cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 24 luglio 2015, n. 32674

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 15/5/2014 della Corte d’appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Filippi Paola, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito per la parte civile l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova ha confermato la condanna di (OMISSIS) per il reato di atti persecutori commesso ai danni del collega di lavoro (OMISSIS), soggetto disabile in quanto invalido civile generico.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi.

2.1 Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in ordine alla configurabilita’ del reato di atti persecutori. Rileva in proposito il ricorrente che le condotte di dileggio asseritamente accertate a carico dell’imputato non possano ritenersi tipiche ai sensi dell’articolo 612 bis c.p., sia perche’ non integranti l’estremo della molestia, sia per il difetto del minimo di offensivita’ richiesto dalla norma incriminatrice per la sussistenza del reato contestato. Sul punto inoltre la Corte territoriale si sarebbe limitata all’apodittica affermazione della rilevanza penale delle condotte, senza nemmeno tenere conto del fatto che le stesse sarebbero state tenute in un arco temporale assai ampio. Infine i giudici dell’appello non avrebbero correttamente qualificato il fatto, al piu’ inquadrabile nello schema dell’articolo 660 c.p..

2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta ulteriori vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato e del nesso di casualita’ tra le condotte accertate e l’evento tipico ritenuto configurabile nel caso di specie. Quanto al primo profilo viene evidenziato come la ritenuta volontarieta’ della causazione dell’evento sarebbe stata dedotta unicamente da quella delle condotte (a sua volta dedotta dalla forzatura delle dichiarazioni rese dallo (OMISSIS)) sulla base dell’illogica inferenza per cui l’invalidita’ della persona offesa abbia necessariamente determinato la rappresentazione delle conseguenze dell’azione in capo all’imputato e dunque la loro volontaria causazione. Con riguardo all’altro profilo il ricorrente rileva l’apoditticita’ del discorso giustificativo reso in sentenza in merito all’effettiva esistenza di un rapporto eziologico tra i comportamenti attribuito all’imputato e lo stato di ansia sofferto dalla persona offesa. In particolare i giudici del merito avrebbero omesso qualsiasi accertamento concreto sulle caratteristiche della persona offesa e sull’effettiva idoneita’ di due sole condotte – quali sarebbero quelle effettivamente rimproverabili allo (OMISSIS) – a determinare l’evento contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei limiti che di seguito verranno illustrati.

2. La Corte territoriale ha correttamente interpretato l’articolo 612 bis c.p. nella misura in cui ha ritenuto il fatto contestato potenzialmente tipico in quanto articolatosi nella consumazione di almeno due condotte autonome (invero tre) conformi a quelle descritte dalla norma incriminatrice menzionata (ex multis Sez. 5, n. 46331 del giugno 2013, D. V., Rv. 257560). Ed infatti il reato di molestia di cui all’articolo 660 c.p. non e’ necessariamente abituale, per cui puo’ essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purche’ ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri (Sez. 1, n. 3758/14 del 7 novembre 2013, Moresco, Rv. 258260). La reiterazione della condotta e’ invece tratto essenziale della fattispecie di atti persecutori, come per l’appunto tenuto presente dai giudici dell’appello.

2.1 Le doglianze del ricorrente colgono nel segno su di un piano diverso e cioe’ quello della contestazione della tipicita’ dei singoli atti posti in essere dall’imputato. Ed infatti, il concetto di molestare – l’unico che rileva, non essendo nel caso di specie stato contestato alcun comportamento minaccioso allo (OMISSIS) – puo’ essere ricondotto a quello evocato nel linguaggio comune dal verbo utilizzato dall’articolo 612 bis c.p. e cioe’ l’azione di chi infastidisca altri in modo da turbarne il benessere fisico o la tranquillita’ psichica. E’ peraltro ovvio che un atto puo’ ritenersi molesto non solo in ragione del suo intrinseco contenuto, ma altresi’ del contesto in cui viene posto in essere e, soprattutto, delle condizioni soggettive di colui che lo subisce. Non solo, essendo come detto il delitto di cui all’articolo 612 bis c.p. qualificato dalla reiterazione della condotta tipizzata, in tale ambito normativo si manifesta la volonta’ del legislatore di garantire tutela specifica ad una forma particolare di lesione dei diritti della persona caratterizzata dall’effetto particolarmente destabilizzante per l’equilibrio psicologico della vittima che la serialita’ di comportamenti intrusivi nella sua sfera di liberta’ e di vita determina, talche’ anche il contenuto della nozione di molestia e’ necessariamente influenzato da tale carattere.

2.2 In tal senso l’affermazione da parte della Corte territoriale per cui i comportamenti addebitati all’imputato non possono essere ritenuti al di sotto della soglia di tipicita’ – come invece sostiene il ricorrente – riposa sulla ritenuta condizione di inferiorita’ in cui versava la vittima, descritta pero’ come un soggetto “invalido e semplice” e cioe’ attraverso espressioni la cui eccessiva genericita’ impedisce di saggiare la tenuta argomentativa del ragionamento sviluppato in sentenza, tenuto conto dell’intrinseca natura degli atti imputati allo (OMISSIS). La terminologia dispiegata dai giudici dell’appello, infatti, e’ talmente poco impegnativa sul piano definitorio da non consentire di apprezzare fino a che punto tali atti possano ritenersi oggettivamente molesti e soprattutto se la loro reiterazione qualifichi la condotta come tipica in virtu’ delle peculiari condizioni soggettive della persona offesa.

2.3 Non di meno la rilevanza o meno delle condizioni di fragilita’ di quest’ultima si riverbera sulla prova dell’elemento soggettivo del reato, sia nella sua componente rappresentativa che in quella volitiva, dovendosi in proposito ricordare come, nel delitto di atti persecutori, l’elemento soggettivo e’ integrato dal dolo generico, che consiste nella volonta’ di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneita’ delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se puo’ realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi (Sez. 5, n. 18999 del 19 febbraio 2014, C e altro, Rv. 260411).

2.4 Le evidenziate lacune motivazionali comportano, in accoglimento del ricorso e con assorbimento delle ulteriori censure non specificamente trattate, l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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