Il testo integrale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 28 dicembre 2011, n. 48553

 

Rilevato in fatto

La CdA di Salerno, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale C.P. fu condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle costituite PP.CC. in quanto riconosciuto colpevole del delitto di diffamazione a mezzo stampa, commesso in data (omissis), mediante pubblicazione di un articolo sul giornale (omissis) , con il quale offendeva la reputazione dei parlamentari Co.Ge. e L.M.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce:

1) nullità delle sentenze di merito per inosservanza dell’art. 415 bis cpp, attesa la omessa notifica dell’avviso di conclusioni indagini.

2) manifesta illogicità e mancanza della motivazione, atteso a) che la CdA non ha raggiunto la prova della esistenza dell’articolo. In atti è allegata solo una fotocopia dello stesso e non vi è certezza dunque della pubblicazione del “pezzo”. Accade frequentemente che a una anteprima di stampa non segua la effettiva pubblicazione, b) che l’imputato ha semplicemente esercitato il diritto di critica nei confronti di esponenti politici locali, ritenuti responsabili del degrado sociale e della mancanza di lavoro nella provincia di Caserta. È noto che il diritto di critica ha confini più ampi di quello di cronaca e che specialmente gli uomini politici sono maggiormente esposti alla formulazione ed espressione di giudizi negativi, attesa la loro sovraesposizione pubblica. La funzione della stampa in un paese democratico è quella di esercitare controllo su chi detiene ed esercita il potere per delega dei cittadini. Sono stati rispettati i parametri enucleati dalla giurisprudenza; invero la notizia è di evidente interesse pubblico e il linguaggio può definirsi continente, attesa la natura iperbolica della espressione “parassiti”, riferita ai due uomini politici, e il diffuso processo di desensibilizzazione delle espressioni “forti” che è in atto nella società moderna.

3) mancata assunzione di prova decisiva, dal momento che irragionevolmente la Corte salernitana si è rifiutata di acquisire un originale della copia del giornale;

4) intervenuta prescrizione del reato.

Considerato in diritto

La prima censura è inammissibile per genericità. Essa costituisce mera “riproduzione” di censura già proposta dal giudice di appello e motivatamente respinta dallo stesso. Non si riesce dunque a comprendere per qual motivo il ricorrente, senza minimamente replicare alle argomentazioni del secondo giudice, altro non faccia che “ricopiare” un motivo di appello, quasi che la Corte di merito non avesse dato risposta allo stesso. Non resta che rinviare alle considerazioni della Corte salernitana, la quale ha fatto corretto uso dei principi enucleati dal giudice di legittimità in tema di nullità derivante dal mancato avviso delle chiusura delle indagini di cui all’art. 415 bis c.p.. Invero è stato (reiteratamente) chiarito che la nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 491 c.p.p., subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti (da ultimo: ASN 201035420-RV 248302).

Parimenti generiche sono le censure sub 3) e 2-a). L’assunto che la fotocopia dell’articolo in atti riproduca non un “pezzo” effettivamente pubblicato, ma una mera anteprima di stampa, poi abbandonata, è meramente congetturale e, come tale, da non prendere in considerazione.

A parte il fatto che la censura è in insanabile contrasto logico con quella sub 2-b), va notato che il ricorrente, invero, non sostiene che l’articolo non sia stato pubblicato, ma che ciò potrebbe essere possibile. Orbene, è noto che una fotocopia, fino a prova del contrario, riproduce un originale ed è onere di chi nega l’esistenza dell’originale o la conformità ad esso della copia, provare o, almeno, allegare tale circostanza. E ciò è esattamente quel che il ricorrente non fa.

D’altra parte, se L. e Co. sono venuti a conoscenza del contenuto dell’articolo, detto articolo deve pur essere stato diffuso tra il pubblico.

La censura sub 2-b) è infondata.

È certamente esatto che il diritto di critica ha confini ben più ampi di quello di cronaca; è altrettanto esatto che, in esso, il requisito della “verità” si profila in maniera ben diversa rispetto a quanto accade nel diritto di cronaca (atteso che un’opinione non è vera o falsa, ma vero o falso può essere il presupposto fattuale sul quale essa poggia); infine è vero che un uomo politico è più esposto del comune cittadino alle critiche e ai giudizi della opinione pubblica, in ragione del mandato rappresentativo che ha ricevuto e, dunque, della necessità di rendere conto del suo operato; ma non va dimenticato che la critica è valutazione argomentata di condotte, espressioni e/o idee.

Perché vi sia esercizio del diritto di critica, è necessario – allora – che il giudizio (anche severo, anche irriverente) sia collegato col dato fattuale dal quale il “criticante” prende spunto. Altrimenti, il fatto rappresenta niente altro che occasione e pretesto per sfogare sentimenti ostili verso persone che con esso non hanno relazione.

Per quanto si legge in sentenza (e la circostanza non è contestata dal ricorrente), l’imputato, dopo aver dato conto del suicidio e del tentativo di suicidio di alcuni giovani disoccupati, accenna alla situazione di degrado sociale del Meridione d’Italia e ne indica i responsabili negli onorevoli Co. e L. , definiti “parassiti”, persone che portano a casa 22 milioni di lire al mese. A tali affermazioni il L. aggiunge la considerazione che “a Caserta vota anche la camorra”.

Il corretto esercizio del diritto di critica avrebbe anche consentito all’imputato di indicare i due parlamentari come responsabili (morali) dei tragici gesti sopra descritti.

Sarebbe persino stato possibile giustificare come espressione di “folclore giornalistico” la attribuzione del termine “parassita” a uomini politici che, ben remunerati, siano (o appaiano all’autore dell’articolo) come percettori di un compenso immeritato, in quanto sproporzionato (per eccesso) all’impegno profuso e ai risultati ottenuti, ma tali severi giudizi avrebbero dovuto essere espressi all’interno di un percorso argomentativo e come corollario di un ragionamento, che viceversa, nel caso in esame, manca del tutto.

Compito del giudice del merito non sarebbe stato certo quello di valutare (condividendolo o respingendolo) il ragionamento predetto, ma di prendere atto della sua esistenza e di verificarne la formale coerenza logica.

Di talché è assolutamente corretta la considerazione della CdA, la quale rileva come il L. abbia posto in collegamento fatti e circostanze del tutto eterogenei senza spiegare” perché Co. e L. siano chiamati in causa dai tragici episodi con la cui descrizione si apre l’articolo e senza chiarire quali siano le loro responsabilità (politiche, morali o di qualsiasi altra natura) per il degrado del Meridione e per il dilagare del potere della camorra a Caserta.

Fondato invece è il rilievo sulla intervenuta prescrizione (in data 17.7.2010 e dunque dopo la pronunzia della sentenza di secondo grado).

In presenza di ricorso, nel suo complesso, non inammissibile (la seconda censura come ricordato, è infondata), detta causa estintiva deve ritenersi operante. Per tale ragione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ma, per quanto sopra anticipato, il ricorso va rigettato agli effetti civili.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili.

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