Corte di cassazione, sezione III, sentenza 24 gennaio 2012 n. 933. Se il pignoramento immobiliare è eseguito prima dell’annotazione la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 gennaio 2012 n. 933

Così deciso dalla Corte di cassazione secondo la quale se il pignoramento immobiliare è eseguito prima dell’annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione. Allo stesso risultato si perviene, ha spiegato il collegio, quando il pignoramento sia successivo all’annotazione, ma l’ipoteca sia stata iscritta in precedenza, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.

Sorrento,  24 gennaio 2012.
Avv. Renato D’Isa

Scaricabile e consultabile sul sito del Sole 24ore –  Guida al diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2012/01/fondo-patrimoniale-non-opponibile-al-creditore-se-l-ipoteca-e-anteriore-all-annotazione.html

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