Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 27 maggio 2016, n. 22548

L’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, la desistenza volontaria presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti, l’ipotesi del tentativo

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 27 maggio 2016, n. 22548

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico – Consigliere
Dott. CAPUTO Angel – rel. Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 2273/2015 GIP TRIBUNALE di L’AQUILA, del 7 gennaio 2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Udito il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. Tocci S., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito altresi’ per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 7 gennaio 2016, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di (OMISSIS) in relazione all’imputazione provvisoria di concorso con (OMISSIS) in tentate lesioni gravissime con uso di oggetto atto ad offendere in danno di (OMISSIS), Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno, perche’ i due indagati, avendo concordato di vendicarsi nei confronti del magistrato per i provvedimenti dallo stesso adottati nei loro confronti in altri procedimenti ed istigandosi a vicenda, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a sfregiare il volto della vittima, atti consistiti nell’occultamento da parte di (OMISSIS) di una lametta in bocca in occasione di un interrogatorio di garanzia cui doveva essere sottoposto, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla loro volonta’.
2. Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione per saltum (OMISSIS), attraverso il difensore avv. (OMISSIS), denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1 – violazione degli articoli 273 c.p.p., commi 1 e 2, articolo 25 Cost. e articolo 56 c.p., commi 1 e 2, nonche’ difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente.
Gia’ l’astratta formulazione dell’accusa provvisoria descrive un fatto (l’estrazione della lametta da parte di (OMISSIS), colpitosi con la stessa) che potrebbe assumere rilievo al piu’ a norma dell’articolo 115 c.p., ammettendo provati i pensieri e i desideri espressi in liberta’ e ad alta voce dagli indagati: (OMISSIS), benche’ non scoperto dalla P.G. e prima ancora di essere condotto al cospetto della Dott.ssa (OMISSIS), ha volontariamente utilizzato una lametta da barba per compiere atti di autolesionismo. L’ordinanza impugnata si e’ limitata alla pedissequa trascrizione e alla acritica condivisione della richiesta del P.M., la quale, tuttavia, descrive solo propositi dichiarati, che non possono integrare gli estremi del delitto tentato: la stessa ordinanza evidenzia che il detenuto si era rifiutato di raggiungere l’aula – magistrati, aveva rifiutato l’interrogatorio e aveva improvvisamente estratto dalla bocca una lametta da barba minacciando di fare del male a se stesso e a chiunque si fosse avvicinato, sicche’, pur avendo avuto la possibilita’ di incontrare la vittima prescelta, (OMISSIS) ha fatto di tutto per non incontrarla, al punto da riuscire a sottrarsi persino all’espletamento dell’interrogatorio di garanzia. Nessun rilievo puo’ attribuirsi a quanto riferito dalla P.G. in ordine alla circostanza che, nella mattinata, l’indagato aveva nascosto in bocca una lametta da barba sapendo di doversi presentare all’interrogatorio dinanzi al G.i.p. pur non essendogli stato notificato alcun avviso. L’ordinanza impugnata si e’ limitata ad affermare, in modo apodittico, che il tentativo non era andato a buon fine per via del corposo servizio di sorveglianza, servizio che, tuttavia, l’indagato era riuscito a superare nascondendosi la lametta in bocca e, pur avendo la disponibilita’ dell’arma e la possibilita’ di incontrare la presunta vittima, ha spontaneamente deciso di procurarsi delle lesioni allo scopo di sottrarsi all’interrogatorio. Difetta nel provvedimento impugnato la valutazione ex articolo 273 c.p.p., laddove il (non) fatto potrebbe al piu’ integrare una desistenza volontaria, posto che, come evidenziato dalla stessa ordinanza, dopo aver conferito con il difensore l’indagato si rifiutava di raggiungere l’aula-magistrati, decisione, questa, assunta volontariamente in assenza di cause esterne idonee ad impedire la prosecuzione dell’azione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.
L’ordinanza impugnata ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al tentativo di lesioni gravissime in danno del magistrato (OMISSIS) da una pluralita’ di elementi. In estrema sintesi, sono state valorizzate, sotto un primo profilo, le risultanze di cui alle varie intercettazioni eseguite, risultanze che, nel percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, mettono in luce la reciproca istigazione dei due indagati a sfregiare il magistrato, nonche’ quanto riferito da (OMISSIS) alla moglie (libera di muoversi all’esterno del carcere e in contatto con i complici dell’attivita’ di spaccio del marito) in ordine al fatto che la Dott.ssa (OMISSIS) doveva essere sfregiata o investita. Sotto un secondo profilo, l’ordinanza impugnata ha ricostruito gli accadimenti del (OMISSIS), evidenziando che il dispositivo di sicurezza predisposto per l’interrogatorio di (OMISSIS) (indagato per l’omicidio di un compagno di cella e autore di minacce di gravi lesioni e di morte nei confronti del magistrato) aveva comportato la presenza di due ispettori e di quattro assistenti della Polizia penitenziaria: il detenuto si era allora rifiutato di sottoporsi all’interrogatorio e, improvvisamente, aveva estratto dalla bocca una lametta da barba minacciando di fare del male a se stesso e a chiunque gli si fosse avvicinato; in questo contesto si colloca il rilievo dell’ordinanza impugnata secondo cui (OMISSIS) aveva nascosto la lametta in bocca in occasione dell’incontro con il magistrato per l’interrogatorio di garanzia relativo al precedente fatto di omicidio, ma il tentativo si era interrotto a causa del corposo servizio di sorveglianza predisposto nell’occasione dalla Polizia penitenziaria.
Nei termini indicati, la motivazione dell’ordinanza impugnata si sottrae alle censure del ricorrente che ne denunciano il carattere apparente e la mancanza di autonoma valutazione rispetto alla domanda cautelare: le valutazioni operate dal G.i.p. – oltre a dar conto di un apprezzamento del compendio indiziario adesivo, nelle conclusioni, a quello prospettato dalla richiesta del P.M., ma svolto in termini autonomi rispetto ad esso – risultano del tutto idonee a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29 maggio 2008 – dep. 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto), il che ne esclude la denunciata apparenza.
Le ulteriori doglianze relative alla valutazione delle risultanze di cui alle intercettazioni non colgono nel segno: esse, infatti, fanno leva su una lettura atomistica del compendio indiziario, laddove l’ordinanza impugnata, lungi dal dare rilievo a meri pensieri e desideri, ha posto in correlazione dette risultanze con la ricostruzione degli accadimenti del (OMISSIS), cosi’ da delineare, nella prospettiva della ritenuta configurabilita’ del tentativo, l’univocita’ degli atti di cui all’imputazione provvisoria.
Quanto agli accadimenti del (OMISSIS), le varie deduzioni del ricorrente a proposito, in sintesi, del rifiuto da parte di (OMISSIS) di recarsi nell’aula-magistrati e di rendere l’interrogatorio, nonche’ dell’utilizzo della lametta in chiave autolesionistica non inficiano la qualificazione del fatto operata dall’ordinanza impugnata nel quadro delle valutazioni richieste per la verifica del presupposto di cui all’articolo 273 c.p.p. e sulla base del relativo standard indiziario: tale qualificazione attribuisce valenza determinante dell’abbandono del proposito criminoso (e degli altri accadimenti rimarcati dal ricorrente) alla constatazione, da parte dell’indagato, del dispositivo di sicurezza allestito, in vista dell’interrogatorio, dalla Polizia penitenziaria, constatazione, questa, che intervenne quando (OMISSIS) fu condotto nella vicina sala perquisizioni al fine di essere sottoposto, appunto, a perquisizione prima di trasferirsi nella stanza magistrati per l’interrogatorio e, dunque, in una fase dell’iter criminis prossima all’incontro con il magistrato. Tale rilievo giova anche ad escludere la prospettata configurabilita’ della desistenza dell’agente, posto che, come affermato da questa Corte, se l’idoneita’ degli atti, richiesta per la configurabilita’ del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalita’ dell’azione, la desistenza volontaria presuppone la costanza della possibilita’ di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilita’ non vi sia piu’, ricorre, sussistendone i presupposti, l’ipotesi del tentativo (Sez. 2, n. 44148 del 7 luglio 2014 – dep. 23 ottobre 2014, Guglielmino, Rv. 260855): nella ricostruzione del fatto operata, ai fini richiesti dall’articolo 273 c.p.p., dall’ordinanza applicativa, la constatazione da parte dell’agente della predisposizione del particolare dispositivo di sicurezza e di controllo ha integrato quell’impossibilita’ di consumazione del delitto, per la non realizzabilita’ fisico-materiale della consumazione stessa, che esclude la desistenza volontaria (Sez. 1, n. 9015 del 4 febbraio 2009 – dep. 27 febbraio 2009, Petralito, Rv. 242877). Manifestamente inidonee a dar corpo ai vizi denunciati sono le ulteriori doglianze incentrate, in particolare, sull’imputazione provvisoria (che, all’evidenza, descrive la vicenda nel suo complesso, registrando anche la condotta autolesionistica del coindagato) e sulla ricostruzione prospettata dalla Polizia Giudiziaria (avendo l’ordinanza impugnata dato conto del presupposto indiziario nei termini sopra riassunti).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria curera’ gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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