Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 5 gennaio 2017, n. 567

Il giudice non può prosciogliere dal reato di concorso, con il padre, nella bancarotta fraudolenta se questi avevano un’esperienza decennale nel Cda e partecipavano collegialmente alle decisioni.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 5 gennaio 2017, n. 567

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/04/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di

FIRENZE;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SERGIO GORJAN;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni Di Leo che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

Udito il difensore degli imputati avv. (OMISSIS) del foro di Firenze conclude per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il G.u.p presso il Tribunale di Firenze con la sentenza impugnata, resa a sensi dell’articolo 425 c.p.p. il 12.4 – 2.5.2016, ha prosciolto i germani (OMISSIS) e (OMISSIS) dal delitto di concorso in bancarotta fraudolenta preferenziale per carenza dell’elemento soggettivo.

Il Giudice di prime cure ha rilevato che,seppur i germani (OMISSIS) membri del Consiglio d’Amministrazione assieme al padre della societa’ fallita, tuttavia era risultato dalle dichiarazioni delle parti che il solo padre aveva gestita l’operazione tesa a favorire uno dei creditori societari senza concreto concorso dei figli, che avevano fatto completo affidamento nell’operato del genitore, stante al sua esperienza d’imprenditore.

Avverso la sentenza resa dal G.u.p. ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte fiorentina, rilevando i seguenti vizi di legittimita’.

concorreva violazione di legge in relazione al disposto ex articolo 425 c.p.p. in quanto il G.u.p. ha giudicato circa il merito della colpevolezza dei germani (OMISSIS) invece che valutare l’utilita’ del dibattimento in relazione alle prove acquisite nel corso delle indagini;

concorreva vizio motivazionale poiche’ il primo Giudice ha deliberato ignorando gli elementi fattuali contrastanti con la sua acritica adesione alla tesi difensiva degli imputati di sudditanza rispetto alla padre;

concorreva violazione di legge in ordine alla valutazione dell’elemento psicologico poiche’ confusi i motivi che spinsero i figli a non contrastare il padre con la coscienza e volonta’ di partecipare comunque all’operazione di atta a favorire uno dei creditori sociali, pur consapevoli della difficolta’ economica in cui versava l’ente sociale.

All’odierna udienza camerale per gli imputati compariva il difensore, che instava per il rigetto del ricorso, mentre il P.G. concludeva per l’accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso mosso dal P.G. presso la Corte d’Appello di Firenze appare fondato e va accolto.

In effetto la pronunzia impugnata non risulta in linea con i canoni a disciplina del proscioglimento ex articolo 425 c.p.p. ed appare fondata su motivazione illogica.

Difatti al Giudice dell’udienza preliminare non e’ consentito formulare un giudizio di merito circa la colpevolezza o no degli imputati, bensi’ un giudizio prognostico circa l’utilita’ del dibattimento con gli elementi probatori acquisiti durante le indagini e perche’ gli stessi non suscettibili di ulteriore arricchimento o chiarimento a seguito del dibattimento ovvero perche’ gia’, a mera delibazione, insufficienti.

Inoltre illogico appare valorizzare esclusivamente gli elementi favorevoli alla tesi difensiva – per altro in massima parte desunti dalle dichiarazioni rese degli stessi imputati – senza anche confutare la rilevanza dei dati probatori contrari alla tesi adottata,come nella specie fatto dal primo Giudice.

Difatti il G.u.p. ha valorizzato lo stretto rapporto parentale tra i componenti il Consiglio d’Amministrazione – padre e figli -, ha valorizzato l’esperienza imprenditoriale del padre – giudicato separatamente -,ha valorizzato l’asserzione degli imputati che di tutta la questione s’era esclusivamente interessato il padre.

Tuttavia il primo Giudice non s’e’ fatto carico di valutare i pur esistenti numerosi elementi contrari, rappresentati dall’esperienza decennale dei germani (OMISSIS) nel Consigli d’Amministrazione sociale, la partecipazione collegiale alle decisioni del Consiglio in ordine all’operazione tesa a favorire il creditore e la sottoscrizione dei tutti gli atti formali per dar attuazione alla decisione collegialmente presa. Inoltre e’ dato pacifico che l’operazione tesa ad assegnare alla banca, gia’ sensibilmente esposta verso al societa’ con credito chirografario, un titolo di prefazione – ipoteca – risulta elaborata ed adottata nella consapevolezza delle difficolta’ economiche, in cui versava la societa’.

Dunque a ragione il P.G. impugnante rileva i vizi denunziati poiche’ il proscioglimento ex articolo 425 c.p.p. non puo’ prescindere dalla valutazione di tutti gli elementi fattuali acquisiti nel corso delle indagine al fine di apprezzare l’inutilita’ del dibattimento e, non gia’, la non colpevolezza degli imputati.

Consegue l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio della questione al Tribunale di Firenze per nuovo esame rispettoso dei dettami sopra illustrati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze – Ufficio Gup

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