Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 27 luglio 2016, n. 32824

In tema di sequestro preventivo, l’espressione “cose pertinenti al reato”, cui fa riferimento l’art. 321 cod. proc. pen., è più ampia di quella di corpo di reato, definita dall’art. 253 cod. proc. pen., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, come il risultato della trasformazione del prodotto o del profitto del reato

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 27 luglio 2016, n. 32824

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. SCARLINI E. V. – rel. Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA, parte offesa nel procedimento c/:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/03/2016 del TRIB. LIBERTA’ di FERMO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto venga dichiarato il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1 – Con ordinanza dell’11 marzo 2016, il Tribunale di Fermo, sezione per il riesame, revocava il sequestro preventivo dell’immobile censito nel comune di Petritoli, catastalmente meglio identificato in dispositivo, ordinandone la restituzione a (OMISSIS).
Il sequestro era stato ordinato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale consumati a danno della spa (OMISSIS) dichiarata fallita il (OMISSIS).
Il Tribunale aveva escluso la sussistenza del fumus poiche’ era emerso che l’immobile in questione era stato acquistato dalla (OMISSIS) molti anni prima, nel novembre 2000, ed aveva affermato l’irrilevanza del fatto che l’immobile fosse stato ristrutturato con somme provenienti dal fallimento, posto che lo stesso era stato concesso in locazione ad altro soggetto ed al piu’ potevano essere sottoposti a sequestro conservativo i canoni locatizi.
2 – Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo.
Con l’unico motivo lamenta la violazione di legge ed in particolare degli articoli 216 e 223 l. fall., articoli 321 cod. proc. pen..
Ricorda che il sequestro era stato ordinato anche come vincolo posto sul bene confiscabile come provento di reato. Se era vero che era stato acquistato nel 2000, il bene era stato sottoposto a vincolo perche’ le ingenti spese della ristrutturazione avvenuta fra il 2008 ed il 2011 provenivano da somme distratte dalla fallita per complessivi Euro 122.565,78.
Se ne era disposto il sequestro dell’intero perche’ era indivisibile e perche’ era necessario a conservarne il valore. Era pertanto evidente il nesso di pertinenzialita’ con i delitti ascritti alla (OMISSIS). Anche in vista della confisca.
Si ricordava inoltre che era consentito il sequestro di beni provenienti dall’investimento di denaro illecitamente acquisito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
1 – Erroneamente, infatti, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’immobile sottoposto a sequestro preventivo fosse stato ristrutturato con denaro proveniente dalle distrazioni consumate ai danni della societa’ fallita.
Doveva, invece, considerare che l’espressione “cose pertinenti al reato”, cui fa riferimento l’articolo 321 cod. proc. pen., e’ piu’ ampia di quella di corpo di reato, definita dall’articolo 253 cod. proc. pen., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850), come il risultato della trasformazione del prodotto o del profitto del reato (Sez. 2 n. 4587 del 18/10/1999, Di Lolli, Rv. 216291 e piu’ di recente Sez. 2, n. 30049 del 11/06/2014, Cavalli, Rv. 260051).
Se cio’ e’ vero, occorreva, nel caso di specie, valutare se la ristrutturazione realizzata con i mezzi finanziari distratti dalla societa’ fallita avesse consentito di restituire all’immobile un valore commerciale altrimenti sostanzialmente escluso dalle condizioni in cui lo stesso versava prima dell’indicato intervento.
In tal caso, infatti, l’immobile risulterebbe legato da un nesso di pertinenzialita’ al delitto contestato, nel senso sopra illustrato.
2 – Deve inoltre aggiungersi che la disponibilita’ dell’immobile, il cui valore attuale apparirebbe dipendere in via pressoche’ esclusiva dal delitto contestato, e’ circostanza atta a protrarre le conseguenze del reato, posto che consente di lucrare sul suo intervenuto ripristino, realizzato con proventi illeciti.
3 – Ne discende che il Tribunale di Fermo, sezione per il riesame, dovra’ procedere a nuovo giudizio tenendo conto dei principi di diritto sopra menzionati, applicandoli alla situazione di fatto emergente agli atti.
P.Q.M.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *