Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 26 maggio 2017, n. 26438

Ai fini della consumazione del delitto previsto dall’art. 2 della legge n. 475 del 1925, il quale punisce chi procura lavori altrui, non si richiede strutturalmente la presentazione alla commissione esaminatrice della scheda d’esame da parte del candidato indebitamente aiutato nell’espletamento della prova, rientrando tale segmento comportamentale nel novero degli essentialia delicti della previsione incriminatrice scolpita nell’art. 1, la quale disciplina il diverso delitto commesso da chi, appunto, “presenta” il lavoro altrui

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 26 maggio 2017, n. 26438

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antoni – Presidente

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. SCARLINI E.V.S. – rel. Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/04/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FELICETTA MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito l’Avv. (OMISSIS) anche in sost. di (OMISSIS), per i ricorrenti che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1 – Con sentenza del 18 aprile 2016, la Corte di appello di Milano riqualificava la condotta ascritta a (OMISSIS) e (OMISSIS) a titolo di truffa come delitto previsto dalla L. 19 aprile 1925, n. 475, articolo 2, commi 1 e 2, e confermava le pene gia’ inflitte dal locale Tribunale, che aveva, a sua volta, riqualificato le condotte ai sensi degli articoli 48 e 479 c.p., per avere i predetti imputati utilizzato sistemi di comunicazione a distanza per consentire ad (OMISSIS) di superare l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida.

La Corte milanese, inoltre, concedeva alla (OMISSIS) il beneficio della non menzione della condanna e condannava cosi’ il solo (OMISSIS) al pagamento delle spese del grado.

Il compendio probatorio si fondava sull’esito di un servizio di osservazione predisposto il 20 ottobre 2009 presso gli uffici della Motorizzazione civile di (OMISSIS), nel corso del quale erano stati notati dei movimenti sospetti da parte di tre persone. Una di esse, poi identificato nel (OMISSIS), era entrato nell’aula ove avrebbe dovuto sostenere l’esame indossando, nonostante la stagione, il cappotto ed il cappello. (OMISSIS), rimasto all’esterno, era intento a parlare al telefono. La (OMISSIS) era anch’essa al telefono e stava parlando. Veniva interrotta la prova e si accertava che (OMISSIS) era munito di auricolare, di microfono, occultati dal bavero del cappotto, e di un telefono cellulare al quale i due congegni erano collegati.

Venivano sequestrati anche i telefoni cellulari in possesso dei due imputati.

I tabulati telefonici consentivano di appurare che il telefono della (OMISSIS) (che la stessa aveva gettato nel cestino di rifiuti nel tentativo di liberarsene, occultandolo) aveva, in quel mentre, contattato dodici volte il cellulare in possesso del (OMISSIS) e che il telefono del (OMISSIS) era rimasto in costante contatto con quello della (OMISSIS).

2 – Propongono ricorso entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.

2 – 1 – L’Avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), articola tre motivi di ricorso.

2 – 1 – 1 – Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare della L. n. 475 del 1925, articolo 2, commi 1 e 2, per avere la Corte ritenuto che il reato non fosse stato solo tentato ma si fosse, invece, perfezionato.

Erroneamente, a tal riguardo, la Corte aveva affermato l’irrilevanza del fatto che l’elaborato non fosse stato completato o che contenesse risposte corrette posto che avrebbe potuto esser consegnato anche incompleto ed inesatto, visto che la consumazione del delitto sarebbe derivata solo dalla consegna dell’elaborato, o, comunque, dalla prova che (OMISSIS) avesse compilato la scheda d’esame in base ai suggerimenti ricevuti dai due imputati.

Era certo invece che la scheda non era stata consegnata alla commissione di esame e non si era raggiunta la prova che costui avesse ricevuto i suggerimenti del ricorrente e se ne fosse avvalso per rispondere alle domande della prova.

La consumazione del delitto era comunque impedita dal fatto che tutta l’azione si era svolta sotto il controllo delle forze dell’ordine.

La giurisprudenza di legittimita’ aveva poi ritenuto l’astratta configurabilita’ del tentativo in relazione al delitto previsto dalla L. n. 475 del 1925, articolo 2.

2 – 1 – 2 – Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione sempre in ordine alla medesima questione, e, quindi, al fatto che il delitto fosse stato ritenuto consumato piuttosto che tentato, in quanto la Corte si era limitata ad affermare che l’incompletezza dell’elaborato e la sua esattezza non incidevano sul punto.

Ancora una volta, pertanto, non valutando che non vi era prova che (OMISSIS) avesse effettivamente compilato l’elaborato di esame e l’avesse fatto servendosi dei suggerimenti fornitigli dal ricorrente. Essendo peraltro pacifico che non aveva consegnato l’elaborato.

2 – 1 – 3 – Con il terzo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell’articolo 592 c.p.p., ed il difetto di motivazione in considerazione della condanna dell’appellante alle spese del grado nonostante l’avvenuta riqualificazione della condotta, in un reato meno grave per i limiti edittali della pena, con l’accoglimento, quindi, di uno dei motivi di appello.

2 – 2 – L’avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), articolava tre motivi di ricorso.

2 – 2 – 1 – Nei primi due deduce ed argomenta le medesime censure illustrate nei primi due motivi del ricorso del coimputato.

2 – 2 – 2 – Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli articoli 132 e 133 c.p., ed il difetto di motivazione essendo meramente apparente la motivazione con la quale la Corte aveva ritenuto di confermare la pena inflitta alla ricorrente nonostante avesse riqualificato la condotta in un delitto di minor gravita’.

3 – Entrambi i difensori hanno presentato dei motivi aggiunti di identico tenore, lamentando la violazione di legge ed in particolare dell’articolo 56 c.p., e L. n. 475 del 1925, articolo 2, in quanto dalla ricostruzione fatta dalla Corte territoriale non si poteva desumere che fosse passato alcun elaborato dai ricorrenti al (OMISSIS).

L’interruzione della prova d’esame aveva impedito che il lavoro altrui fosse eseguito o procurato fermando quindi la condotta a livello di tentativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ fondato il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) e la sentenza va pertanto annullata sul punto, le spese processuali liquidate a suo carico. Per il resto i ricorsi sono infondati e vanno rigettati.

1 – I primi due motivi di entrambi i ricorsi sono argomentati sulla presunta erroneita’ della decisione della Corte territoriale di ritenere la condotta ascritta agli imputati, ai sensi della L. 19 aprile 1925, n. 475, articolo 2, consumata e non solo tentata.

Le argomentazioni spese sono pero’ infondate in fatto.

In entrambi i ricorsi, infatti, si asserisce che l’esame del (OMISSIS) non era ancora iniziato e che questi non aveva avuto il tempo di compilare la scheda. Non vi era pertanto prova che i due imputati avessero suggerito alcuna risposta al candidato cosi’, come recita la norma contestata, procurandogli lavori altrui al fine di consentirgli il conseguimento della patente.

Cio’, pero’, come si e’ detto, non risponde al vero. Risulta infatti, dalla lettura di entrambe le sentenze di merito (si legga, in particolare, la pagina 2 della pronuncia del Tribunale), che la prova non era stata immediatamente sospesa posto che, iniziata intorno alle 16.00, la stessa era proseguita per circa un’ora tanto che i contatti telefonici individuati grazie ai tabulati, fra i cellulari del (OMISSIS) e della (OMISSIS) (a sua volta in continuo contatto con il (OMISSIS)) erano cessati solo alle 17.06, ed erano stati in numero di dodici.

Era, pertanto, del tutto priva di manifesti vizi logici la conclusione della Corte territoriale, e prima ancora del Tribunale, che fossero giunte al (OMISSIS), nel corso di quell’ora e grazie ai ripetuti contatti telefonici, le risposte alla schede d’esame che andava compilando. E tanto basta per affermare che il delitto previsto dalla L. n. 475 del 1925, articolo 2, si era consumato, posto che la norma in oggetto punisce chi procura lavori altrui (e le risposte date al questionario non erano state elaborate dall’esaminando e costituivano pertanto un elaborato altrui), ponendosi l’ultimo passaggio, non avvenuto, della serie causale, il conseguimento della patente, solo come aggravante della condotta gia’ altrimenti perfezionata, non essendo neppure necessaria, per il perfezionamento di tale reato, la presentazione alla commissione esaminatrice della scheda d’esame (in questo caso impedita dall’intervenuto sequestro), dato che tale ulteriore circostanza non e’ richiesta dall’articolo 2, della L. del 1925 ma solo dall’articolo 1 che disciplina il diverso delitto commesso da chi, appunto, “presenta” il lavoro altrui, il delitto che nell’odierna fattispecie era ascrivibile al solo (OMISSIS).

Ne consegue l’infondatezza dei motivi proposti sul tema dai due ricorrenti.

Irrilevante era, infine il fatto che tutto fosse avvenuto sotto il controllo delle forze dell’ordine posto che tale monitoraggio non aveva comunque impedito l’illecito passaggio di informazioni.

2 – E’ manifestamente infondato il terzo motivo del ricorso della (OMISSIS) posto che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la pena, un giudizio che rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p.; ne discende che e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), cio’ che – nel caso di specie – non ricorre.

2 – E’, come si e’ detto, fondato il terzo motivo del ricorso del (OMISSIS).

La Corte territoriale, infatti, nel riqualificare l’addebito mosso al (OMISSIS) in un delitto di minore gravita’, ha accolto, seppure in parte, il suo gravame. Non era pertanto consentito condannarlo alle spese del grado (Sez. 6, n. 15 del 09/10/2008, Dell’Orso, Rv. 242128).

3 – Al rigetto del ricorso di (OMISSIS) segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di appello che elimina. Rigetta nel resto il ricorso dello stesso (OMISSIS). Rigetta, altresi’, il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali.

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