cassazione 7

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 5 febbraio 2015, n. 5633

 

Ritenuto in fatto

 

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di pace di Forlì del 18/07/2012, con la quale E. P. era ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 594 cod. pen., commesso in Forlì il 17/11/2009, nel corso di un assemblea condominiale, rivolgendo a F.N., amministratore del condominio al quale apparteneva l’abitazione dell’imputata, l’epiteto «incompetente»; e condannata alla pena di €. 800 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

L’imputato ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità. La formulazione del termine contestato nel contesto di un’assemblea condominiale, nel corso della quale l’imputata criticava l’operato dell’amministratore sia per la mancata giustificazione di spese nel rendiconto consuntivo sia nell’esecuzione di lavori nell’edificio, escluderebbe il contenuto offensivo dell’espressione e comunque renderebbe ravvisabile la scriminante del diritto di critica; ed irrilevanti sarebbero a questi fini gli accadimenti estranei alla condotta specificamente contestata, valorizzati nella sentenza impugnata, peraltro smentiti dal teste Z. con particolare riguardo alla ricezione dall’imputata di un biglietto di contenuto ulteriormente ingiurioso nei confronti della N..

 

Considerato in diritto

 
Il ricorso è fondato.

Avuto debito riguardo al contesto della discussione condominiale, nel corso della quale il termine di cui all’imputazione veniva formulato, lo stesso risulta senz’altro assistito dall’esercizio di un legittimo diritto di critica nei confronti dell’amministratore, con riguardo alle modalità della gestione del condominio da parte dello stesso. Il termine non trascende di per sé i limiti di tale esercizio, non investendo la persona della N. in quanto tale, ma limitando la critica agli atti dalla stessa compiuti nel compimento del proprio incarico. Né il superamento dei limiti di cui sopra può essere desunto da altri comportamenti segnalati nella sentenza impugnata, quale in particolare l’affissione nella bacheca condominiale, nei giorni successivi, di un biglietto nel quale la N. veniva definita come una «mentecatta»; trattandosi, come osservato dal ricorrente, di fatti estranei a quello specificamente contestato nell’imputazione, esauritosi nell’ambito della discussione nell’assemblea del condominio.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
 

P.Q.M.

 
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. Così deciso il 05/12/2014

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