Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 25 luglio 2013, n. 32446
Ritenuto in fatto
1. M..M. è stato ritenuto responsabile, con sentenza del Tribunale di Palermo del 29-9-2009, confermata dalla corte d’appello territoriale in data 13-7-2012, del reato ex artt. 476 e 482 cod. pen. per aver formato un falso certificato medico apparentemente rilasciato da un medico in servizio presso l’ospedale Civico di …, attestante che alla data del (OMISSIS) egli era affetto da sindrome influenzale con cefalea e febbre. Certificato da lui esibito il giorno seguente per giustificare il fatto di non aver ottemperato alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG.
2. Tramite il difensore avv. M. Genovese, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo preliminarmente due questioni in rito.
3. La prima: nullità della notifica della citazione per il giudizio di appello che avrebbe dovuto essere effettuata al domicilio ex lege, presso il Servizio Centrale di Protezione, essendo il M. un collaboratore di giustizia.
4. La seconda: nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e della citazione per il giudizio di primo grado, effettuata, in violazione dell’art. 156 cod. proc. pen., senza l’osservanza delle modalità previste per l’imputato detenuto, ma al domicilio eletto e, poi, stante l’esito negativo, al difensore.
5. Con il terzo motivo si deduceva violazione degli artt. 476 e 482 cod. pen. in quanto la condotta integrava il reato di cui all’art. 477 stesso codice trattandosi di falsificazione di certificato medico.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è nel complesso da disattendere.
2. Non sussiste nullità della notifica della citazione per il giudizio di appello per mancata effettuazione della stessa, essendo il M. un collaboratore di giustizia, presso il Servizio Centrale di Protezione. Al riguardo la corte territoriale ha già puntualmente e correttamente osservato che il prevenuto, detenuto per altra causa, aveva rinunciato a comparire: segno evidente che la notifica aveva raggiunto il suo scopo, con conseguente sanatoria di eventuali irregolarità e comunque difetto di interesse a farle valere.
3. Del pari priva di significativa consistenza è la questione di nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e della citazione per il giudizio di primo grado. Mentre, quanto a quest’ultima, è doveroso il rilievo che M. era comunque comparso al processo essendo stato tradotto, con conseguenti sanatoria di eventuale nullità ed insussistenza di violazione del diritto di difesa, quanto alla prima i giudici di merito hanno osservato, a contrastare analoga censura già proposta, che non era risultato lo stato di detenzione, donde la ritualità della notifica dapprima tentata al domicilio eletto e, dato l’esito negativo, eseguita di poi al difensore. Assunto pienamente in linea con consolidato indirizzo di questa corte a tenore del quale la detenzione per altra causa, sopravvenuta alla dichiarazione o all’elezione di domicilio, non impone di eseguire le successive notificazioni presso il luogo di detenzione ove l’autorità giudiziaria non sia stata portata a conoscenza di tale stato (Cass. 31490/2012, 32588/2010).
4. La doglianza di merito prospettata con il terzo motivo, inerente alla qualificazione giuridica del fatto – che, secondo il ricorrente, integrerebbe falsità materiale in certificato anziché in atto pubblico -, è infondata.
5. Essa investe l’individuazione della natura del falso certificato medico formato dall’imputato per giustificare la propria mancata presentazione alla PG in adempimento delle prescrizioni inerenti alla relativa misura cautelare. Si tratta di certificato apparentemente emesso da un medico in servizio presso l’ospedale Civico di XXXXXXX con impronta del timbro del nosocomio contraffatta, attestante che alla data del (OMISSIS) M. era affetto da sindrome influenzale con cefalea e febbre.
6. Ciò premesso, la tesi del ricorrente sconta l’errore di ritenere che tale tipo di atto, comunemente denominato certificato, rientri nella casistica degli atti previsti dall’art. 477 cod. pen., trascurando che la natura certificativa, che giustifica il più mite trattamento sanzionatorio, è propria, secondo consolidato indirizzo di legittimità, dei documenti a carattere derivato o secondario, che contengono cioè dichiarazioni di scienza, vale a dire attestazione di fatti, ovvero di dati, noti al pubblico ufficiale per la loro provenienza da altri documenti ufficiali (Cass. 31533/2004). Il certificato amministrativo, previsto degli artt. 477 e 480 cod. pen. è dunque caratterizzato, secondo tale indirizzo, dalla mera attestazione di verità o di scienza priva di contenuto negoziale e svincolata dal compimento di attività direttamente effettuate o percepite dal pubblico ufficiale, relativa a fatti di cui è stata già altrimenti accertata l’esistenza (Cass. 3161/1984).
7. Ineccepibilmente, dunque, i giudici di merito hanno nella specie ritenuto corretta la qualificazione del fatto ex artt. 476-482 cod. pen. uniformandosi all’altro, del pari consolidato, orientamento di questa corte che ravvisa invece i reati previsti negli artt. 476 e 479 cod. pen. in caso di falsità di atti caratterizzati dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché, in via congiuntiva o anche solo alternativa, dalla documentazione di una attività compiuta dal pubblico ufficiale che lo redige e di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti (Cass. 3161/1984).
8. Poiché il certificato medico interamente formato dal prevenuto reca la falsa attestazione diagnostica di una situazione asseritamente caduta nella sfera conoscitiva del suo autore, esso, per quanto sopra, è stato correttamente ritenuto rientrante nella categoria degli atti pubblici di fede privilegiata assumendo la diagnosi ivi formulata rilievo giuridico anche esterno alla mera indicazione sanitaria (Cass. 12401/2010, 7921/2007).
9. Né conduce a diverse conclusioni l’indirizzo giurisprudenziale evocato dal ricorrente (Cass. 33648/2005) relativo a caso solo apparentemente omogeneo al presente, nel quale era invece contestato ab origine il reato di cui all’art. 477 cod. pen. e la pronuncia di questa corte era intesa a contestare la tesi difensiva per la quale avrebbe integrato scrittura privata il certificato apparentemente rilasciato da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, contenente false attestazioni sullo stato di salute di un imputato al fine di ottenere il rinvio di un processo.
10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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