Il testo integrale
Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 3 novembre 2011 n. 39593
Così deciso dalla suprema Corte.
Orbene gli Ermellini hanno stabilito, ritornando su di un proprio indirizzo ormai consolidato secondo cui l’amministratore di fatto, ai sensi dell’articolo 2639 del codice civile, è da ritenersi gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto, e, dunque, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, ovviamente quando ricorrano anche le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo.
Nel caso di specie il ricorrente è stato chiamato a rispondere in una veste perfettamente equiparata a quella dell’amministratore di diritto della s.r.l. dichiarata fallita e tale qualità era esaustiva dei requisiti soggettivi della fattispecie criminosa ritenuta sussistente ex art. 223 l.f., indipendentemente dalla ricorrenza (o meno) dei presupposti per la estensione del fallimento alla sua persona, quale imprenditore individuale
Sorrento 4 novembre 2011.
Avv. Renato D’Isa
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