Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 26 agosto 2015, n. 35762
Ritenuto in fatto
1. II Tribunale monocratico di Bergamo, con provvedimento reso all’udienza del 28/11/2014, non ha convalidato l’arresto operato dalla polizia giudiziaria di A.A. per il reato di cui all’art. 497/bis, commi 1 e 2, cod. pen., per essere stato trovato in possesso di una carta di identità greca, valida per l’espatrio, a nome di C.I., su sui era stata apposta una fotografia che lo ritraeva, ed ha rigettato la contestuale richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero.
Osserva il giudicante che, in base alle dichiarazioni dell’imputato, vi è stata “una caduta del tutto occasionale nel reato … finalizzata a procurare attività lavorativa” e che, pertanto, “la privazione, anche temporanea, della libertà personale appare dei tutto ingiustificata”, con la conseguenza che l’arresto deve ritenersi effettuato fuori dei casi consentiti dall’art. 381 cod. proc. pen..
2. Contro l’ordinanza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo per erronea applicazione dell’art. 381 cod. proc. pen. Deduce che il Giudice, nel decidere sulla convalida dell’arresto in flagranza da parte della polizia giudiziaria, deve tener conto, con giudizio ex ante, di tutte le circostanze e degli elementi conosciuti e conoscibili da parte di coloro che hanno operato l’arresto, al fine di giudicare della sua legalità, e che non deve estendere l’indagine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelare. La legalità dell’arresto – continua il ricorrente – è legata ad uno dei presupposti indicati dall’art. 381 cod. proc. pen.: la gravità del fatto ovvero la pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità e dalle circostanze dei fatto. In considerazione di ciò l’arresto deve ritenersi legittimo, in quanto l’A. fu trovato in possesso di ben due documenti falsi (l’uno confezionato ed esibito allo scopo di avvalorare la genuinità dell’altro), il che esclude l’occasionalità della condotta; inoltre, che il fine di procurarsi un lavoro non giustifica né diminuisce la gravità del reato.
Considerato in diritto
II ricorso è fondato.
In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato I’ arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità dei soggetto, senza, evidentemente, estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità. Peraltro, ai fini della legittimità dell’ arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità dei fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri (Cass., n. 10916 del 12/1/2012; Cass, n. 6878 del 5/2/2009. Ne’ la polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l’hanno indotta a esercitare il proprio potere di privare della libertà – in relazione alla gravità dei fatto e alla pericolosità dell’arrestato – con una apposita motivazione, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d’arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Cass., n. 31281 del 6/5/2009).
Alla stregua di tanto merita censura il provvedimento impugnato, che ha denegato la convalida dell’arresto di un soggetto appartenente ad uno stato membro dell’Unione Europea che utilizzava un documento, valido per l’espatrio, sapientemente contraffatto, e ne esibiva un altro (una patente greca) per convalidare la genuinità del documento principale, a nulla rilevando che teneva le suddette condotte “per procurarsi un lavoro”: sia perché la suddetta circostanza era assertiva e non verificabile dalla polizia operante, sia perché il fine di procurarsi un lavoro non giustifica né svilisce la gravità delle condotte che gli vengono addebitate.
La situazione presentatasi alla polizia il 28 novembre 2014 era, pertanto, conforme al modello normativo e tale da giustificare, per la sua gravità, il provvedimento restrittivo concretamente adottato. Di conseguenza, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, versandosi in una ipotesi di arresto legittimo da parte della polizia giudiziaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
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