Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 21 febbraio 2017, n. 8362

 Ai fini della configurabilita? del reato degli atti persecutori anche il mutamento delle abitudini di vita, costituendo la stato d’ansia e il mutamento delle abitudini di vita eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 21 febbraio 2017, n. 8362

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo A. – Presidente

Dott. LAPALORCIA Grazia – rel. Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/04/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere LAPALORCIA GRAZIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del PERLA LORI che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) risponde, per effetto di doppia conforme di condanna (in secondo grado gli e’ stata concessa la sospensione condizionale della pena e revocata la misura di sicurezza), del reato di atti persecutori in danno della ex moglie separata (OMISSIS).

2. La responsabilita’ e’ stata affermata sulla base delle dichiarazioni di quest’ultima e di una serie di testi oculari oltre che di una operazione di PG che aveva portato all’arresto in flagranza dell’imputato e all’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento.

3. L’imputato ha proposto ricorso tramite il difensore in base a due motivi.

4. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione del fatto – e correlato vizio di motivazione – che sarebbe riconducibile alla previsione di cui all’articolo 660 c.p., per non essersi verificata alterazione delle abitudini di vita (cio’ secondo le stesse dichiarazioni della p.o., risultanti dal verbale allegato al ricorso da cui risulta che la predetta aveva continuato ad uscire da sola) che non puo’ essere integrata da un generico stato d’ansia, mentre sarebbero state poste in essere condotte moleste tipiche di uno scenario di separazione personale.

5. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione sono dedotti quanto al diniego di attenuanti generiche nonostante il riconosciuto stato d’incensuratezza sia stato valorizzato ai fini della sospensione condizionale della pena, e nonostante il comportamento tenuto successivamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.

2. Il primo motivo e’ la riedizione di doglianza gia’ formulata e motivatamente disattesa dalla corte territoriale osservando che la “terribile” ricostruzione delle minacce e vessazioni subite dalla p.o. (per circa un anno, come evidenziato dal primo giudice la cui motivazione integra quella della sentenza impugnata, si erano susseguiti pedinamenti, appostamenti nei pressi del luogo di lavoro, reiterate minacce alla donna di taglio della testa e di sbudellarla come un cane e ad un amico della stessa di morte se non l’avesse lasciata stare perche’ “roba sua”), fonte di continuo stato d’ansia e di timore per l’incolumita’ propria e dei familiari, era stata confermata da numerosi testi oculari, non essendo quindi essenziale, ai fini della configurabilita’ del reato, anche il mutamento delle abitudini di vita (peraltro risultante dalla sentenza di primo grado), che e’ poi l’unico evento del reato sul quale il ricorso si sofferma (allegando tra l’altro il verbale delle dichiarazioni della (OMISSIS) privo delle pagine da 24 a 28) senza confrontarsi con gli altri ritenuti in sentenza, pur riconoscendo che la relativa previsione e’ alternativa e tra l’altro confondendo il mutamento delle abitudini con lo stato d’ansia, che costituiscono appunto eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

3. Quanto al diniego di attenuanti generiche, la corte siciliana ha opportunamente valorizzato, con conseguente incensurabilita’ della relativa statuizione, il carattere opprimente ed invasivo della condotta persecutoria protrattasi per oltre un anno senza alcuna dimostrazione di resipiscenza, tale da aver determinato perfino l’applicazione di una misura cautelare.

4. In tal modo e’ stato adeguatamente assolto l’obbligo di motivazione di tale diniego, avendo il giudice di merito giustificato l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione senza essere tenuto ad esaminare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa.

5. Del tutto fuori fuoco, poi, il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale 183/2011 che si riferisce al caso del recidivo reiterato, senza contare che neppure e’ indicato il comportamento successivo al reato positivamente valorizzabile.

6. Seguono le statuizioni di cui all’articolo 616 c.p.p., determinandosi in Euro 2000 la somma che il ricorrente, essendo la causa di inammissibilita’ ascrivibile a sua colpa (Corte Cost. 186/2000), deve corrispondere alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende.

Dispone l’oscuramento dei dati identificativi.

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