Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 26 luglio 2017, n. 37213

Cio’ che deve ritenersi rilevante ai fini della validita’ della querela anche nei confronti del direttore responsabile imputato e’ la sola circostanza che il querelante abbia individuato, quali destinatari della propria richiesta di processo, in relazione alla diffamazione che gli era derivata dalla pubblicazione dell’articolo di stampa ritenuto offensivo, coloro cui la stessa potesse essere ricondotta, posto che soltanto alla autorita’ giudiziaria che ne aveva il potere spettava il compito di qualificare nella forma colposa dell’omesso controllo per il direttore responsabile il fatto segnalato dal querelante.

Sentenza 26 luglio 2017, n. 37213
Data udienza 28 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/07/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – che, in data 12 luglio 2016, ha confermato quella del Tribunale di Taranto che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui agli articoli 57 e 595 c.p., per avere consentito, da direttore responsabile del giornale “(OMISSIS)”, l’offesa arrecata alla reputazione di (OMISSIS), omettendo il dovuto controllo sul contenuto dell’articolo pubblicato sulla detta testata in data (OMISSIS), che riferiva in maniera distorta di un fatto di cui la parte offesa era stato protagonista e le attribuiva una qualita’ – “l’essere affetta da problemi mentali” – di valenza diffamatoria.

2. Deduce il ricorrente i seguenti motivi.

– Il vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 57 c.p., poiche’ la querela presentata dalla parte offesa non sarebbe suscettibile di produrre i suoi effetti rispetto al delitto commesso dal direttore responsabile, attesa la ontologica distinzione tra il delitto commesso dall’articolista e quello commesso dal direttore responsabile del giornale: cio’ rilevando nel caso concreto in quanto nell’atto di impulso processuale proposto dal (OMISSIS) era assente qualsivoglia riferimento al titolo di reato – l’articolo 57 c.p. – che consentiva l’incriminazione dell’omesso controllo colposo da parte del direttore responsabile della testata sui contenuti degli articoli ivi pubblicati. La difesa richiamava, a sostegno del motivo di ricorso, il principio di diritto affermato da questa Corte a mente del quale, in tema di diffamazione a mezzo stampa, attesa l’autonomia dell’ipotesi colposa prevista dall’articolo 57 c.p. a carico del direttore responsabile per omesso controllo sul contenuto della pubblicazione, deve escludersi che essa sia perseguibile allorche’ il querelante si sia limitato ad indicare tanto l’autore dello scritto quanto il direttore responsabile come correi nel reato di diffamazione in suo danno, occorrendo invece che nella querela sia esplicitamente espressa la volonta’ che il direttore responsabile venga perseguito a titolo di colpa per omesso controllo ovvero che si proceda per qualsiasi ipotesi di reato riscontrabile a suo carico. (Sez. 5, n. 46226 del 21/10/2003 – dep. 02/12/2003, Ciancio e altro, Rv. 22748401). Aderendo all’opposto orientamento di legittimita’ per il quale il giudice puo’ ravvisare a carico del direttore responsabile di un giornale il reato di omissione di controllo, ex articolo 57 c.p. – pur essendo stata la querela proposta esclusivamente per la diffamazione a mezzo stampa, nei confronti del giornalista e dello stesso direttore -, in quanto non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto dovendo egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialita’, la Corte territoriale avrebbe inaccettabilmente avallato l’incriminabilita’ del direttore della testata giornalista sulla base di una mera responsabilita’ di posizione.

– Il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale valorizzato una serie di indici fattuali – l’assenza di collegamento soggettivo tra il soggetto e il fatto; il difetto di allarme sociale; l’assenza in capo all’imputato di precedenti specifici – che avrebbero senz’altro consentito l’attenuazione della pena in ragione della concessione delle circostanze generiche ex articolo 62 bis c.p..

– l’estinzione del reato derivante dallo spirare del termine massimo di prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.

1. Con il primo motivo la difesa del ricorrente (OMISSIS) deduce la assenza di valida querela a carico del medesimo, reiterando quanto gia’ prospettato al giudice dell’appello: vale a dire che la persona offesa, in querela, non aveva indicato specificamente la volonta’ di perseguire penalmente anche il direttore responsabile del quotidiano in relazione al reato di cui all’articolo 57 c.p., distinto rispetto a quello di cui all’articolo 595 c.p., attribuibile al solo autore della pubblicazione diffamatoria.

Dalla lettura della querela si evince che la stessa era stata presentata da (OMISSIS) nei confronti di tutti coloro che sarebbero stati ritenuti responsabili dei reati ravvisabili nei fatti esposti e, in particolare, dei reati di cui agli articoli 595 e 596 bis c.p..

La Corte territoriale ha respinto il gravame sul punto dando applicazione alla linea interpretativa secondo la quale il giudice puo’ ravvisare a carico del direttore responsabile di un giornale il reato di omissione di controllo, ex articolo 57 c.p., pur essendo stata la querela proposta esclusivamente per la diffamazione a mezzo stampa, in quanto non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto: quest’ultimo deve limitarsi ad esporre il fatto stesso nella sua materialita’, considerato che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialita’, mentre spetta al giudice e non al privato attribuire al fatto la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano (Sez. 5, n. 24381 del 25/03/2011 – dep. 16/06/2011, Ciancio Sanfilippo e altro, Rv. 25045601; Sez. 5, n. 19020 del 22/01/2009 – dep. 06/05/2009, Cane’ e altri, Rv. 243604; Sez. 5, n. 10037 del 31/01/2008 – dep. 05/03/2008, Casadei, Rv. 239122; Sez. 5, n. 15643 del 11/03/2005 – dep. 27/04/2005, Scalfari e altro, Rv. 232136; Sez. 5, n. 8418 del 12/06/1992 – dep. 28/07/1992, Zatterin, Rv. 191928).

A tale massima di orientamento il Collegio intende dare continuita’, poiche’ come ricordato dal giudice dell’appello – costituisce applicazione del principio generale in tema di interpretazione della esternazione della volonta’ punitiva del privato, per il quale al querelante non compete dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli, invece, provvedere ad una esposizione sia pure succinta del fatto inteso nella sua materialita’ (Sez. 5, n. 4043 del 09/01/1985 – dep. 29/04/1985, Pagetti, Rv. 168908), considerato che la querela e’ una manifestazione di volonta’ intesa a rimuovere un ostacolo alla perseguibilita’ del fatto-reato (Sez. 6, n. 10585 del 21/09/1992 – dep. 03/11/1992, Porcellana e altri, Rv. 192135).

In effetti, secondo questa esegesi del tutto condivisibile, il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, qual e’ esposto nella sua essenzialita’, spettando al giudice e non al privato di attribuire ad esso le definizioni e le conseguenze giuridiche che ne derivano (Sez. 6, n. 10537 del 11/05/2000 – dep. 10/10/2000, Migliore O, Rv. 21736501): anche perche’, ai fini della valutazione della manifestazione di volonta’ di perseguire il colpevole, il giudice deve prendere in esame il complessivo comportamento della persona offesa e dar conto degli elementi su cui ha fondato la sua valutazione (Sez. 6, n. 11386 del 22/01/2003 – dep. 11/03/2003, Crimi, Rv. 22395001), con la conseguenza che l’apprezzamento della volonta’ di querelarsi o meno costituisce giudizio di merito insindacabile in sede di legittimita’, sempreche’ l’interpretazione di tale volonta’, in tutti i suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in conformita’ ai canoni logico-giuridici di ermeneutica (Sez. 5, n. 8034 del 25/05/1999 – dep. 18/06/1999, Carta, Rv. 21380601).

Il contrario orientamento evocato dal ricorrente, secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, attesa l’autonomia dell’ipotesi colposa prevista dall’articolo 57 c.p., a carico del direttore responsabile per omesso controllo sul contenuto della pubblicazione, deve escludersi che essa sia perseguibile allorche’ il querelante si sia limitato ad indicare tanto l’autore dello scritto quanto il direttore responsabile come correi nel reato di diffamazione in suo danno, occorrendo invece che nella querela sia esplicitamente espressa la volonta’ che il direttore responsabile venga perseguito a titolo di colpa per omesso controllo ovvero che si proceda per qualsiasi ipotesi di reato riscontrabile a suo carico (Sez. 5, n. 46226 del 21/10/2003 – dep. 02/12/2003, Ciancio, Rv. 227484; Sez. 5, n. 45249 del 22/11/2001 – dep. 18/12/2001, Martinelli e altro, Rv. 221016; Sez. F, n. 34543 del 31/08/2001 – dep. 24/09/2001, Centorrino e altro, Rv. 219748), non e’ condiviso da questo Collegio poiche’ pretermette il criterio della necessaria interpretazione della volonta’ della parte ad opera del giudice procedente ed assegna decisivita’ al criterio formale della esternazione in concreto della volonta’ stessa.

Nel caso in esame cio’ che deve ritenersi rilevante ai fini della validita’ della querela anche nei confronti del direttore responsabile imputato e’ la sola circostanza che il querelante abbia individuato, quali destinatari della propria richiesta di processo, in relazione alla diffamazione che gli era derivata dalla pubblicazione dell’articolo di stampa ritenuto offensivo, coloro cui la stessa potesse essere ricondotta, posto che soltanto alla autorita’ giudiziaria che ne aveva il potere spettava il compito di qualificare nella forma colposa dell’omesso controllo per il direttore responsabile il fatto segnalato dal querelante.

2. Le ulteriori questioni sollevate nei motivi di ricorso non presentano connotati di apprezzabilita’.

3. Manifestamente infondato e’ il secondo motivo di ricorso, circa la mancata concessione delle attenuanti generiche. In proposito, si osserva come la sentenza impugnata, nel valorizzare alcuni indici della condotta e della personalita’ dell’imputato, non abbia, in sostanza, ritenuto ricorrenti elementi di segno positivo per la concessione delle invocate circostanze ex articolo 62 bis c.p.. Sul punto e’ sufficiente evidenziare come le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilita’ di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entita’ del reato e della capacita’ a delinquere dello stesso, sicche’ il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012 – dep. 24/05/2012, Gallo e altri, Rv. 25290001), all’evidenza non ravvisati nella fattispecie. Peraltro e’ jus receptum ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice quello secondo il quale, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non e’ necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Sez. 1, n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880).

4. Non coglie nel segno neppure il motivo diretto ad ottenere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, atteso che il ricorrente non tiene conto che il termine massimo di essa viene a spirare il 18 giugno 2017, per effetto della sospensione di esso – ai sensi dell’articolo 159 c.p. – nella misura di mesi 14 e giorni 13.

5. L’infondatezza del ricorso ne determina il rigetto cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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