Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 23 agosto 2016, n. 35381

In tema di misure cautelari da applicare nei confronti di soggetti gravemente indiziati quali partecipi di associazioni di tipo mafioso sussistono due presunzioni: una prima presunzione, di carattere relativo, concernente la sussistenza di esigenze cautelari, e una seconda (che opera una volta che non sia stato possibile superare la precedente con argomenti di segno opposto, e che ha invece carattere assoluto) in base alla quale la custodia in carcere deve intendersi l’unica misura restrittiva adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari ravvisate

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 23 agosto 2016, n. 35381

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 15 dicembre 2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MICHELI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CARDIA Delia, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di (OMISSIS) ricorre avverso il provvedimento indicato in epigrafe, recante l’annullamento di una precedente ordinanza emessa il 17 settembre 2015 dal Gip del Tribunale di Catanzaro.
Quest’ultimo giudice aveva revocato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a carico del (OMISSIS) (per fatti di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso e di concorso in estorsione, in ordine ai quali egli aveva riportato condanna in primo grado alla pena di anni 7 di reclusione), rilevando il venir meno delle esigenze cautelari a suo tempo ravvisate: in particolare, era valorizzato il ruolo marginale dell’imputato nell’ambito della consorteria criminale, facente capo alla famiglia (OMISSIS), nel cui ambito egli aveva avuto ingresso solo in base a rapporti personali con gli altri affiliati (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambi divenuti collaboratori di giustizia. In accoglimento dell’appello presentato dal Pubblico Ministero, il Tribunale riteneva invece:
– che l’ordinamento prevede, per i casi di addebiti ex articolo 416-bis c.p., una pur relativa presunzione di sussistenza di esigenze cautelari, ai sensi dell’articolo 275 c.p.p., comma 3;
– che una possibile neutralizzazione dei contenuti di tale presunzione sarebbe rinvenibile nella manifestazione di segnali di recesso dal sodalizio, in un forte ridimensionamento del ruolo del compartecipe in esame o nella presa d’atto di particolari della condotta tali da denotarne l’occasionalita’;
– la non ravvisabilita’ di tali emergenze nel caso di specie, dove la condanna ad una pena assai afflittiva sconfessa l’ipotesi della marginalita’ dell’apporto, mentre la circostanza dell’essere taluno (sia pure il vertice della consorteria) divenuto collaboratore di giustizia nulla dimostra sul fatto che identica scelta debba essere stata giocoforza compiuta da altri, per quanto in posizione vicina al primo, ovvero che l’associazione medesima debba intendersi necessariamente venuta meno;
– l’irrilevanza della revoca della misura disposta a carico di altro soggetto in posizione analoga, per la necessita’ di calibrare sulle peculiarita’ di ciascun prevenuto le valutazioni in punto di attualita’ e concretezza delle esigenze cautelari (tanto piu’ in ragione dello stato di salute del coimputato in questione).
Con l’odierno ricorso, la difesa lamenta violazione di legge processuale, rilevando che – prima ancora di verificare se sia o meno indefettibile l’applicazione della misura restrittiva di maggior rigore – il giudice procedente deve affrontare il problema della sussistenza o meno di esigenze cautelari: problema del quale il Gip si era correttamente fatto carico, giungendo ad una conclusione negativa attraverso un percorso argomentativo del tutto lineare, a fronte invece di valutazioni che la primigenia ordinanza fondava apoditticamente sulla ritenuta gravita’ dell’addebito.
La presunzione relativa concernente l’esistenza del pericolo di recidiva specifica, in definitiva, ben avrebbe dovuto essere superata, giacche’ il (OMISSIS) – condannato ad una pena calibrata sui minimi edittali – aveva subito un lungo periodo di restrizione, aveva assunto un ruolo marginale all’interno del sodalizio (dato il rapporto, di natura personale, con due soli associati) ed aveva manifestato un effettivo ravvedimento avanzando una offerta di risarcimento del danno ai soggetti che erano rimasti vittime della presunta estorsione ascrittagli: soggetti che, secondo la ricostruzione difensiva, erano coloro presso cui il (OMISSIS), fungendo da semplice autista, aveva accompagnato altri associati in posizione preminente, animati da un proposito delittuoso che l’odierno ricorrente non aveva in alcun modo rafforzato.
Stando alle tesi della difesa, si registra poi una concreta disparita’ di trattamento fra il ricorrente ed altro imputato (tale Renda), rimesso in liberta’ a dispetto dell’irrogazione a suo carico di una pena severa; ne’ potrebbero rilevare le osservazioni compiute dal Tribunale sullo stato di salute, parametro che l’ordinamento consente di prendere in esame solo in caso di eventuale, accertata incompatibilita’ rispetto al perdurare della restrizione.
Con motivi aggiunti depositati in vista dell’odierna udienza camerale, il difensore del (OMISSIS) ribadisce le argomentazioni gia’ spiegate, richiamando ulteriori riferimenti giurisprudenziali di legittimita’; rappresenta altresi’ che la Sesta Sezione Penale di questa Corte ha annullato senza rinvio, con decisione del 20 aprile 2016, un’ordinanza del Tribunale di Catanzaro relativa alla posizione di un ulteriore coimputato ( (OMISSIS), presunto compartecipe del medesimo sodalizio criminoso e concorrente in alcuni reati fine): con quel provvedimento, il Tribunale, adito dal P.M. ex articolo 310 c.p.p., aveva ripristinato a carico del suddetto (OMISSIS) la misura della custodia in carcere, gia’ sostituitagli con gli arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non puo’ trovare accoglimento.
1.1 Il Tribunale di Catanzaro, contrariamente a quanto sostiene la difesa, ha tenuto ben presenti le presunzioni che il quadro normativo vigente contempla in tema di misure cautelari da applicare nei confronti di soggetti gravemente indiziati quali partecipi di associazioni di tipo mafioso: una prima presunzione, di carattere relativo, concernente la sussistenza di esigenze cautelari, ed una seconda (che opera una volta non sia stato possibile superare la precedente con argomenti di segno opposto, e che ha invece carattere assoluto) in base alla quale la custodia in carcere deve intendersi – nelle fattispecie indicate – l’unica misura restrittiva adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari ravvisate.
La doppia presunzione appena ricordata fu introdotta dal legislatore negli anni Novanta, individuando una categoria di reati per i quali, in deroga ai principi generali, veniva ad imporsi un regime di maggior rigore: categoria all’interno della quale i delitti ex articolo 416-bis c.p. sono stati costantemente annoverati, pur tenendo conto della progressiva erosione di detto elenco, conseguente a numerosi interventi della Corte Costituzionale, sino alla recente novella di cui alla L. n. 47 del 2015. Attraverso plurime declaratorie di illegittimita’, la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere risulta espunta per i delitti: di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile, nonche’ di violenza sessuale ed atti sessuali con minorenne (sentenza n. 265/2010); di omicidio volontario (sentenza n. 164/2011); di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (sentenza n. 231/2011), ovvero alla contraffazione di marchi o altri segni distintivi, ed alla importazione o detenzione di cose recanti segni contraffatti (sentenza n. 110/2012); di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nei casi di maggiore gravita’ (sentenza n. 331/2011); aggravati ai sensi del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 (sentenza n. 57/2013); di sequestro di persona a scopo di estorsione (sentenza n. 213/2013); di violenza sessuale di gruppo (sentenza n. 232/2013); di concorso esterno in associazione mafiosa (sentenza n. 48/2015).
I principi ispiratori delle varie pronunce appena ricordate, come pure la ratio sottesa alla nuova formulazione dell’articolo 275 c.p.p., comma 3, a seguito della L. n. 47 del 2015, si fondano proprio sulla valutazione delle peculiarita’ del delitto di cui all’articolo 416-bis c.p. rispetto a tutte le altre ipotesi criminose passate in rassegna, atteso che l’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice, si da giustificare su oggettiva base statistica la regola di esperienza secondo cui solo con la custodia in carcere e’ possibile troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosita’ (cosi’ la citata pronuncia del giudice delle leggi, n. 265 del 2010). Connotazioni analoghe, invece, non si rinvengono nelle altre fattispecie per cui operava la presunzione assoluta in parola, vuoi perche’ di regola monosoggettive, vuoi perche’ – qualora necessariamente plurisoggettive – qualificate solo dalla tipologia dei reati fine e non gia’ da particolari caratteristiche del vincolo associativo, cosi’ da abbracciare situazioni marcatamente eterogenee sotto il profilo considerato (v. le sentenze della Corte Costituzionale nn. 231 del 2011 e 110 del 2012); parimenti non assimilabili all’associazione di tipo mafioso stricto sensu sono stati considerati i reati commessi con metodo mafioso, oppure volti ad agevolare le associazioni ex articolo 416-bis, come pure i delitti di concorso esterno nelle predette associazioni, non presupponendo necessariamente rispetto al sodalizio un vincolo di appartenenza permanente (sentenza n. 57/2013) o di adesione permanente (sentenza n. 48/2015).
Il risultato e’ che, con l’attuale testo dell’articolo 275 codice di rito, comma 3, da intendersi recepimento e naturale epilogo dell’excursus compiuto dalla Corte Costituzionale, per il delitto di cui all’articolo 416-bis c.p. la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere (in via esclusiva, e pur sempre in caso di accertata insussistenza di esigenze cautelari) risulta mantenuta, unitamente soltanto alle ulteriori ipotesi associative previste dagli articoli 270 e 270-bis c.p.: titoli di reato, quelli appena evidenziati, espressamente menzionati dalla lettera della norma, senza richiami generici alle diverse disposizioni dettate al fine di disegnare le attribuzioni del P.M. distrettuale.
Un richiamo all’articolo 51 c.p.p., commi 3-bis e 3-quater e’ invece contemplato nell’articolo 275, comma 3, u.p., per individuare un’area di applicazione di un nuovo e diverso regime di doppia presunzione relativa; per i soggetti gravemente indiziati in ordine a tali ipotesi criminose, nonche’ altre (fra le quali rientrano anche quelle oggetto delle ricordate dichiarazioni di illegittimita’ costituzionale del regime previgente), la novella impone che sia applicata la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
1.2 Tanto precisato, deve ancor oggi essere ribadito che, nell’ipotesi in cui sussistano a carico di un soggetto gravi indizi di colpevolezza quanto ad un reato ex articolo 416-bis c.p. e la presunzione relativa di pericolosita’ non appaia superata da elementi indicativi dell’assenza di esigenze cautelari, il giudice e’ chiamato a compiere ex lege un apprezzamento vincolante di adeguatezza della sola custodia in carcere, senza che possa rilevare un eventuale grado non elevato delle esigenze medesime.
Il Tribunale di Catanzaro, senza confondere affatto i distinti profili di presunzione, ha affrontato entrambi i problemi sottesi ai due aspetti, argomentando congruamente sulla censurabilita’ delle determinazioni assunte con il provvedimento appellato in punto di ritenuta insussistenza di esigenze cautelari. In particolare, si palesa logica e lineare l’osservazione del Tribunale secondo cui sarebbe paradossale che siccome due dei maggiori rappresentanti dell’associazione hanno rescisso i propri legami con il gruppo criminale, anche le persone a loro legate, per cio’ solo, si dovrebbero ritenere sciolte dal vincolo associativo. Portata alle sue estreme conseguenze, l’argomentazione consentirebbe perfino – ed in maniera del tutto arbitraria – di ritenere sciolta per tutti gli accoliti l’associazione mafiosa, per il sol fatto che uno dei suoi capi abbia deciso di collaborare con la giustizia o che sia venuto meno per qualunque altra causa (anche il decesso). Ne’, peraltro, l’ordinanza oggetto di ricorso si sofferma sul solo dato della mancata dimostrazione positiva del recesso del (OMISSIS) dal sodalizio: se e’ vero che la presunzione relativa afferente la pericolosita’ sociale di un indagato per associazione mafiosa puo’ essere superata anche al cospetto di elementi indicativi di un suo irreversibile allontanamento di fatto dal contesto criminale (laddove, ad esempio, vi sia stato un radicale cambiamento di vita, ovvero l’inizio di un serio percorso di collaborazione con la giustizia) e’ altrettanto pacifico che – secondo il Tribunale di Catanzaro – cio’ non si registra nel caso di specie, non risultando neppure che l’apporto del ricorrente fosse stato meramente occasionale, e non potendo assumere rilievo decisivo, a riguardo, la sola circostanza di un’offerta di risarcimento alle vittime di una condotta estorsiva.
1.3 In ordine alle decisioni adottate nei confronti di alcuni coimputati, e’ necessario rilevare che la verifica della perdurante attualita’ di esigenze cautelari gia’ poste a fondamento della limitazione della liberta’ di piu’ soggetti non puo’ che essere calibrata sulla specifica situazione personale di ciascuno: e, qualora sul pericolo di commissione di nuovi reati della stessa specie possa incidere la presa d’atto dello stato di salute di un imputato o di altri fattori individualizzanti, ben potranno derivarne differenti determinazioni (deve escludersi, in particolare, che le condizioni di salute di un soggetto, relativamente al suo status libertatis, assumano rilievo solo qualora egli sia stato gia’ attinto da misure restrittive, e se ne debba valutare la compatibilita’ rispetto al mantenimento in vinculis).
Quanto al recente annullamento di altra ordinanza relativa alla posizione del (OMISSIS), si evince dallo stesso tenore dei motivi aggiunti qui depositati che in quel caso il primo giudice aveva ritenuto gia’ espiata la parte di pena relativa al reato associativo, ostativo agli arresti domiciliari, mentre il Tribunale adito ex articolo 310 c.p.p. aveva ribadito i principi della sola adeguatezza della custodia in carcere e dell’impossibilita’ di scissione del cumulo tra il reato ostativo (articolo 416-bis c.p., considerato meno grave) ed il reato non ostativo (estorsione aggravata). Nella fattispecie oggi sub judice, invece, il tema riguarda – ancora a monte – la sussistenza di esigenze cautelari, esclusa dal Gup ma confermata dal Tribunale, senza dover affrontare questioni di adeguatezza al caso concreto di misure rispetto a quella di maggior rigore.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.
Dal momento che alla presente decisione consegue l’esecuzione del provvedimento impugnato, la Cancelleria dovra’ curare gli adempimenti e le comunicazioni di cui all’articolo 28 disp. reg. c.p.p..
P.Q.M.

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