Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 22 novembre 2016, n. 49561

Ingenerare un grave e perdurante stato d’ansia fa scattare il reato di stalking

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 22 novembre 2016, n. 49561

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduar – rel. Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/09/2015 del GIP TRIBUNALE di MODENA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EDUARDO DE GREGORIO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dr. PASQUALE FIMIANI.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Gup presso il Tribunale di Modena ha prosciolto l’imputato ai sensi dell’articolo 425 c.p.p. per il delitto di cui all’articolo 612 bis c.p. nei confronti della donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale, per fatti da (OMISSIS).

1.Avverso la decisione ha proposto ricorso il PM per violazione della norma incriminatrice di cui all’art 612 bis c.p., e per manifesta illogicita’.

Sotto il primo profilo ha sostenuto il ricorrente che il Giudice aveva errato non valutando le aggressioni fisiche con lesioni compiute ai danni della parte lesa ai fini dell’idoneita’ degli atti a provocare l’evento dello stato d’ansia, in quanto non descritte nel capo di imputazione ed in conseguenza aveva giudicato inidonee allo scopo le minacce ed offese, per la loro occasionalita’. Per altro verso la motivazione sarebbe illogica avendo trascurato – con valutazione parcellizzata e quindi illegittima – il contesto di violenza latente in cui gli atti persecutori si’ erano realizzati che, al contrario, secondo gli insegnamenti di

questa Corte doveva essere tenuto in considerazione. All’odierna udienza il PG, dr. Fimiani, ha concluso per l’annullamento con rinvio ed il difensore dell’imputato ha concluso per il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.

1. La decisione appare resa in violazione dei poteri e dei compiti che la norma ex articolo 425 c.p.p. assegna al Giudice dell’udienza preliminare, nonche’ alla funzione di quest’ultima; nell’ambito della fase, invero – ed in coerenza con la funzione di filtro che la legge assegna all’udienza preliminare – al decidente spetta un discernimento prognostico di sostenibilita’ dell’accusa in giudizio, anche tramite la ragionevole previsione dei possibili sviluppi dibattimentali delle fonti di prova acquisite al processo, non dovendo, invece, impegnare il suo ragionamento decisorio sul tema dell’innocenza dell’imputato.

1.1 In proposito e’ utile ricordare l’orientamento di questa Corte di recente ribadito da due pronunce: Sez. 2, Sentenza n. 46145 del 05/11/2015 Cc. (dep. 20/11/2015) Rv. 265246: Attesa la funzione di “filtro” svolta dall’udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l’inutilita’ del dibattimento, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il proscioglimento deve essere esduso in tutti i casi in cui gli elementi acquisiti a carico si prestino a letture alternative o aperte, o comunque ad essere diversamente valutati in dibattimento, anche alla luce delle future acquisizioni probatorie).

In senso conforme, Sez. 5, Sentenza n. 26756 del 26/02/2016 Cc. (dep. 27/06/2016) Rv. 267189: Attesa la funzione di “filtro” svolta dall’udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l’inutilita’ del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il Gup, sulla base di una valutazione nel merito dei risultati probatori e di una propria ricostruzione alternativa del fatto, aveva prosciolto l’imputato, dirigente di ufficio tecnico comunale, dall’accusa relativa alla falsificazione dell’attestazione di cessazione dell’attivita’ di una ditta). Conforme Sez. 2, Sentenza n. 15942 del 07/04/2016 Cc. (dep. 18/04/2016) Rv. 266443.

2. Applicando i suddetti principi al caso in esame va constatato che il percorso argomentativo condotto dal Giudice di Modena ha operato un analitica disamina degli atti – querele della persona offesa, relazioni di servizio della PG, certificati medici, informazioni di persone a conoscenza dei fatti, interrogatorio dell’imputato – di cui ha riportato in larga parte i contenuti ed il decidente si e’ impegnato in un pieno giudizio sul merito degli stessi, operandone una valutazione approfondita ma resa secondo la logica, impropria rispetto alla fase, del Giudice del merito, cui e’ sottoposta il tema della colpevolezza o meno dell’imputato.

2.1 La sentenza impugnata, infatti, ha giudicato il contenuto informativo delle deposizioni della persona offesa insufficiente a dare pieno conto dell’integrazione dell’evento del perdurante e grave stato d’ansia del reato di stalking, osservando in proposito che dagli atti non sarebbe risultata alcuna seria minaccia formulata dall’imputato nei confronti dell’ex compagna. Anche la proposizione sull’evidente infondatezza della notitia criminis in mancanza di un compendio istruttorio serio a supporto dell’ipotesi accusatoria appare completamente disarmonica rispetto ai poteri del Giudice dell’udienza preliminare ed alla funzione di semplice filtro della stessa,per come ricavabili dalla legge processuale e dall’interpretazione datane da questa Corte. Viziato dal suindicato errore di prospettiva processuale risulta lo stesso giudizio circa l’esclusione della violenza fisica dal novero degli elementi di contesto valutabili ai fini dell’integrazione del reato.

2.2 Deve, infine osservarsi, l’intrinseca illogicita’ della decisione, che ha valutato l’impossibilita’ di futuri sviluppi dibattimentali, pur essendo fondata l’accusa su prove testimoniali, che appaiono fisiologicamente suscettibili di incrementi nel corso del processo.

Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Modena per nuovo esame.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 va disposto l’oscuramento delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena per nuovo esame. Oscuramento dati secondo legge

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