Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 14 maggio 2015, n. 20101

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 5101/2012 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del 20/02/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GALLI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 luglio 2012 la Prima Sezione di questa Corte, in accoglimento del ricorso da (OMISSIS) (nato nel (OMISSIS)), annullava con rinvio l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Genova dell’1.3.2011, con la quale era stata respinta l’opposizione ex articolo 676 c.p.p., comma 1, e articolo 667 c.p.p., comma 4 – con conferma delle statuizioni della precedente ordinanza del 26.6.2009 – avverso la confisca, ai sensi dell’articolo 322 ter cod. pen., della somma di euro 61.974,83, all’esito della sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. in ordine al reato di corruzione attiva in atti giudiziari ascritto al predetto (OMISSIS), somma questa determinata con il parametro residuale di cui al secondo comma dell’articolo 322 ter c.p..

2. Con ordinanza in data 20.2.2014 il G.i.p. del Tribunale di Genova, in qualita’ di giudice dell’esecuzione- dopo aver premesso che il 9/5/2006 il P.M. presso il Tribunale di Genova chiedeva il rinvio a giudizio, fra gli altri, dell’imputato per i reati di cui agli articoli 110, 321, 319 ter e 319 c.p. e articoli 110 e 479 c.p., articolo 476 c.p., comma 2 e articolo 61 c.p., n. 2, entrambi commessi in concorso con l’omonimo, (OMISSIS) (nato nel (OMISSIS)), e con (OMISSIS); che su richiesta del P.M., in data 20/10/2006, il G.U.P. disponeva il sequestro preventivo ex articolo 322 ter c.p. delle somme di denaro e/o dei beni nella disponibilita’ dell’imputato e del cugino omonimo, sino alla concorrenza di euro 575.642,86; che l’imputato, all’udienza preliminare presentava istanza di patteggiamento, cui seguiva il consenso del P.M. ed il G.U.P., con sentenza del 29/5/2007, applicava la pena concordata e disponeva la confisca di tutto quanto in sequestro; che la Corte di Cassazione, con sentenza del 20/2/2009, annullava la sentenza di patteggiamento, con riferimento alla confisca, rilevando che non era stata determinata la quota di profitto attribuibile al (OMISSIS) e, quindi, a lui confiscabile, ordinando la restituzione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso; che il G.I.P., quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 26/9/2009, disponeva nei confronti del (OMISSIS) la confisca di quanto in sequestro sino alla concorrenza di euro 61.974,83, con restituzione della somma eccedente ed, a seguito di nuovo ricorso per Cassazione, qualificato il ricorso come opposizione in sede esecutiva con trasmissione al Tribunale di Genova, in data 1/3/2011, respingeva l’opposizione, confermando il provvedimento del 26/9/2009- evidenziava che andava confermata la confisca nei confronti del (OMISSIS) della somma pari ad euro 61.974,83, non sussistendo nella fattispecie il pericolo che la somma venga richiesta per intero a ciascuno dei concorrenti, poiche’ la confisca puo’ essere disposta solo nei confronti dell’imputato, condannato con la sentenza ex articolo 444 c.p.p., atteso che degli altri due concorrenti nel reato di corruzione, il (OMISSIS) e’ deceduto prima del rinvio a giudizio, mentre nei confronti di (OMISSIS), nato nel (OMISSIS), e’ stata emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con restituzione di quanto a lui sequestrato.

3. Avverso tale ordinanza il (OMISSIS), a mezzo dei suoi difensori, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con i quali lamenta: – con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), con riferimento all’articolo 322 ter c.p., in relazione all’articolo 623 c.p.p., lettera a), articolo 627 c.p.p., comma 3 e articolo 628 c.p.p., avendo l’ordinanza impugnata disatteso in sede di rinvio i principi di diritto relativi alla confisca per equivalente enunciati nella sentenza di annullamento; in particolare, il G.I.P. era obbligato a uniformarsi alla sentenza della S.C. per cio’ che concerne ogni questione di diritto decisa con la sentenza di annullamento, ai sensi dell’articolo c.p.p., articolo 627 c.p.p., comma 3, articolo 628 c.p.p., sicche’ doveva applicare il principio secondo cui la somma confiscabile a ciascun concorrente non puo’ eccedere, la quota di prezzolo profitto del reato a lui attribuibile, con la conseguenza che nei suoi confronti non poteva essere disposta la confisca di euro 61.974,83, corrispondente all’importo complessivo del prezzo del reato non suddiviso tra i concorrenti e addirittura maggiorato di IVA; inoltre, l’articolo 322 ter non richiede in alcun modo che per procedere alla confisca debba essere accertata la responsabilita’ di tutti i concorrenti nel reato, anzi e’ ben possibile che proprio a causa dell’inclusione in tale norma del riferimento alle sentenze ex articolo 444 c.p.p. puo’ ben verificarsi che nei confronti dei concorrenti non sia stata pronunciata sentenza; la dichiarazione di estinzione del reato non determina l’impossibilita’ di effettuare la confisca e, comunque, non e’ corretta l’affermazione del G.i.p., secondo cui i concorrenti nei cui confronti avrebbe potuto essere disposta la confisca sarebbero solo (OMISSIS) e (OMISSIS) dal momento che il prezzo della corruzione contestata sarebbe confiscabile anche nei confronti del giudice corrotto e della sua convivente more uxorio ai sensi dell’articolo 322 ter c.p.;

-con il secondo motivo, i vizi di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), con riferimento all’articolo 322 ter c.p., in relazione all’articolo 623 c.p.p., articolo 627 c.p.p., comma 3 e articolo 628 c.p.p. poiche’ l’importo determinato al giudice di rinvio supera il valore corrispondente al prezzo del reato, includendo erroneamente l’IVA e, comunque, la motivazione e’ assente e contraddittoria; il giudice di merito, in particolare, ha contravvenuto all’obbligo imposto con la sentenza di annullamento con rinvio di accertare l’avvenuto effettivo pagamento di essa ed in assenza di tale accertamento e di prova di tale pagamento ha incluso tale imposta nella determinazione dell’importo da confiscare, senza attivare alcuna verifica; in tal modo il giudice di merito ha anche illegittimamente invertito l’onere della prova, per cui ne discende la violazione dell’articolo 322 ter e l’illegittima applicazione di esso da parte del GIP, superando l’importo confiscato il prezzo del reato ipotizzato, che, come noto, e’ il corrispettivo ricevuto dall’autore per l’esecuzione di esso e che non puo’ includere l’IVA, che e’ un’imposta che viene versata all’erario e che non costituisce per il professionista un guadagno ma una mera partita di giro.

3. Il procuratore generale in sede, dr. Massimo Galli, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. In data 25.11.2014 il ricorrente, a mezzo dei suoi difensori, ha depositato note con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale il (OMISSIS) si duole della mancata compiuta applicazione nell’ordinanza impugnata dei principi di cui alla sentenza di rinvio di questa Corte n. 33282/12 in violazione del disposto di cui all’articolo 627 c.p.p., comma 3, e’ fondato.

Ed invero, con tale sentenza era stato evidenziato, quanto alla determinazione della somma da confiscare al (OMISSIS):

– che anche alla luce della sentenza n. 10690/2009, “in caso di pluralita’ di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali e’ consentita la confisca “per equivalente” ai sensi dell’articolo 322 ter cod. pen., tale misura non puo’ eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la quota di prezzo o profitto a lui attribuibile”;

-che se la somma confiscata risulta determinata con riferimento non gia’ al profitto ricavato dal singolo concorrente nel reato – nel caso in esame (OMISSIS) (classe (OMISSIS)) – ma all’intero “prezzo” del reato, tale misura si rivela illegittima, nella misura in cui, utilizzando le stesse espressioni utilizzate nella sentenza n. 10690/2009, non considera l’esistenza di altri concorrenti nel reato, confiscando una somma che eccede “la quota di prezzo attribuibile all’odierno ricorrente”;

-che, come gia’ evidenziato in altra pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 35120 del 09/07/2007), “la confisca per equivalente, adottata all’esito del giudizio e dell’accertamento delle responsabilita’, dovra’ comunque riguardare la quota di prezzo o di profitto effettivamente attribuibile al singolo concorrente o, nell’impossibilita’ di una esatta quantificazione, essere applicata per l’intero prezzo o profitto, ma nel rispetto dei canoni della solidarieta’ interna tra i concorrenti (e cioe’ senza moltiplicare l’importo per il numero dei concorrenti)” sicche’ in tale ottica, non e’ superfluo rammentare che in base all’articolo 1298 cod. civ. e dell’articolo 2055 cod. civ. nel caso di responsabilita’ per fatto illecito, le parti di ciascun debitore si presumono uguali.

1.1. Tali principi imponevano al giudice di rinvio di individuare – al momento della determinazione della somma da confiscare per equivalente, ai sensi della seconda parte dell’articolo 322 ter c.p.p., a (OMISSIS) (nato nel (OMISSIS)), una volta ritenuta l’impossibilita’ di quantificare il profitto esattamente riferibile a quest’ultimo rispetto a quello dei concorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) (nato nel (OMISSIS)) – la quota di ciascun concorrente in relazione all’intero prezzo o profitto (euro 61.974,83), quota da presumersi uguale a quella degli altri, in applicazione del principio di cui all’articolo 1298 c.c., comma 2.

Il G.i.p. del Tribunale di Genova, invece, ha ritenuto di confermare la confisca in danno del (OMISSIS) per l’intero prezzo (di euro 61.974,83), sul presupposto che il (OMISSIS) era deceduto prima del giudizio, mentre nei confronti del cugino (OMISSIS) (nato nel (OMISSIS)) era stata emessa sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, contravvenendo cosi’ alla regola della determinazione della “quota” riferibile al ricorrente, da determinarsi con il criterio dell’uguaglianza.

1.2. Anche a voler seguire il ragionamento del G.i.p., secondo cui in concreto ai due concorrenti del (OMISSIS) non potra’ essere chiesta la quota di spettanza, cio’ non determina, tuttavia, che il ricorrente debba rispondere anche per le quote riferibili agli altri concorrenti e, quindi, per l’intero, assumendo, nel caso della confisca, il criterio della solidarieta’ e segnatamente quello della solidarieta’ interna, una valenza diversa rispetto al momento dell’adozione del sequestro preventivo al fine della confisca, in ragione della natura “eminentemente sanzionatoria”, della confisca obbligatoria cosiddetta “per equivalente” di cui all’articolo 322 ter c.p. (cfr. Corte Cost. ord. n. 0097 dell’11/03/2009; Sez. 3, n. 39173).

1.3. Gia’ nella sentenza di rinvio era stato accennato al fatto che mentre il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, puo’ interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entita’ del profitto accertato, il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo, invece, natura sanzionatoria, non puo’ essere duplicato o, comunque, eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso profitto (Sez. 2, n. 8740 del 16/11/2012; Sez. 6, n. 17713 del 18/02/2014).

Al momento della confisca, il criterio della solidarieta’ interna di cui all’articolo 1298 c.c., che assume, in mancanza di norme specifiche, un indubbio parametro di riferimento, per quanto concerne la determinazione delle quote, da presumersi, ai sensi del secondo comma, uguali, riveste anche valenza nei confronti dello Stato, dovendo il giudice modulare la sanzione (la natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente e’ stata recentemente affermata da Sez. Un. n. 18374 del 31/01/2013) per il singolo concorrente.

1.4. In tale contesto, pertanto, non appaiono significative le circostanze che uno dei correi sia deceduto, ovvero che il reato ascritto all’altro coimputato, sia estinto per prescrizione, rilevando sulla base di quanto evidenziato nella sentenza di annullamento di questa Corte n. 33282/2012, la presenza di correi, anche se poi materialmente nei confronti alcuni di essi non potra’ essere disposta la confisca.

2. Infondato si presenta, invece, il secondo motivo di ricorso, atteso che questa Corte, con la sentenza n. 33282/2012, aveva evidenziato che “per quanto concerne la determinazione l’inclusione nella somma da confiscare al (OMISSIS) anche di una somma pari all’importo corrisposto alla commercialista convivente more uxorio con l’asseritamente corrotto giudice delegato a titolo di IVA, dovuta sul compenso professionale relativo alla inesistente prestazione professionale, presupponendo una decisione sul punto l’accertamento di circostanze in fatto, quali l’effettiva formale emissione da parte della professionista di una fattura e l’effettivo avvenuto pagamento dell’IVA in qualsiasi forma esso sia avvenuto”, rimettendo ogni statuizione sul punto al giudice di merito.

Il G.i.p. del Tribunale di Genova, in proposito, ha evidenziato, sebbene succintamente, che non risulta provato l’avvenuto pagamento dell’IVA da parte della professionista, sicche’ la valutazione, secondo cui l’importo dell’imposta doveva ritenersi incluso nella somma da confiscare, in quanto si e’ tradotta in una valutazione di merito, non puo’ essere censurata in questa sede sotto il profilo dell’assenza di motivazione (che sebbene in forma laconica esiste), ne’ tantomeno in termini di congruita’, o meno, di essa.

3. In accoglimento del primo motivo di ricorso, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova.

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