato.
La difesa lamenta:
– manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione dell’art. 157 cod. proc. pen..
Si fa presente nel ricorso che la notifica del decreto di citazione di entrambi gli imputati in vista del giudizio di appello era avvenuta presso il difensore, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, del codice di rito, quando invece sarebbe stato doveroso effettuarla presso il domicilio eletto (stante il carattere suppletivo della norma appena richiamata). In ogni caso, risulterebbe erronea l’argomentazione della Corte territoriale secondo cui la prova della concreta conoscenza, da parte degli odierni ricorrenti, della data di fissazione dell’udienza derivava dalla circostanza che il difensore aveva formalizzato una espressa richiesta di rinvio in ragione del vizio anzidetto: nulla, infatti, imponeva alla difesa di documentare il venir meno di occasioni di contatto con gli assistiti, dal momento che il legale ben avrebbe potuto sollecitare la rinnovazione della notifica irrituale sulla base del solo esame degli atti, e senza confrontarsi con gli stessi imputati.
– mancanza della motivazione, nonché inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen..
Nella fattispecie concreta il C. ed il R. avrebbero meritato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché dell’attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale arrecato, almeno con giudizio di equivalenza sulle aggravanti in rubrica: in particolare, non potrebbe condividersi l’assunto della Corte bolognese, secondo cui una borsa da viaggio contenente vestiario ed effetti personali ha sicuramente valore non modesto.

Considerato in diritto 

1. Il ricorso è fondato, con riguardo al vizio processuale dedotto con il primo motivo di doglianza.
1.1 Deve innanzi tutto chiarirsi che, nella fattispecie concreta, sia il C. che il R. avevano dichiarato i rispettivi domicili presso luoghi determinati: il primo in (OMISSIS) presso la famiglia Ca. (in atti, peraltro, si rinviene a f. 23 una formale elezione di domicilio in quel recapito); il secondo al medesimo indirizzo (sempre al Blocco 4, ma alla Scala 10, interno 5). Tali dati risultano pacificamente attestati anche nell’intestazione della sentenza impugnata. È altrettanto indiscutibile:
– che i due imputati ricevettero la notifica del decreto di citazione per il processo di appello presso il loro comune difensore, con espresso richiamo alla norma di cui all’art. 157, comma 8-bis, del codice di rito;
– che la difesa, non comparendo gli imputati, eccepì il lamentato vizio già in limine all’udienza fissata per la trattazione del giudizio di secondo grado, rinnovando l’identica questione con gli odierni motivi di ricorso.
1.2 A sostegno della propria decisione, di ritenere valide le anzidette notifiche, la Corte territoriale invoca diffusamente un precedente giurisprudenziale di legittimità (Cass., Sez. IV, n. 16398 del 17/03/2015, rie. Gnudi), nella cui motivazione si legge: “occorre […] ricordare come la notificazione eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato non sia per ciò solo equiparabile all’omessa notificazione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già chiarito, ad esempio, che la notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di omissione della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma da luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 cod. proc. pen., lett. c), soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 cod. proc. pen., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen., sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario […].
Nel caso concreto, la censura risulta infondata perché il rapporto fiduciario esistente tra l’imputato ed il difensore, al quale la citazione è stata notificata, rendeva tale notificazione comunque idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario; il profilo del rapporto fiduciario che lega l’imputato al suo difensore, tale da implicare il sorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest’ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti, è stato posto in rilievo in una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 136 del 5 maggio 2008), così come ripetutamente nella giurisprudenza della Corte di legittimità è stato posto in rilievo l’onere di diligenza a carico del difensore che sia consegnatario delle notificazioni, sia pure con specifico riferimento all’onere del difensore di assicurare la funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il suo studio professionale […]. Tale dovere di informazione da parte del difensore nei confronti del proprio assistito, sia pure riferito in generale alla illustrazione dei diritti e facoltà dell’imputato e degli atti che lo riguardano, era stato già affermato dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU 18/10/2006 Hermi c. Italia; Corte EDU 28/02/2008 Demebukov c. Bulgaria), dovendosi fare affidamento anche su tale dovere nell’ottica di bilanciare il diritto di difesa con le esigenze di celerità del processo […]. Con specifico riguardo, poi, al bilanciamento tra il principio della ragionevole durata del processo ed il diritto di difesa, che trova il suo punto d’integrazione nell’accertamento della concreta lesività dell’atto asseritamente nullo in relazione all’interesse che la regola violata mira a tutelare, non può essere ignorato il particolare regime della sanatoria delle nullità non assolute concernenti citazioni, avvisi e notificazioni previsto dall’art. 184 cod. proc. pen., che permette di ritenere sanata la nullità sul mero presupposto che la parte interessata sia comparsa ovvero abbia rinunciato a comparire, privilegiando, tra i diversi scopi ai quali gli atti comunicatori sono destinati (che possono consistere anche nella predisposizione di una serie di attività difensive propedeutiche alla partecipazione all’udienza), quello della comparizione.
La norma non descrive, dunque, una vera e propria ipotesi di sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell’atto, come invece prevede in via generale per le altre nullità l’art. 183 cod. proc. pen., lett. b), ma consente all’interprete di escludere l’invalidità processuale sul mero presupposto che il destinatario sia stato messo in grado di partecipare all’udienza […]. Il compito dell’interprete è, dunque, quello di bilanciare esigenze di garanzia e celerità del processo, privilegiando l’accertamento della concreta lesività della violazione delle forme del processo, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, dunque rispettosa dell’art. 111 Cost., comma 2, che stabilisce che la legge deve assicurare la durata ragionevole del processo, ed al contempo conforme al principio enunciato dall’art. 6 CEDU, che nella lettura della Corte di Strasburgo impone il bilanciamento di interessi contrapposti desumibili dalla complessità del caso concreto, dalla condotta del ricorrente e dal comportamento dell’Autorità […]. L’attuale disciplina delle notificazioni è indubbiamente ispirata all’obiettivo di evitare appesantimene procedurali e, in particolare, le norme in tema di sanatoria delle nullità delle notificazioni, in quanto prevedono che l’imputato, pur sanando con la propria comparizione l’invalidità dell’atto, possa chiedere un termine per la difesa, sono chiaramente orientate a bilanciare i suindicati contrapposti interessi, privilegiando la celerità del processo sull’invalidità di forme del procedimento che non si siano in concreto rivelate lesive dell’interesse che miravano a tutelare, imponendo all’interprete di valutarle in tal caso alla stregua di mere irregolarità […].
E poiché, in virtù del già richiamato rapporto fiduciario che lega l’imputato al suo difensore, è ricorrente nella giurisprudenza della Corte di legittimità la massima per cui nel caso di nomina di un difensore di fiducia, la notificazione presso quest’ultimo è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell’atto, alla notifica all’imputato personalmente […], in difetto di qualsivoglia riferimento nel ricorso a circostanze particolari che nel caso concreto abbiano impedito tale effettiva conoscenza, costituirebbe interpretazione non conforme ai principi costituzionali sottesi alla celerità del processo (si allude alla presunzione di non colpevolezza, di cui all’art. 27 Cost., comma 2, ed alla funzione di emenda della pena, così come richiamata dall’art. 27 Cost., comma 3) negare la sanatoria della nullità della notificazione eseguita presso il difensore sul mero rilievo del diverso luogo in cui la notificazione è stata effettuata […].
La Corte di Cassazione ha, inoltre, rimarcato in più occasioni la differenza tra la notifica presso il difensore di ufficio e quella presso il difensore di fiducia, avendo ad esempio affermato che la notifica della sentenza contumaciale effettuata nei confronti del difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva […], ulteriormente precisando che in tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi del disposto di cui all’art. 175 cod. proc. pen., comma 2, come novellato dalla legge n. 60 del 2005, la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell’atto, alla notifica all’imputato personalmente […]. La citata equiparazione, lungi dal ridursi ad una mera fictio iuris, è ampiamente giustificata dalla natura e dalla sostanza del rapporto professionale che intercorre tra l’avvocato difensore nominato di fiducia dall’imputato e l’imputato stesso, il quale proprio nel momento in cui da il mandato al professionista con riguardo ad uno specifico procedimento, dimostra (o conferma) di essere effettivamente a conoscenza di tale procedimento. È, pertanto, del tutto ragionevole ritenere che, anche successivamente alla nomina, il perdurante rapporto professionale intercorrente tra l’imputato e il difensore di fiducia continui a consentire al primo di mantenersi informato sugli sviluppi del procedimento e di concordare con il difensore le scelte difensive ritenute più idonee (Cass., Sez. IV, n. 34377 del 13/07/2011, Bianco, Rv 251114)”.
1.3 Le pur in larga parte condivisibili, su un piano generale, argomentazioni esposte nella decisione appena richiamata risentono delle peculiarità di quella fattispecie concreta: fattispecie che, malgrado quanto evidenziato dalla Corte bolognese per ritenere qui applicabili i principi della sentenza Gnudi, risultava ben diversa rispetto al caso oggi in esame.
Mentre il C. ed il R. , come detto, ricevettero presso il difensore (dove mai avevano eletto domicilio) la notifica di atti che avrebbero dovuto essere inviati presso i domicili da loro dichiarati, nella sentenza Gnudi l’imputato aveva eletto domicilio presso il difensore, quindi – ferma restando la nomina – aveva inteso revocare l’elezione de qua, e non di meno la notifica dell’atto di interesse era avvenuta ancora presso il legale, piuttosto che alla sua residenza anagrafica.
Va altresì precisato che pure la sentenza Bianco, menzionata da ultimo nel passo della sentenza Gnudi espressamente riportato, afferisce ad un caso del tutto particolare (la ritenuta validità di una notifica effettuata presso il secondo difensore di fiducia di un imputato, a fronte del decesso del primo difensore, nel cui studio l’interessato aveva eletto domicilio).
Tanto premesso, non sembra al collegio che – pure in presenza di un rapporto fiduciario ancora in atto tra l’imputato ed il proprio difensore – il vigente dato normativo possa essere interpretato in termini tali da pervenire alla generalizzata conclusione che la notifica di un atto presso il difensore di fiducia sia comunque valida (conclusione che, pacificamente, il tenore delle norme processuali non consente): al di là del rilievo che possa presumersi di fatto, in termini di più o meno completa certezza, che un atto pervenuto all’avvocato nominato da Tizio sia noto a quest’ultimo, visto il dovere del professionista e l’interesse dell’assistito a mantenere costanti le reciproche comunicazioni, ove Tizio abbia eletto o dichiarato domicilio in un dato luogo è in quel luogo che egli ha diritto a ricevere gli atti del processo che lo riguarda. Non a caso, ed anzi in linea con tale rilievo, laddove la notifica pervenga a Tizio presso il suo difensore di fiducia si viene a realizzare pacificamente una ipotesi di nullità (come la stessa sentenza Gnudi ricorda): nullità che, per quanto sanabile, esclude a priori una qualsivoglia equiparazione tra notifica all’interessato secundum legem e notifica al suo difensore.
Secondo costante giurisprudenza, infatti, “la nullità conseguente alla notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia invece che presso il domicilio eletto è d’ordine generale a regime intermedio, perché idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell’atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicché é soggetta ai termini di deduzione di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.” (Cass., Sez. II, n. 35345 del 12/05/2010, Rummo, Rv 248401; negli stessi termini, v., da ultimo, Cass., Sez. IV, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci). Ergo, seppure la conoscenza effettiva dell’atto può concretamente dedursi da una notifica siffatta, la nullità rimane configurabile e ritualmente deducibile: come, nel caso oggi in esame, senz’altro avvenuto.
1.4 Certamente erroneo, del resto, appare l’assunto della Corte territoriale secondo cui le notifiche de quibus avrebbero dovuto intendersi valide perché effettuate ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, del codice di rito. Una parte della giurisprudenza, in vero, ha affermato che “in tema di notificazioni, è rituale la procedura di notifica mediante consegna al difensore di fiducia, prevista dall’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., anche nel caso di imputato che abbia previamente dichiarato o eletto il domicilio per le notificazioni ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.” (Cass., Sez. III, n. 6790 del 09/01/2008, Salvietti, Rv 238364); tale soluzione, tuttavia, non può essere condivisa, dovendosi piuttosto privilegiare l’interpretazione secondo cui “è nulla la notifica del decreto di fissazione dell’udienza per il giudizio di appello eseguita, ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia dell’imputato, nonostante l’esistenza agli atti del domicilio ritualmente dichiarato dall’imputato, in quanto, in tal caso, il domicilio legale non può prevalere su quello dichiarato, considerato che l’art. 157, comma ottavo bis cod. proc. pen. è chiaramente riferibile, nell’organizzazione della norma in cui si inserisce, alle ipotesi considerate dai commi precedenti; ne consegue che tale nullità tempestivamente eccepita comporta la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata” (Cass., Sez. V, n. 8108 del 25/01/2007, Landro, Rv 236522).
Nella motivazione della sentenza appena richiamata, ai cui principi il collegio presta piena adesione, viene più diffusamente spiegato che “l’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. è chiaramente riferibile, nell’organizzazione della norma in cui s’inserisce, alle ipotesi considerate dai commi precedenti. La stessa relazione al decreto chiariva che la norma regola esclusivamente le notificazioni all’imputato non detenuto che abbia nominato un difensore di fiducia senza provvedere a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161″. Il fatto poi che in sede di conversione sia stato eliminato, dell’art. 161 cod. proc. pen., il comma 4-bis precedentemente introdotto dal d.l. n. 17 del 2005, art. 2, comma 2, che prevedeva “in caso di nomina di difensore di fiducia le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna al difensore”, rende evidente che il domicilio “legale”, che si determina soltanto nel caso in cui sia stato necessario espletare, per la prima notificazione, le procedure di cui ai precedenti commi dell’art. 157, non è comunque destinato ad operare nel caso di autonoma elezione o dichiarazione di domicilio” (l’orientamento di cui si è data ora contezza ha trovato recente conferma con la sentenza della Sezione Seconda n. 41735 del 22/09/2015, ric. Casali).
2. Si impongono pertanto, dovendosi ritenere assorbite le questioni di cui al secondo motivo di ricorso, le determinazioni di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

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