Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 4 dicembre 2014, n. 51018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Presidente
Dott. OLDI Paolo – Consigliere
Dott. LAPALORCIA Grazia – rel. Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS) parte offesa;
nel procedimento c/:
(OMISSIS);
avverso il decreto n. 24361/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del 11/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. POLICASTRO Aldo che ha chiesto l’annullamento senza rinvio con trasmissione atti al giudice a quo per l’ulteriore corso.
2. Il Gip riteneva inammissibile l’opposizione proposta da (OMISSIS) in quanto non contenente l’indicazione delle indagini suppletive che comunque erano prima facie irrilevanti e non pertinenti dal momento il legale amico della defunta, sentito a s.i.t., aveva dichiarato che quest’ultima non aveva avuto le forze per redigere il testamento che avrebbe assicurato la realizzazione delle sue ultime volonta’ (atto che, se esistente, sarebbe stato certamente affidato a lui), cosi’ che le persone a lei vicine avevano redatto una sorta di promemoria di tali volonta’ che la vicina di casa aveva potuto scambiare per un testamento.
3. L’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso nell’interesse del (OMISSIS) deducendo il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e) in relazione agli articoli 127, 409 e 410 c.p.p. per la scelta della pronuncia de plano, nonostante l’opposizione alla richiesta di archiviazione, in quanto il decreto era da un lato apodittico, dall’altro basato contraddittoriamente sull’omessa indicazione degli elementi necessari a rendere ammissibile l’opposizione e nel contempo sulla non pertinenza degli stessi al thema decidendum.
4. Il ricorrente ricorda che la possibilita’ di pronunciare l’archiviazione de plano e’ limitata al caso di inammissibilita’ dell’opposizione (e di infondatezza della notizia di reato) e l’inammissibilita’ e’ correlata alla mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova, escluso il caso di infondatezza dei temi indicati dall’opponente che non puo’ costituire motivo di inammissibilita’ neppure se attenga ad una valutazione prognostica dell’esito delle investigazioni suppletive (Cass. Sez. U, 2/1996, e successive a sezioni singole), evidenziando come nella specie era stato indicato l’esame di sei persone in ordine all’effettiva redazione di un testamento da parte della defunta.
5. Il PG, dr. A. Policastro, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione atti al giudice a quo per l’ulteriore corso, ritenendo la fondatezza del ricorso dal momento che l’inammissibilita’ dell’opposizione deve comunque essere motivata per garantire il rispetto del contraddittorio (Cass. Sez. U, 47473/2007), mentre nella specie il Gip si e’ limitato ad affermare apoditticamente l’irrilevanza e la non pertinenza delle richieste di assunzione di informazioni, tra l’altro sotto il profilo prognostico del loro esito nonostante le richieste riguardassero e potessero aver incidenza proprio sul thema decidendum individuato dallo stesso Gip e cioe’ l’esistenza di un vero e proprio testamento.
2. Cio’ posto, il ricorso e’ fondato.
3. Non e’ superfluo ricordare che il provvedimento di archiviazione de plano e’ consentito in caso di opposizione, secondo l’orientamento espresso da questa corte – anche a sezioni unite – alla stregua della ratio dell’articolo 410 c.p.p. (ravvisabile nell’esigenza di evitare opposizioni all’archiviazione meramente defatigatorie e il conseguente inutile protrarsi del procedimento), non solo quando manchi l’indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova, ma anche quando, pur essendo presente tale indicazione, l’investigazione suppletiva sia non pertinente, cioe’ non inerente alla notitia criminis, o irrilevante, cioe’ non concretamente incidente sugli esiti delle indagini preliminari (Cass. SU n. 2/1996; Cass. sez. 5 n. 4320/2009; Cass. sez. 5 6-5-2010 P.O. in proc. Biondani e altro; Cass. sez. 5 6-5-2010 P.O. in proc. Lacosta e altro).
4. Il giudice non deve quindi effettuare una prognosi sfavorevole all’ipotesi accusatoria, ma valutare se il settore d’indagine indicato sia pertinente al thema probandum, e se sia rilevante, nonche’ la concretezza e specificita’ dei mezzi di prova offerti.
5. Nella specie il GIP, che peraltro non ha neppure esplicitato la valutazione di infondatezza della notizia di reato, da un lato ha ascritto all’atto di opposizione il difetto dell’indicazione delle indagini suppletive, il che e’ palesemente inesatto data la richiesta ivi contenuta dell’esame di almeno sei persone informate sui fatti, dall’altro, confermando tale inesattezza, ha comunque ritenuto le indagini suppletive prima facie irrilevanti e non pertinenti osservando che il legale amico della defunta, sentito a s.i.t., aveva dichiarato che quest’ultima non aveva avuto le forze per redigere il testamento che avrebbe assicurato la realizzazione delle sue ultime volonta’ e che persone a lei vicine avevano redatto una sorta di promemoria di tali volonta’ che poteva essere stato scambiato per un testamento, atto che non era mai venuto ad esistenza.
6. In tal modo, pero’, la valutazione del Gip ha travalicato i limiti della sfera dell’irrilevanza e della non pertinenza delle indagini richieste, per investire il profilo prognostico del loro esito, in quanto esse riguardavano e potevano avere incidenza proprio sul thema decidendum individuato dallo stesso Gip, quello dell’esistenza di un vero e proprio testamento della defunta (OMISSIS), che, esclusa dal legale della de cuius, e’ oggetto delle investigazioni suppletive indicate nell’opposizione.
7. Segue l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato con trasmissione atti al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

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