Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 25 maggio 2017, n. 26379

In caso di confisca la banca non può vantare il credito che è stato strumentale all’attività illecita se la sua buona fede nella stipula del mutuo è esclusa

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 25 maggio 2017, n. 26379

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOVIK Adet Toni – Presidente

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. SIANI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) SPA;

avverso l’ordinanza n. 20/2015 TRIBUNALE di MARSALA, del 23/07/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO SIANI;

lette le conclusioni del PG Dr. BALDI Fulvio, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso in data 23 – 24 luglio 2015, il Tribunale di Marsala – decidendo in sede di incidente di esecuzione sull’istanza proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. di Siena avente ad oggetto il riconoscimento del credito vantato nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., per effetto del mancato pagamento delle rate per Euro 1.163.202,45, quanto al capitale scaduto, ed Euro 45.504,90, quanto ad interessi, complessivamente garantito da ipoteca volontaria fino ad Euro 3.800.000,00, avente causa nel contratto di mutuo fondiario stipulato il 31 ottobre 2007, siccome oggetto di atto con data certa anteriore al sequestro e poi alla definitiva confisca dell’immobile ipotecato, facente capo a (OMISSIS), condannato per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p. – ha ritenuto ammissibile l’istanza stessa, ma, fatta la valutazione di merito, l’ha rigettata.

2. Avverso l’ordinanza e’ stato proposto ricorso dalla (OMISSIS) s.p.a. che con esso ne ha chiesto l’annullamento affidando l’impugnazione a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.

Premessa l’ammissibilita’ del motivo, in quanto il ricorso avverso il provvedimento richiesto al Tribunale di Marsala in sede di incidente di esecuzione puo’ riguardare l’intero spettro delle doglianze contemplate dall’articolo 606 cit., secondo il ricorrente, e’ da evidenziare che: l’ordinanza aveva illogicamente esaltato i dati scaturenti dal processo antecedente, conclusosi con la sua assoluzione; al riguardo era l’assoluzione che rilevava, non avendo gli operatori bancari ordinariamente altri mezzi che la verifica presso il Casellario giudiziale per verificare i pregiudizi penali delle persone con cui entravano in contatto; le sentenze risalivano ad un quinquennio prima e la banca non aveva strumenti per poterle conoscere e, in ogni caso, non aveva l’onere di esaminarle; ne’ l’istituto bancario poteva disporre delle indagini di polizia giudiziaria; viceversa la sentenza che aveva ritenuto il (OMISSIS) responsabile del reato ex articolo 416 bis c.p. era divenuta definitiva nel 2013, ben dopo l’instaurazione del rapporto creditizio in questione; del pari, gli articoli giornalistici del 2006 – 2007 nemmeno rilevavano, in quanto dagli stessi non si evinceva affatto il nome del (OMISSIS) con riferimento alla vicenda della cattura del (OMISSIS); anzi, nella realta’ di (OMISSIS), il (OMISSIS), secondo quanto risultava dalla visura CERVED depositata, si presentava come un imprenditore operante da 25 anni e la cui societa’ era riuscita a conseguire un capitale di Euro 14.000.000,00; il Tribunale, invece, aveva omesso di verificare la documentazione relativa alla pratica di mutuo, prodotta nel procedimento di incidente di esecuzione, da cui si evincevano gli adempimenti puntualmente compiuti per assolvere all’onere dell’operatore professionale qualificato e l’assenza di strumentalita’ tra il credito e l’attivita’ illecita del (OMISSIS); e, quindi, per tale verso, la motivazione era senz’altro lacunosa.

2.2. Con il secondo motivo e’ dedotta la violazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52.

Sotto questo profilo il Tribunale, omettendo di valutare la documentazione addotta, aveva mancato di cogliere l’assenza di strumentalita’ tra la concessione del credito in questione e l’attivita’ illecita del (OMISSIS), alla luce dei parametri indicati dalla suddetta norma e degli altri idonei alla verifica specifica; dai documenti si evinceva che la concessione del finanziamento aveva rispettato la normativa di settore e che essa corrispondeva alle esigenze del mutuatario, specificamente per la realizzazione di un fabbricato in corso di costruzione, per cui le varie tranches del mutuo sarebbero state erogate secondo gli stati di avanzamento dei lavori, debitamente controllati dalla mutuante, come dimostravano l’atto di erogazione parziale e le perizie tecniche in atti; la banca, per agire in buona fede, sotto il profilo soggettivo, doveva non conoscere senza sua colpa la derivazione presumibilmente mafiosa del bene offerto in garanzia e, sotto quello oggettivo, doveva aver verificato la funzionalita’ del credito ipotecario rispetto all’attivita’ dell’imprenditore mafioso e quindi sapere se le facilitazioni concesse potessero inquadrarsi in quelle tipicamente o atipicamente funzionali al riciclaggio di capitali di provenienza illecita; orbene, un’analisi degli elementi disponibili escludeva che al momento della concessione del mutuo gli organi della banca potessero sospettare della mafiosita’ del (OMISSIS), perche’ la documentazione acquisita non forniva alcuna prova in tal senso, alcuna anomalia o violazione essendo stata rilevata nell’erogazione del credito; dal che’ avrebbe dovuto necessariamente trarsi il convincimento della buona fede dell’istituto, intesa come affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabili l’ignoranza e il difetto di diligenza; un’indagine piu’ penetrante la banca non avrebbe potuto compiere se non violando l’articolo 27 Cost..

3. Ha depositato memoria la (OMISSIS) s.r.l. in confisca a socio unico Erario, in persona del legale rappresentante Dott. (OMISSIS), prospettando in via preliminare la declaratoria di inammissibilita’ dell’istanza proposta dal (OMISSIS) o, comunque, il rigetto dell’impugnazione avversa, con il favore delle spese.

A sostegno di tali richieste, la societa’ ha osservato sostanzialmente che: il ragionamento svolto dal Tribunale di Marsala era da condividere con riguardo all’accertata sua competenza e provvedere sulla questione e, con riferimento all’analisi di merito, alla verifica negativa del requisito oggettivo e soggettivo della buona fede addotta dalla creditrice ipotecaria al momento della stipulazione del contratto ipotecario, coerente essendo la conclusione che non si potesse riconoscere al (OMISSIS) la situazione di affidamento incolpevole del soggetto creditore terzo, per avere mancato gli organi della banca di addivenire ad un’approfondita conoscenza del cliente a cui avevano erogato il credito, in conformita’ con le regole di comportamento proprie di quel settore professionale come puntualmente ricordate, unitamente alle altre fonti di conoscenza specifica, dai Giudici di merito, potendo notoriamente avvalersi l’istituto bancario – di un ufficio auditing idoneo a compiere le indagini occorrenti; la conseguenza era stata che appena due mesi dopo la concessione e l’erogazione del mutuo erano scattati i provvedimenti di sequestro della societa’ e di custodia cautelare nei confronti di Giuseppe (OMISSIS); l’unico punto di dissenso rispetto alle conclusioni raggiunte dal Tribunale era, invece, a monte, ossia sul punto della ritenuta ammissibilita’ dell’istanza proposta dalla banca, laddove essa avrebbe dovuto essere considerata tardiva e, pertanto, inammissibile, in quanto l’applicazione al caso di specie della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in virtu’ del richiamo operato dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 190 comportava coerentemente il rilievo anche del cit. D.Lgs., articolo 58, comma 5, con l’emersione del termine massimo di un anno dalla definitivita’ del provvedimento contenente la statuizione di confisca per la proposizione dell’istanza da parte del terzo creditore: termine nel caso di specie non osservato, dal momento che la confisca era divenuta definitiva in data 17 ottobre 2013 e la domanda di riconoscimento del credito era stata avanzata soltanto il 13 febbraio 2015.

4. Il Procuratore generale ha prospettato il rigetto del primo motivo dell’impugnazione, quanto alla verifica della buona fede, ma ha chiesto l’accoglimento dell’impugnazione con riferimento al secondo motivo di ricorso segnalando che nel provvedimento impugnato era mancata la motivazione in ordine alla verifica al nesso di strumentalita’ richiesto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52.

5. Il (OMISSIS) ha depositato memoria di replica fatta pervenire in data 30 gennaio 2017 in cui ha dedotto ulteriormente che: quanto alla questione di inammissibilita’ svolta dalla (OMISSIS) s.r.l. in confisca, in primo luogo la statuizione di ammissibilita’ contenuta nella decisione del Tribunale non aveva formato oggetto di impugnazione; impregiudicato tale dirimente rilievo, la questione non era fondata, avendo il Tribunale correttamente argomentato dal mancato richiamo da parte del regime transitorio previsto dalla L. n. 228 del 2012 di procedure diverse da quella di prevenzione, sicche’ i relativi termini non potevano riguardare il presente caso; anche per quanto concerneva gli argomenti relativi alla mancanza di buona fede in capo alla banca, le deduzioni della societa’ confiscata, al pari delle osservazioni svolte dal P.g. relativamente al primo motivo della sua impugnazione, andavano resistite alla luce degli argomenti svolti nel ricorso, mentre da condividere erano le conclusioni dell’Autorita’ requirente in adesione al suo secondo motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene l’impugnazione sia infondata e vada quindi rigettata.

2. Deve innanzi tutto rilevarsi la carenza di legittimazione ad intervenire della (OMISSIS) s.r.l. in confisca a socio unico Erario, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi con ministero affidato a difensore del libero Foro.

In tema di beni sequestrati e confiscati, per vero, in precedenza era legittimata, in riferimento ai beni immobili confiscati ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, conv. dalla L. n. 356 del 1992, tale legittimazione compete(va) all’Agenzia del demanio, posizione comprensiva degli acquisti al patrimonio dello Stato, anche con riferimento alla proposizione dell’incidente di esecuzione diretto a ottenere l’eventuale liberazione dei beni in relazione a cui insistevano gli oneri corrispondenti alle ipoteche costituite quale garanzia reale delle posizioni debitorie del condannato. Poi, ai sensi del Decreto Legge n. 4 del 2010, conv. con L. n. 50 del 2010, le competenze prima spettanti all’Agenzia del demanio sono state trasferite all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, anche in riferimento ai beni oggetto di confisca ex Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, conv. dalla L. n. 356 del 1992.

Tale soggetto, dunque,e’ la parte legittimata a contraddire e, se del caso, ad impugnare nel procedimento di esecuzione che abbia ad oggetto la condizione di terzo di buona fede del creditore garantito da ipoteca su un bene confiscato ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies conv. dalla L. n. 356 del 1992, con la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, ex Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, articolo 11, comma 2, (arg. anche ex Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, Italfondiario S.p.a., Rv. 257912, e Sez. 1, n. 21 del 19/09/2014, dep. 2015, Ag. Naz. Amm.ne e Destin. Beni sequestrati, Rv. 261713).

La gestione che ha svolto attivita’ processuale in questa sede per la societa’ non si profila identificare il soggetto legittimato alla stregua della svolta notazione in diritto, ne’ ha dimostrato l’interesse che le desse titolo alternativo o aggiuntivo e, quindi, l’atto giuridico in forza del quale l’Agenzia avesse dato valido impulso alla sua costituzione ed avesse legittimamente conferito il relativo potere al presidente del consiglio di amministrazione della societa’ ormai confiscata per agire autonomamente in questa sede.

Pertanto, delle notazioni difensive svolte per la gestione come costituitasi non si puo’ tener conto.

3. Inoltre, ferma la non esaminabilita’ (per la ragione spiegata) delle deduzioni svolte sull’argomento dalla (OMISSIS) s.r.l. in confisca, la questione di inammissibilita’ della domanda di accertamento del credito per tardivita’ della sua proposizione e’ da reputarsi non riesaminabile in questa sede, in quanto essa si e’ posta ed e’ stata esplicitamente trattata dal Tribunale con l’opzione per la correlativa soluzione esitata nell’assunzione di esplicita statuizione affermativa dell’ammissibilita’ della domanda, statuizione non impugnata dai soggetti che ne avevano l’interesse.

Il Tribunale, per vero, dopo avere svolto un’ampia panoramica sulla disciplina applicabile al caso concreto con riguardo al procedimento di riconoscimento del debito disciplinato dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52 e ss., ha stabilito innanzi tutto che la domanda, proposta in data 13 febbraio 2015 ed inerente a confisca divenuta definitiva il 17 ottobre 2013 (in tempo successivo all’entrata in vigore della L. n. 228 del 2012), era ammissibile, espressamente argomentando che non si applicava alla suddetta misura, afferente a procedimento diverso da quello di prevenzione, alcun termine, anche con riferimento alla disciplina transitoria di cui alla L. n. 228 del 2012, con particolare riguardo al termine stabilito dall’articolo 199 di quella legge, non potendo rilevare altro termine che direttamente inerisse la confisca in parola, disposta ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, conv. dalla L. n. 356 del 1992.

Posto cio’, occorre considerare che la mancata proposizione in sede di ricorso per cassazione di una eccezione sulla quale il Tribunale si sia espressamente pronunziato ha determinato il formarsi di una preclusione processuale e la decisione adottata e’ divenuta immutabile ancorche’ affetta da eventuali errori (sicche’ resta fuori questione la possibilita’ di verificare con effetti per la presente fattispecie l’eventuale rilevanza del termine ultimo stabilito dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 58).

4. Appare opportuno ribadire che, come sul punto e’ concordemente prospettato anche dalle parti e secondo le indicazioni gia’ formulate dall’interpretazione di legittimita’ qui privilegiata, le norme dettate dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52 e ss., a tutela dei diritti vantati dai terzi creditori in buona fede sui beni sottoposti a confisca di prevenzione, si applicano anche alle ipotesi di confisca definita allargata, ossia a quelle emesse in sede penale nell’ambito dei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51 c.p.p., comma 3-bis: arg. ex Sez. 1, n. 12362 del 15/02/2016, Edil Merici, Rv. 266045).

In particolare, si e’ condivisibilmente affermato (Sez. 1, n. 26527 del 20/05/2014, Italfondiario S.p.a., Rv. 259331) che la normativa prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dal Titolo 4, Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali si applica anche ai sequestri e alle confische penali ex Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, che siano state disposte a far data dall’entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 190, valorizzandosi la modificazione che questa legge ha introdotto nel tessuto dell’articolo 12 sexies cit., al comma 4-bis, in tema di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, in quanto questa soluzione ermeneutica si profila quella maggiormente in linea con il processo legislativo di progressiva assimilazione funzionale tra la confisca penale ex articolo 12 sexies cit. e quella di prevenzione (per le ragioni che militano in favore di tale opzione si rinvia anche alle argomentazioni rese da Sez. 1, 9758 del 13/12/2016, dep. 2017, Sebastiani, Rv. 269278).

5. Circa, dunque, il riferimento alla disciplina ora apprestata dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52 per la verifica della posizione del terzo portatore del diritto di credito colpito dalla confisca, essa suggerisce senz’altro il collegamento ermeneutico con l’orientamento maturato in precedenza (v., fra le altre, Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, Italfondiario S.p.a., Rv. 257913; Sez. 1, 29/04/2011, n. 30326, Rv. 250910) per la fissazione delle condizioni alla cui stregua e’ da garantirsi il riconoscimento del diritto del terzo che sia risultato estraneo all’illecito).

Si e’, in particolare, esclusa l’accezione del concetto di buona fede che, facendo leva sulla necessita’ di un atteggiamento doloso del terzo, confinasse la sua esclusione in un ambito fortemente limitato, fino a configurare la posizione soggettiva del terzo come necessaria adesione consapevole e volontaria alla altrui attivita’ illecita: ove si opinasse in tal senso, infatti, si finirebbe per obliterare il dato per cui la nozione di colpevolezza ricomprende tanto il dolo quanto la colpa, sicche’ un comportamento non puo’ ritenersi incolpevole sia quando risulti qualificato dal dolo e sia anche quando tale consapevolezza e tale volonta’ siano mancate, ma in dipendenza di un atteggiamento colposo dovuto ad imprudenza, negligenza ed imperizia.

Anche nella presente dialettica, dunque, non si potra’ discorrere di comportamento incolpevole qualora il fatto, pur non essendo stato conosciuto, fosse tuttavia conoscibile e, dunque, i suoi effetti fossero ovviabili con l’impiego dell’ordinaria diligenza e prudenza.

Pertanto si e’ condivisibilmente affermata l’esistenza di un nesso di alternativita’ e di reciproca esclusione tra buona fede e affidamento incolpevole, per un verso, e di addebitabilita’ della mancata conoscenza dovuta a colpa, per altro verso, con l’effetto che l’esistenza del primo requisito deve reputarsi incompatibile con l’altro.

Consegue che per vedersi riconoscere la salvezza del diritto di credito correlato ad un bene confiscato in via definitiva, il terzo titolare di esso ha l’onere di allegare elementi idonei a rappresentare, non soltanto la sua estraneita’ all’illecito pregresso, vale a dire l’assenza di un vero e proprio accordo sottostante, di per se’ idoneo a disvelare la sua consapevolezza dell’attivita’ illecita realizzata all’epoca dal contraente di poi assoggettato al provvedimento ablativo, ma anche l’affidamento incolpevole, come effetto dell’impiego, nella vicenda contrattuale in cui il credito trova titolo, di un livello di diligenza – da valutarsi con riferimento alle circostanze rilevanti nel caso concreto – del tutto adeguato ad escludere ogni rimproverabilita’ di tipo colposo.

Il Collegio osserva che questo, gia’ sedimentato, assetto interpretativo ha trovato nella disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52 e ss. un sostanziale recepimento con l’istituzione di una specifico sub-procedimento che disciplina i criteri di parziale inopponibilita’ della confisca ai terzi creditori di buona fede, nonche’ determina le condizioni di accesso al riconoscimento di detti crediti (con soddisfazione fissata nei limiti del 70% del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall’amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita) e tutela la par condicio creditorum, con l’estinzione del processo civile eventualmente e l’affidamento esclusivo al giudice della prevenzione del compito di verificare la posizione creditoria.

E, con riguardo al credito antecedente garantito da ipoteca, per quel che qui essenzialmente rileva, il punto determinante della verifica e’ se risulti accertato il riconoscimento della buona fede in ordine al rapporto di credito garantito dall’ipoteca, di guisa che, se tale buona fede sussiste, tale credito non si estingue e l’originario creditore mantiene il diritto al soddisfacimento della pretesa (nei limiti fissati dalla medesima disciplina). L’articolo 52 cit., nel fissare i criteri di riconoscibilita’ della buona fede del creditore, esige che la costituzione del diritto reale di garanzia sia avvenuta in epoca anteriore al sequestro e che il credito non sia strumentale all’attivita’ illecita, o a quella che ne costituisce frutto o reimpiego, a meno che il creditore dimostri di aver ignorato in buona fede il nesso di strumentalita’ sussistente.

Puo’ ben dirsi, dunque, che questo assetto per il punto qui rilevante si pone in sostanziale continuita’ con l’elaborazione giurisprudenziale antecedente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, salvo che nel ridetto assetto, in forza del disposto dell’articolo 45, l’acquisizione al patrimonio dello Stato del bene oggetto di confisca e’ espressamente qualificata come a titolo originario, laddove nell’elaborazione antecedente non mancavano importanti prospettive ermeneutiche tendenti verso l’inquadramento della natura derivativa dell’acquisto del bene da parte dello Stato: ma resta comunque fermo che anche la disciplina sopravvenuta pone alla sua base l’esigenza di contestuale tutela dei diritti dei terzi in buona fede, con particolare riferimento ai creditori garantiti da diritto reale di garanzia, assegnando loro il titolo da far valere con l’ammissione del credito al pagamento nei confronti dell’erario.

Si e’ dunque affermato che il riconoscimento dell’estraneita’ del credito al nesso di strumentalita’ con l’attivita’ illecita – estraneita’ a cui, essendo con essa assorbita l’evenienza della buona fede, e’ equiparata la dimostrazione dell’ignoranza in buona fede di essa – rappresenta l’esito normativo dell’elaborazione giurisprudenziale precedente. Pertanto, l’estraneita’ del terzo alla condotta illecita altrui identifica il limite al potere statuale di soppressione di queste ragioni creditorie, con contestuale riconoscimento della loro nei confronti dell’erario (con il limite fissato dall’articolo 53 cit.). E gli stessi criteri indicati (in via non esaustiva) dal comma 3 dell’articolo 52, comma 3 affinche’ si compia la retta valutazione giudiziale della buona fede – criteri inerenti alle condizioni delle parti, ai rapporti personali e patrimoniali tra le stesse, al tipo di attivita’ svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attivita’, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale, nonche’, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi – pure evocano significativamente i contenuti dell’elaborazione precedente (cosi’ Sez. 1, 09/04/2015, n. 34106, Banca Nazionale del Lavoro SPA, n. m., con riferimenti e dettagli sull’intera tematica qui richiamata, in rapporto ai principi affermati da Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511; Sez. U, civili, 07/05/2013, n. 10532, Rv 626570; Sez. 1, n. 34039 del 27/02/2014, Ferrari, Rv. 261192).

6. Nel quadro cosi’ lumeggiato, per lo scrutinio dei motivi posti dalla banca ricorrente a base dell’impugnazione, la Corte considera che gli argomenti addotti con le due doglianze non riescono a scalfire la – giuridicamente conforme ai parametri normativi applicati, oltre che adeguata e logicamente corretta motivazione addotta dal Tribunale, gli snodi essenziali del cui iter logico-giuridico sfociato nella soluzione censurata dall’istituto vanno cosi’ puntualizzati.

Il Giudice dell’esecuzione, ribadita l’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 52 cit., ha, fra l’altro, osservato che: assodata l’anteriorita’ del credito vantato dalla banca istante, con riferimento al restante accertamento, secondo il sistema normativo interpretato, era da collocarsi in capo al creditore istante l’onere di prova o, comunque, di allegazione delle circostanze dimostrative della sua buona fede, anche alla luce delle iniziative suggerite dalla Banca d’Italia per l’individuazione delle operazioni sospette (nel decalogo IUC del 12 gennaio 2001); nel caso in esame, l’allegazione e la prova erano mancate, essendosi l’istituto bancario limitato a produrre la documentazione volta a corroborare la regolarita’ del processo deliberativo da parte degli organi della banca del contratto di mutuo, ma non avendo dedotto alcunche’ di certo che consentisse di escludere che la nascita di quel rapporto creditizio fosse connotata da un affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza tale da rendere scusabile la condotta della banca nel non avere realizzato tempestivamente la riconducibilita’ dell’attivita’ imprenditoriale del (OMISSIS) agli interessi mafiosi.

Il provvedimento di merito ha su quest’ultimo tema richiamato la complessa vicenda giudiziaria che aveva visto imputato e poi condannato il (OMISSIS), unitamente a (OMISSIS), elemento apicale di Cosa Nostra, latitante, per la comune partecipazione all’associazione mafiosa a far data dal 16 aprile 1997, essendosi in particolare ascritto al (OMISSIS) di avere messo a disposizione dell’articolazione provinciale trapanese di quella organizzazione criminale, nella persona del suddetto capo latitante, gia’ condannato in via definitiva, i propri mezzi e risorse imprenditoriali nel settore della grande distribuzione alimentare, ove operava attraverso il gruppo 6 G.D.O..

Piu’ specificamente: la sentenza di condanna del (OMISSIS) era stata emessa dal Tribunale di Marsalau fiera diventata irrevocabile il 17 ottobre 2013; peraltro, la banca avrebbe dovuto inferire fondatamente, alla luce delle informazioni diligentemente acquisibili, la strumentalita’ delle attivita’ imprenditoriali del (OMISSIS) agli interessi della mafia trapanese, cosi’ da evitare di prestare ingenti somme a persona gia’ all’epoca risultante collegata al noto mafioso di (OMISSIS) (OMISSIS); valevano sul punto gli elementi noti inerenti alla precedente vicenda giudiziaria esitata gia’ nel maggio 1999 con la condanna del (OMISSIS) per associazione mafiosa ed intestazione fittizia di beni, confermata in sede di appello, seguita da annullamento in cassazione e da sentenza di rinvio emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 15 maggio 2002 con cui, pur assolvendosi il (OMISSIS), se ne confermavano in motivazione i legami con i vari personaggi del tessuto mafioso locale facente capo al (OMISSIS), con la specificazione che, descrivendo gli elementi emersi, si segnalava che essi avrebbero potuto configurare il reato di favoreggiamento, pero’ ormai prescritto.

Sempre relativamente ai legami del (OMISSIS) con quella potente sfera della criminalita’ organizzata siciliana e, in particolare, trapanese, il provvedimento impugnato ha puntualizzato che: nel corso della successiva vicenda giudiziaria lo stesso (OMISSIS) era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare in data 19 dicembre 2007 nel cui corpo si citavano gli elementi di fatto inerenti al tempo pregresso, ivi inclusi i rapporti da lui intrattenuti con il (OMISSIS) e con il cognato di quest’ultimo, (OMISSIS), circostanze confermate dallo stesso imputato; i numerosi elementi di fatto analizzati avevano confermato il radicamento di tali rapporti; e, data anche la densita’ mafiosa nella zona di (OMISSIS), non era seriamente sostenibile che un importante istituto bancario non verificasse i legittimi sospetti che l’attivita’ imprenditoriale in forte, ordinariamente inspiegabile, espansione del (OMISSIS) in quella zona suscitasse; d’altronde, a seguito dell’arresto di un altro capo mafioso, (OMISSIS), risalente alla data dell’11 aprile 2006, erano stati rinvenuti nel suo nascondiglio anche “pizzini” che facevano esplicito riferimento al (OMISSIS) quale elemento vicino per cointeressenza economica all’associazione mafiosa, sicche’ il ruolo del medesimo da allora ben avrebbe potuto e dovuto cogliersi appieno dal qualificato operatore bancario che aveva poi stipulato il mutuo ipotecario; ed era rilevante verificare come il flusso di denaro alle sue aziende non fosse lesinato dagli istituti di credito, compresa la banca istante, flusso invece ispirato riteri di rigidita’ da quando, successivamente, era subentrata l’amministrazione giudiziaria; ancora, degli elementi scaturenti dalle indagini sul (OMISSIS) avevano dato diffusione pubblica i giornali (OMISSIS) e il (OMISSIS), rispettivamente il (OMISSIS), facendo espresso riferimento al coinvolgimento nelle indagini per mafia di un grosso imprenditore del settore della grande distribuzione, certamente identificabile nel (OMISSIS) da parte degli operatori della zona; quindi, significativo/ma in senso contrario alle prospettazioni della banca) era il dato che il mutuo a beneficio del (OMISSIS), con la grossa esposizione determinata, fosse intervenuto successivamente alla propalazione di tali notizie.

7. L’articolato apparato motivazionale reso dai Giudici di merito resiste alle censure mosse dalla banca ricorrente, in quanto fornisce adeguata e logicamente coerente giustificazione delle ragioni per la quale non puo’ dirsi dimostrata la buona fede dell’istituto bancario, come impersonato dai titolari dei suoi organi decisionali ed operativi, nella stipulazione del contratto di mutuo ipotecario con la suddetta societa’ del (OMISSIS), secondo le connotazioni teste’ riportate, emergendo in ogni caso la posizione non diligente nella verifica dell’interlocutore a cui essa andava ad erogare il cospicuo numerarlo oggetto del mutuo con garanzia reale e consentendo all’organizzazione mutuataria di immetterlo nel circuito delle sue attivita’ illecite, siccome attratte nel circuito dell’associazione mafiosa di cui faceva parte lo stesso (OMISSIS), con ogni risvolto scaturente dal reimpiego e dalle forme di restituzione di quelle risorse finanziarie.

7.1. Invertendo l’ordine della disamina dei motivi, la doglianza svolta con il secondo di essi – circa la dedotta violazione dell’articolo 52 cit. e l’erroneita’ della decisione impugnata per non avere il Tribunale colto l’assenza di strumentalita’ tra la concessione del credito in questione e l’attivita’ illecita del (OMISSIS), alla luce dei parametri indicati dalla norma, senza considerare i documenti prodotti dalla banca che lasciavano evincere l’oculata concessione del finanziamento, nel rispetto della normativa di settore e delle esigenze del mutuatario, in vista della realizzazione di un fabbricato in corso di costruzione, con erogazione progressiva secondo gli stati di avanzamento, doglianza a cui va affiancato il rilievo del Procuratore generale circa la mancata motivazione sul nesso di strumentalita’ non coglie nel segno: la prospettazione trascura del tutto che, come emerge con nettezza dall’excursus operato dalla decisione di merito (la quale, per il resto, ha dato per assodato il punto trattandolo in modo sintetico), il nesso di strumentalita’ tra il credito e l’attivita’ illecita e’ completamente evincibile dalla condanna definitivamente riportata dal (OMISSIS), unitamente al latitante (OMISSIS), per il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p., inerente alla sua partecipazione all’associazione mafiosa Cosa Nostra, commesso dal (OMISSIS), dunque anche nel tempo in cui e’ stato stipulato il mutuo ipotecario di cui si tratta, per avere messo a disposizione dell’articolazione provinciale trapanese di Cosa Nostra, nella persona del suddetto latitante, capo di essa, “i propri mezzi e risorse imprenditoriali nel settore della grande distribuzione alimentare”, ove egli operava per il tramite del gruppo societario 6 G.D.O., consentendo cosi’ la realizzazione degli interessi economici facenti capo al suddetto vertice mafioso ed offrendogli una concreta possibilita’ di espansione del potere di controllo, anche economico, in un importante settore di mercato, nonche’ traendone indebiti vantaggi, pure dettagliati nell’analisi compiuta.

Orbene, in questa (definitivamente) assodata prospettiva, appare logicamente ineludibile la conclusione che la concessione da parte della banca del mutuo ipotecario al (OMISSIS) per la costruzione del succitato fabbricato funzionale alla sua attivita’ economica abbia rafforzato la relativa posizione imprenditoriale, risultata del tutto asservita e funzionale all’attivita’ illecita del clan, ed ha quindi integrato in modo certo il nesso di strumentalita’ fra l’insorgere del credito in capo alla banca e l’attivita’ illecita stessa, penalmente sanzionata anche con riguardo alla condotta del (OMISSIS), sostanziale beneficiario del mutuo, ai sensi dell’articolo 416 bis cit..

7.2. Quanto poi alla censura mossa al Tribunale anche con il primo motivo dall’istituto ricorrente di non aver valorizzato i documenti prodotti, che sarebbero stati invece dimostrativi della seria valutazione compiuta dalla banca per addivenire alla positiva determinazione in tema di concessione del mutuo ipotecario, il rilievo nemmeno puo’ essere condiviso: in effetti, non e’ di una erronea ponderazione del merito creditizio che l’ordinanza impugnata ha fatto carico alla banca, bensi’ di una condotta che – anche in virtu’ degli strumenti e del personale specializzato a disposizione per sondare il territorio di (OMISSIS) ed in generale della provincia trapanese – non puo’ essere qualificata come comportamento conforme a diligenza e, dunque, informato a buona fede, alla stregua del concetto in precedenza approfondito.

Il Tribunale ha enumerato in modo adeguato gli indici sintomatici che tenuto conto delle condizioni delle parti (dettagliatamente illustrate anche con riferimento ai trascorsi giudiziari del (OMISSIS), il quale, pur senza riportare condanne definitive, era risultato soggetto legato agli esponenti del tessuto mafioso locale facente capo al (OMISSIS) ed aveva dato modo di far definitivamente affermare la sussumibilita’ delle condotte da lui serbate nel favoreggiamento degli appartenenti al clan) e dell’elevata qualita’ professionale della creditrice, in rapporto al tipo di attivita’ imprenditoriale svolta dalla stessa, con gli specifici obblighi di diligenza facenti ad essa capo, anche in relazione al rispetto della disciplina antiriciclaggio, e con l’organizzazione di cui l’istituto, di dimensioni ed interesse nazionali, era dotato – lo hanno condotto ad escludere che la banca stessa avesse fornito sufficiente allegazione e dimostrazione di avere agito secondo buona fede e, quindi, in modo del tutto incolpevole nella stipulazione del contratto di mutuo ipotecario in questione con la (OMISSIS) s.r.l..

In questo quadro, obiettare che le banche del tipo e dell’articolazione organizzativa dell’istituto ricorrente non avessero in quella fase strumenti diversi dalla consultazione del Casellario giudiziale per verificare i pregiudizi penali delle persone con cui entravano in contatto non appare argomento convincente, al pari di quello secondo cui le sentenze risalenti ad alcuni anni addietro non potevano essere ordinariamente conosciute dalla banca: invece, in rapporto alle connotazioni della situazione adeguatamente descritta dal provvedimento di merito, non appare illogico il ragionamento sviluppato nell’ordinanza in ordine alla concreta possibilita’ che gli uffici competenti dell’organizzazione bancaria, nell’istituzionale raccolta di informazioni finalizzata ad acquisire gli elementi qualificanti del soggetto da finanziare (raccolta di informazioni che si prospettava necessariamente diretta a sondare ogni aspetto rilevante del futuro debitore, in rapporto alla notevole portata finanziaria del contratto), aveva, anche in relazione al raggio operativo della sua organizzazione, per rilevare i preoccupanti elementi anteatti e l’opacita’ della posizione del titolare del gruppo economico interessato al mutuo.

Il Tribunale ha, sull’argomento, fornito ragguagli precisi per dimostrare che la rilevanza ed il settore (nell’ambito della distribuzione commerciale) in cui operava il gruppo governato dal (OMISSIS), posti in relazione alla singolare accelerazione della sua espansione, avevano reso quest’ultimo destinatario di specifica attenzione, vieppiu’ dopo che, in tempo adeguatamente anteriore alla stipulazione del contratto di mutuo in questione, si erano diffuse sulla stampa le notizie del coinvolgimento nelle indagini per mafia di un grosso imprenditore del settore della grande distribuzione, considerato come certamente identificabile nel (OMISSIS) da parte degli operatori della zona.

In definitiva, entrambe le doglianze vanno disattese, in quanto gli elementi valutati dai giudici di merito per addivenire alla conclusione negativa circa l’evenienza dell’adeguata allegazione e prova della buona fede della banca creditrice ipotecaria si profilano non generici, adeguatamente analizzati sulla base delle circostanze di fatto acquisite e posti a base di una motivazione non illogica.

8. Corollario di queste considerazioni – ribadito che gli altri argomenti in qualche misura svolti con l’impugnazione, in connessione con quelli precedentemente scrutinati, si risolvono in critiche relative a questioni di fatto, incensurabili in questa sede – e’ il rigetto del ricorso.

Segue la condanna dell’istituto bancario ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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