Anche la telefonata muta va considerata come molesta e quindi se reiterata integra il reato di stalking

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 28 ottobre 2016, n. 45547

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) quale parte civile;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 09/03/2016 del GIP TRIBUNALE di MODENA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN;

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Pasquale Fimiani che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Modena con la sentenza impugnata, resa a sensi dell’articolo 425 c.p.p., il 9.3.2016, ha dichiarato non doversi procedere nei riguardi del (OMISSIS) in ordine al delitto ex articolo 612 bis c.p., per insussistenza del fatto.

Il Giudice modenese ha ritenuto che il numero di telefonate di disturbo addebitate all’imputato fosse esiguo in relazione all’arco temporale, in cui furono effettate, per ritenere configurato il delitto contestato.

Avverso la sentenza resa dal Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario della parte civile, rilevando come concorreva violazione di legge in relazione all’ipotesi delittuosa contestata od almeno alla contravvenzione ex articolo 660 c.p., poiche’ l’argomento utilizzato dal Giudice di Modena errato. Difatti come insegnava questa Suprema Corte non assumeva dirimente rilevanza l’aspetto quantitativo delle azioni violente o moleste in ordine al delitto, ex articolo 612 bis c.p..

Inoltre non era stato valutato che, comunque, le telefonate, benche’ in numero non significativo se ragguardato l’intero periodo di imputazione, tuttavia risultavano intensificate in alcuni brevi periodi temporali si’ da recar di certo molestia.

All’odierna udienza camerale nessuno compariva per l’imputato e la parte civile, mentre il P.G. concludeva per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso de quo s’appalesa fondato e va accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Modena per nuovo esame.

In effetto il ragionamento esposto dal G.U.P. presso il Tribunale appare adeguato a sostenere la soluzione adottata in relazione all’ipotesi accusatoria contestata, ossia il delitto ex articolo 612 bis c.p., nella prospettiva dei cui all’articolo 425 c.p.p..

Difatti la condotta lesiva risulta compenetrata da sole comunicazioni telefoniche e nulla altro; inoltre non viene contestata l’osservazione del primo Giudice che il dibattimento non avrebbe consentito acquisizione di ulteriori elementi probatori di valutazione.

E’ unico dato, quindi, valutabile ai fini della penale responsabilita’ il numero di telefonate,da ritenersi moleste poiche’ generalmente mute, nel periodo di imputazione – circa 20 mesi – di certo riferibili all’utenza utilizzata dall’imputato. E sulla scorta di tale numero il Giudice modenese ha rettamente, anche ad opinione di questa Corte, ricavato la conclusine che, stante il numero esiguo rapportato all’ampio arco temporale, non potesse ritenersi posta in essere la condotta di logoramento psichico ed intimidazione atta a suscitar turbamento apprezzabile nella psiche ed abitudini di vita della parte lesa,siccome previsto dalla norma incriminatrice.

In effetto dette telefonate, proprio perche’ in gran parte mute, lumeggiano scopo di molestia,ma sotto tale profilo, pur risultando condotta ricompresa nella piu’ ampia ipotesi criminosa contestata, il G.U.P. non ha valutata la questione.

Ed un tanto pur potendo rilevare dalle indicazioni specifiche al riguardo in capo d’imputazione come in effetto molte telefonate risultano fatte in ora notturna e con maggior frequenza in solo alcuni dei periodi collocati nell’arco temporale di imputazione.

Riguardo a detti rilevanti dati di fatto, configuranti l’ipotesi autonoma della contravvenzione ex articolo 660 c.p., in effetto il Giudice di Modena non ha illustrato argomentazione alcuna per escludere la ben possibile riqualificazione giuridica della medesima condotta contestata.

Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata ed il procedimento va rimesso al Tribunale di Modena per nuovo esame avuta presente anche la possibilita’ di riqualificare il fatto contestato nella contravvenzione ex articolo 660 c.p..

Per la tipologia dei reati di causa ed i rapporti interpersonali consegue l’oscuramento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena per nuovo esame.

In caso di diffusone del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto disposto d’ufficio

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