cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 26 agosto 2015, n. 35708

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO P.G – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 41/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 14/07/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Corasaniti, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Per il ricorrente e’ presente l’Avvocato (OMISSIS), il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Milano che, a conferma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione (riducendo la pena inflitta in primo grado, di mesi 6 di reclusione) per il reato di cui all’articolo 217, comma 1, n.4, avendo aggravato dissesto della Zeus impianti Srl, astenendosi dal richiederne il fallimento.

2. A sostegno del ricorso per cassazione deduce inosservanza od erronea applicazione dell’articolo 217, comma 1, numero 4 della legge fallimentare, nonche’ contraddittorieta’, insufficienza e manifesta illogicita’ della motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave. Osserva il ricorrente come la corte d’appello mai caratterizzi la sua colpa come grave ed anzi affermi testualmente di ritenere “che il grado di colpa imputabile al (OMISSIS) non sia particolarmente elevato …”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato; occorre premettere che e’ corretto quanto osservato nel ricorso e cioe’ che la Corte d’appello al penultimo capoverso della motivazione afferma espressamente che il grado di colpa imputabile al (OMISSIS) non sia particolarmente elevato in quanto indubbiamente nel determinarsi del dissesto ha influito l’iniziativa dell’ (OMISSIS) di revoca del fido, nonostante il piano di rientro presentato dall’imputato.

2. In nessun’altra parte della sentenza sembra emergere una valutazione, anche implicita, di gravita’ della condotta, per cui la sentenza deve essere annullata senza rinvio, riaffermando il principio di diritto gia’ enunciato da questa stessa sezione, secondo cui nel reato di bancarotta semplice, la condotta della mancata tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento e’ punibile se caratterizzata da colpa grave (Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Zille, Rv. 257533).

3. Occorre ricordare, infatti, che la fattispecie incriminatrice contestata e’ descritta dalla L.F., articolo 217, comma 1, n. 4, nella condotta dell’imprenditore che “ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa”. Il richiamo ad una colpa qualificata come “grave” compare espressamente nella struttura della norma incriminatrice; testualmente contrassegnando le condotte diverse da quella della mancata richiesta del fallimento in proprio. Si discute in dottrina se la funzione di detto riferimento si esaurisca in quella di dato identificativo delle predette condotte, che si aggiungerebbe a quello della loro causalita’ orientata all’aggravamento del dissesto, ovvero se la colpa grave connoti in realta’ il complesso dei fatti riconducibili alla previsione incriminatrice in esame, investendo pertanto anche la condotta di omessa o ritardata richiesta di fallimento. La questione e’ evidentemente innescata dalla presenza nella norma dell’aggettivo “altra”, che qualifica la colpa grave immediatamente dopo la descrizione della condotta di astensione dalla richiesta del proprio fallimento. Tanto puo’ astrattamente significare, come si e’ sostenuto, che il legislatore abbia considerato come intrinsecamente ed inderogabilmente grave la colpa di chi ometta di richiedere tempestivamente il proprio fallimento, ponendo tale comportamento quale parametro del livello di colpa da ricercarsi invece di volta in volta nelle diverse condotte contestate alla stregua della stessa incriminazione; ma puo’ significare altresi’, come pure e’ stato prospettato, che, in quanto coefficiente psicologico comune a tutte le condotte riconducibili alla norma in esame, la colpa grave debba essere accertata anche nell’ipotesi del ritardato fallimento.

4. Il punto in discussione non e’, a ben guardare, se la colpa grave sia elemento psicologico che caratterizza l’intera fattispecie incriminatrice; conclusione sulla quale le opinioni riportate finiscono per concordare. Il quesito e’ se la gravita’ della colpa debba o meno ritenersi presunta laddove il fallimento non sia tempestivamente richiesto dall’imprenditore in stato di insolvenza. Orbene, la soluzione affermativa di una siffatta presunzione appare per un verso priva di ragionevolezza, e per altro non essere l’unica autorizzata dal testo normativo. Per il primo aspetto, non e’ difficile comprendere come il ritardo nell’adozione della senza dubbio grave decisione dell’imprenditore di richiedere il proprio fallimento possa essere ricollegato ad una vasta gamma di dinamiche gestionali, che si estende dall’estremo dell’assoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto a quello dell’opinabile valutazione sull’efficacia di mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse. L’eterogeneita’ di queste situazioni rende improponibile una loro automatica sussunzione nella piu’ intensa dimensione della colpa. Il dato oggettivo del ritardo nella dichiarazione di fallimento, in altre parole, e’ ancora troppo generico perche’ dallo stesso possa farsi derivare una presunzione assoluta di colpa grave; dipendendo tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato.

5. Per il secondo profilo, il fatto che la norma qualifichi nel segno della “altra grave colpa” le condotte diverse da quella di ritardato fallimento non implica necessariamente che quest’ultima sia intesa dal legislatore come manifestazione tipica di colpa grave. E’ altresi’ praticabile una lettura che sottintende tale condotta come punibile in quanto in concreto connotata da colpa grave, al pari di altri comportamenti non tipicizzati altrimenti che per la loro efficienza causale rispetto all’aggravamento del dissesto; e per la quale, in altri termini, la tardiva richiesta di fallimento assume la consistenza di un’omissione penalmente rilevante ove oggetto di una scelta caratterizzata da colpa di livello grave. Questa opzione interpretativa, non incorrendo nei difetti di ragionevolezza rilevabili nella tesi per la quale la gravita’ della colpa sarebbe assolutamente presunta nell’ipotesi in esame, deve pertanto essere privilegiata laddove, per quanto appena detto, non incompatibile con il dato letterale. Ne’ la stessa contrasta con l’orientamento, anche recentemente ribadito d questa Corte, per il quale la norma incriminatrice non richiede comportamenti ulteriori che concorrano con la mancata richiesta di fallimento ed il conseguente aggravamento del dissesto, anche solo per effetto del mero proseguimento dell’attivita’ di impresa (Sez. 5, n. 13318 del 14/02/2013, Viale, Rv. 254986). Qui non si vuol sostenere infatti che comportamenti del genere siano necessari, ma che la scelta di ritardare la dichiarazione di fallimento in proprio debba essere in se’ stessa determinata da un atteggiamento gravemente colposo.

6. Una volta stabilito che anche la condotta di ritardato fallimento e’ punibile in quanto caratterizzata da colpa grave, ne risulta fondata la censura relativa alla sentenza impugnata.

7. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza annullata senza rinvio, essendoci stata una valutazione di non gravita’ della colpa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non costituisce reato.

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