cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 27 ottobre 2014, n. 44870

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Presidente
Dott. BEVERE Antonio – Consigliere
Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere
Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 17/2009 GIUDICE DI PACE di ARIENZO, del 16/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Arienzo, con la sentenza impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di lesioni in danno di (OMISSIS), ritenendo che la mancata comparizione della persona offesa, nonostante l’espresso avvertimento che essa sarebbe stata intesa come remissione tacita della querela, integrasse una situazione parificabile al venir meno della condizione di procedibilita’.
2. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, lamentando inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 152 c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
Come precisato da Sez. U, n. 46088 del 30/10/2008, Viete, Rv. 241357 (alla quale s’e’ uniformata la giurisprudenza successiva: v. Sez. 6 , n. 11142 del 25/02/2010, Lombardi, Rv. 247014), all’infuori dell’ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articoli 21, 28 e 30, non ricorrente nel caso di specie -, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire, non configura una rimessione tacita di querela. Ne segue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Arienzo per nuovo giudizio.

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