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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 2 luglio 2013 n. 28502[1]

E’ la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate. Notizia che, se anche lesiva della reputazione altrui, merita di essere pubblicata perché soddisfa quell’interesse della collettività all’informazione che deve ritenersi indirettamente protetto dall’art. 21 della Costituzione.

Ciò perché la notizia è costituita dal fatto in sé della dichiarazioni del personaggio altamente qualificato, risultando l’interesse del pubblico ad apprenderla del tutto indipendente dalla corrispondenza al vero del suo contenuto e dalla continenza del linguaggio adottato.

Dunque  pretendere che il giornalista intervistatore controlli la verità storica dei contenuto dell’intervista potrebbe comportare una grave limitazione alla libertà di stampa.

Analogamente, pretendere che il pubblicista si astenga dal pubblicare l’intervista perché contenente espressioni offensive ai danni di altro personaggio noto, significherebbe comprimere il diritto-dovere di informare l’opinione pubblica su tale evento, non potendo, tra l’altro attribuirsi ai giornalista il compito di purgare il contenuto dell’interviste dalle espressioni offensive, sia perché gli verrebbe attribuito un potere di censura che non gli compete, sia perché la notizia, costituita appunto dal giudizio non lusinghiero, espresso con parole forti da un personaggio noto all’indirizzo di altro personaggio noto, verrebbe ad essere svuotata del suo reale significato


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/07/niente-diffamazione-per-il-giornalista-che-riporta-dichiarazioni-lesive-tra-persone-famose.html

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