Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 5 gennaio 2017, n. 574

Esclusa l’aggravante nello stalking commesso contro il coniuge alla presenza del figlio minore ma non ai suoi danni.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 5 gennaio 2017, n. 574

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTEMBRE Antonio – Presidente

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto Luig – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. del Tribunale di Ancona del 6.11.2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

lette le conclusioni scritte della Procura Generale presso la Corte di Cassazione che, nella persona del Sostituto Procuratore Dott. Corasaniti Giuseppe, ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona ha applicato a (OMISSIS), riuniti i reati in contestazione dal vincolo della continuazione (CAPO A: delitto di cui all’articolo 612 bis c.p., commi 1, 2 e 3; CAPO B: delitto di cui all’articolo 61 c.p., n. 2, articoli 582 e 585, in relazione all’articolo 577 c.p., comma 2; CAPO C: delitto di cui all’articolo 81 cpv. c.p. e articolo 61 c.p., n. 2, articolo 594 c.p., articolo 612 c.p., comma 2; CAPO D: delitto di cui all’articolo 61 c.p., n. 2, articolo 81 cpv. c.p., articoli 610 e 581 c.p.) e ritenuto quello piu’ grave il delitto di cui al capo A e calcolata la diminuente del rito ex articolo 444 c.p.p., la pena, su concorde richiesta delle parti, di anni 2 e mesi 2 di reclusione. Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza.

1.1 Denunzia il ricorrente, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione erronea del fatto contestato al capo di imputazione a)della rubrica. Osserva la difesa del ricorrente che nel caso di specie non ricorreva, gia’ in fatto, la contestazione dell’aggravante di cui all’articolo 612 bis c.p., comma 3, giacche’ la predetta norma prevede che la condotta, per essere cosi’ aggravata, deve essere commessa in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza ovvero di una persona con disabilita’; deduce pertanto che, nel caso di specie, tali condizioni non sussistevano, e cio’ gia’ dalla lettura del capo di imputazione, ove si leggeva che la condotta di atti persecutori veniva contestata all’imputato contro il coniuge e “alla presenza del minore”; osserva inoltre che la contestazione della ulteriore aggravante era rilevante dal punto di vista giuridico anche in considerazione della circostanza che tale contestazione preclude la possibilita’ della sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., comma 9, determinando pertanto un trattamento deteriore per l’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ fondato.

2.1 Le doglianze avanzate dalla parte ricorrente sono fondate, e cio’ in ragione della circostanza che non ricorreva, gia’ in fatto, la contestazione dell’aggravante di cui all’articolo 612 bis c.p., comma 3, giacche’ la predetta norma prevede che la condotta, per essere cosi’ aggravata, deve essere commessa in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza ovvero di una persona con disabilita’. Peraltro, la fondatezza della doglianza cosi’ avanzata dalla parte ricorrente e’ evincibile anche dalla stessa lettura del capo di imputazione, ove si legge che la condotta di atti persecutori era contestata all’imputato contro il coniuge e “alla presenza del minore”.

Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato.

2.2 Deve anche essere rilevato incidentalmente che il reato di cui all’articolo 594 c.p. e’ stato oggetto di abolitio criminis ad opera del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, articolo 1 e di cio’ si dovra’ necessariamente tener conto nella nuova celebrazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona

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