CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 14 maggio 2015, n. 20103

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. MICHELI Pao – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza emessa il 18/03/2014 dal Tribunale di Caltanissetta;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PINELLI Mario, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;

udito per il ricorrente (all’udienza del 09/10/2014) l’Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, e l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

I difensori di (OMISSIS) ricorrono avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, recante la conferma di un provvedimento restrittivo della liberta’ personale emesso dal Gip del Tribunale di Caltanissetta il 10/02/2014, oggetto di richiesta di riesame ex articolo 309 codice di rito; il prevenuto risulta sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto ritenuto partecipe di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di correlati delitti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 con l’aggravante prevista dal Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7.

La difesa lamenta radicale mancanza di motivazione dell’ordinanza restrittiva originaria, che il collegio del riesame avrebbe illegittimamente ritenuto integrabile: ad avviso del ricorrente, il Gip si era limitato a richiamare il contenuto della presupposta richiesta del Pubblico Ministero, senza alcun elemento di rivalutazione degli elementi ivi rappresentati (segnatamente sulla posizione dello (OMISSIS), in ordine al quale il giudice aveva prospettato sintetiche osservazioni sulla sussistenza di un’aggravante), pertanto il Tribunale non avrebbe potuto considerare esistente quella motivazione, dovendo invece ritenere preclusa ogni possibilita’ di integrazione.

A sostegno delle proprie argomentazioni, il difensore dell’indagato invoca plurimi riferimenti giurisprudenziali di legittimita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non puo’ trovare accoglimento.

1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di misure cautelari personali, l’obbligo di motivazione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere non puo’ ritenersi assolto, per quanto concerne l’esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera evidenziazione grafica in grassetto degli elementi di fatto (nella specie, estrapolati dal compendio dell’intercettazione), occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimita’ deve limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza di completezza espositiva” (Cass., Sez. 6, n. 18728 del 19/04/2012, Russo, Rv 252645); e’ stato altresi’ affermato, con altra e piu’ recente pronuncia parimenti richiamata dalla difesa del ricorrente, che “l’obbligo di motivare l’ordinanza applicativa di misure coercitive nonche’ quella di conferma in sede di riesame non puo’ ritenersi assolto dalla semplice riedizione del compendio investigativo, facendo leva sull’autoevidenza dello stesso” (Cass., Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv 256262).

La stessa Sezione Sesta, sviluppando ulteriormente i principi appena ricordati, ha poi precisato che “il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera, oltre che nel caso di carenza grafica, anche quando l’apparato argomentativo, nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all’impiego di mere clausole di stile o all’uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell’atto recepito o richiamato, o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni” (Cass., Sez. 6, n. 12032 del 04/03/2014, Sanjust, Rv 259462).

A tale, rigoroso orientamento, si contrappone un diverso indirizzo secondo cui laddove “l’ordinanza cautelare coercitiva del Gip sia motivata per relationem, richiamando integralmente e facendo motivatamente propria la richiesta del P.M., il Tribunale del riesame, anche ove ritenga che la motivazione del provvedimento promanante solo dal Gip sia inadeguata per la sua eccessiva stringatezza e mancanza di approccio critico rispetto alla richiesta del P.M., non puo’ prescindere dall’esame del materiale indiziario riepilogato dal P.M., avendo il potere-dovere di integrare la motivazione del provvedimento genetico” (Cass., Sez. 2, n. 30696 del 20/04/2012, Okunmweida, Rv 253326). La difesa dello (OMISSIS) manifesta di aderire al primo dei due approcci esegetici illustrati, osservando che “ove si ritenesse legittima la “costruzione” della motivazione assente da parte del giudice dell’impugnazione cautelare, si finirebbe per attribuire un potere abnorme al Tribunale del riesame, con conseguente mortificazione del diritto che spetta al destinatario della misura privativa della liberta’ di conoscerne le ragioni sottese, e con la bizzarra conclusione che l’impugnazione dell’indagato, che lamenti la nullita’ per omessa motivazione, inneschi un meccanismo riparatorio in danno del medesimo impugnante”.

1.2 Nell’analisi della fattispecie concreta deve tuttavia osservarsi che non ricorrono i presupposti per poter ravvisare nella ordinanza primigenia del Gip nisseno un vizio di carenza assoluta di motivazione, come potrebbe ritenersi accada nelle ipotesi in cui il giudice si limiti a riportare tout court, e del tutto acriticamente, il contenuto di atti di indagine o della presupposta richiesta del P.M., senza alcun elemento indicativo di una effettiva e pur parziale disamina: va segnalato, peraltro, che le vicende in occasione delle quali la Sezione Sesta di questa Corte ha inteso affermare la linea interpretativa anzidetta si caratterizzavano proprio per un radicale difetto di apparato argomentativo nel primo provvedimento restrittivo (ad esempio, nella ricordata sentenza Sanjust, come risulta dalla massima ufficiale, la motivazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare “era costituita dalla integrale trascrizione della richiesta del P.M., preceduta da una generica affermazione circa la sussistenza delle condizioni di legge per applicare la misura custodiale, e seguita solo dall’ulteriore locuzione “ricorrono, sulla base delle considerazioni sopra esposte, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai gravi reati ipotizzati”).

Una situazione siffatta non si registra nel caso di specie: ferma restando la non discussa congruita’ e completezza della motivazione “integrativa” adottata dal Tribunale di Caltanissetta, la presupposta ordinanza – riprodotte le contestazioni di reato, dove si dava atto che a carico dello (OMISSIS) si procedeva per reati ex articoli 73 e 74 testo unico stup., aggravati ai sensi del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 – dava contezza dei risultati delle indagini, osservando in premessa che “l’esaustiva e puntuale ricostruzione del materiale investigativo effettuata dal P.M. nella richiesta di applicazione della misura cautelare custodiale … per gli indagati elencati in epigrafe, e le considerazioni in essa sviluppate a sostegno del grave quadro indiziario che emerge a loro carico inducono a riportare integralmente detta richiesta”.

A pag. 248 era evidenziato che secondo l’ipotesi degli inquirenti – nella descrizione dell’organigramma della struttura criminale sottesa alle contestazioni di cui sopra – l’odierno ricorrente doveva intendersi una figura intermedia fra i soggetti di vertice del sodalizio (facente capo alla famiglia Tirendi) e coloro che erano stati incaricati dello spaccio di droga al minuto; l’illustrazione specifica della posizione dello (OMISSIS) – sia pure riproducendo ancora il contenuto della sottesa richiesta, ma sempre considerando la preliminare valutazione di esaustivita’ e correttezza della ricostruzione operata dal P.M. – veniva ribadita a pag. 343, dove era precisato che nei riguardi dell’indagato “l’inserimento stabile nell’associazione di cui al capo d’imputazione D) si desume dalla circostanza che veniva stabilmente impiegato per la vendita al dettaglio della marijuana. Inoltre (OMISSIS) si occupava della riscossione per conto dei Tirendi dei proventi dell’attivita’ degli altri spacciatori. A suo carico le dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS), il quale ha riferito che lo (OMISSIS), a causa della sua appartenenza all’associazione facente riferimento ai Tirendi, era stato minacciato da (OMISSIS), il quale gli aveva proibito di continuare a spacciare a (OMISSIS) per conto dei Tirendi, poco prima che lo stesso (OMISSIS) venisse ucciso”.

L’ordinanza richiamava altresi’ le intercettazioni piu’ significative tra quelle evidenziate dalla polizia giudiziaria e riportate per esteso nella richiesta del P.M.: sulla persona dello (OMISSIS), e sul suo coinvolgimento nelle condotte criminose de quibus, ne venivano indicate e trascritte (fra le altre) alle pagg. 71, 116, 143, 193, 216, 219, 225, 257, 263, 309, 333. Una di queste – nel corso della quale gli interlocutori, tra cui il ricorrente, discutevano di armi dimostrandone la contestuale disponibilita’ (visto che dall’ascolto si udiva il nitido rumore di “scarrellamento” di una pistola) – era definita dal Gip “di rilevanza assoluta”: a riguardo, veniva segnalato – con osservazioni proprie del giudice, ulteriori rispetto al quadro offerto nella richiesta e fino a quel momento oggetto di richiamo per relationem – che la disponibilita’ di una pistola in capo allo (OMISSIS) e ad altri membri del presunto sodalizio confermava la sussistenza dell’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 4.

In punto di esigenze cautelari, ancora una volta con argomentazioni autonome del Gip, veniva rappresentato con riguardo (anche) al ricorrente che “il contesto associativo nel quale e’ stata condotta l’incessante e ripetuta attivita’ di cessione, trasporto ed illecita detenzione di sostanze stupefacenti …, commessa avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omerta’ derivante dal vincolo associativo ex articolo 416-bis cod. pen. e comunque al fine di agevolare le attivita’ dell’associazione mafiosa, cui le “squadre” operanti nel traffico degli stupefacenti facevano riferimento, dimostra come gli indagati sopra indicati traessero dall’attivita’ delittuosa che si contesta loro i proventi necessari per il vivere quotidiano. Cio’ induce ad escludere l’occasionalita’ della condotta …, che … si protrae da piu’ anni sino ad epoca decisamente recente e non ha subito alcuna interruzione nonostante le carcerazioni che hanno interessato alcuni degli indagati che di tale condotta erano protagonisti, e cio’ a dimostrazione della capacita’ delle “squadre” di organizzarsi e fare fronte a momentanee contingenze sfavorevoli per la loro sopravvivenza”. La pregressa incensuratezza dello (OMISSIS), al pari dell’identico status di altri indagati, non era considerata indicativa di un piu’ attenuato pericolo di recidiva specifica, atteso che la gravita degli addebiti e la costante ripetizione nel tempo di condotte illecite in tema di cessione di stupefacenti dimostravano al contrario “una tale abitudine, professionalita’ commerciale ed assuefazione a tale tipo di commercio da rendere evidente come ogni altra misura diversa dalla custodia in carcere appaia del tutto inadeguata a scongiurare il rischio di reiterazione”.

1.3 Si rivela pertanto evidente come il provvedimento emesso dal Gip non fosse in alcun modo privo di una motivazione sua propria. Vero e’ che, nella esposizione della ritenuta sussistenza di una adeguata piattaforma di gravita indiziaria, il giudicante si era limitato a dare contezza delle risultanze delle investigazioni, ma aveva comunque:

– preliminarmente spiegato che la ricostruzione dei fatti operata dal P.M. doveva ritenersi esaustiva e meritevole di piena condivisione;

– offerto in sostanza, ed ancora in linea con le valutazioni del Procuratore della Repubblica, una autonoma interpretazione dei colloqui intercettati chiarendo quale ruolo dello (OMISSIS) ne emergesse, seppure svolgendo tale disamina analizzando la posizione dell’indagato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il richiamo alla costante condotta del ricorrente nel commercio di stupefacenti, come pure alla esistenza di “squadre” che si occupavano di tali attivita’ sotto l’egida di una consorteria criminale di tipo mafioso, era infatti immediatamente ricollegabile – senza alcuna necessita’ di chiarificazione ulteriore – alla precedente narrativa sul contenuto delle intercettazioni, da cui risultava ad esempio che lo (OMISSIS) teneva informati i compartecipi sull’identita’ degli spacciatori che assoldava (pagg. 193 e segg.), si soffermava sulla qualita’ degli stupefacenti da lui venduti, migliore della droga normalmente reperibile (pagg. 219 e segg.), commentava il passaggio di spacciatori da un gruppo ad un altro (pagg. 225 e segg.);

– evidenziato che l’indagato risultava membro di un’associazione che disponeva financo di armi, come risultante dall’intercettazione ricordata, cui era stato dedicato uno specifico commento.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dello (OMISSIS) al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.

Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in liberta’ del ricorrente, dovranno essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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