Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 18 maggio 2016, n. 20703

Il giudice, che applichi una misura di sicurezza, ha il dovere di motivare sull’attuale pericolosità sociale del condannato, prendendo in considerazione non solo gli elementi di natura medico – psichiatrica ma tutte le circostanze di fatto indicate nell’art. 133 c.p., con riguardo alla gravità del reato ed agli altri parametri di cui alla predetta norma, per pervenire ad una valutazione globale circa la sua pericolosità, intesa come persistenza di una personalità orientata a compiere in futuro reati

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 18 maggio 2016, n. 20703

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2131/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del 13/01/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO;

Udito il Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catania ha parzialmente riformato la condanna nei confronti dell’imputato, rideterminando la pena di giustizia per il delitto di cui all’articolo 612 bis c.p., compiuto nel (OMISSIS); la decisione ha confermato la misura di sicurezza della liberta’ vigilata per due anni, dopo l’esecuzione della sentenza.

1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, lamentando col primo motivo la mancanza di motivazione circa la dedotta insussistenza dell’elemento psicologico del delitto; l’imputato, infatti, avrebbe avuto solo intenzione di convincere la moglie a non chiedere la separazione ed in seguito a riconquistarla, ne’ l’aveva mai ingiuriata o usato violenza verso di lei.

1.1Nel secondo motivo il ricorrente si e’ doluto della omessa motivazione circa l’applicazione della misura di sicurezza ed in ogni caso della sua immotivata applicazione in misura sensibilmente elevata rispetto al minimo. Sostiene il ricorrente che la Corte aveva motivato apoditticamente sulla necessita’ di conferma della misura di sicurezza, rilevando l’assenza di ogni resipiscenza mentre l’imputato aveva cessato da ogni condotta molesta ed aveva accettato una separazione consensuale, come dimostrato al processo d’Appello. Tale ragionevole comportamento denotava, altresi’, l’accettazione della fine del matrimonio ed il dissolvimento di un quadro clinico in precedenza evidenziato da perizia, che era stato fondamento della misura di sicurezza. La Corte, inoltre, aveva dato rilievo ai precedenti penali mentre il ricorrente ne avrebbe solo uno del 1995; infine la decisione impugnata non avrebbe risposto sulla censura specifica riguardante la durata eccesiva della misura di sicurezza, confermata in due anni.

All’odierna udienza il PG dr.ssa Filippi ha concluso per l’inammissibilita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato nei limiti di seguito precisati.

1. Quanto al primo motivo va osservato che il ricorso, tramite la censura circa la sussistenza dell’elemento psicologico del delitto, avvalorata nella rappresentazione difensiva dal richiamo alla storia personale dell’imputato e del suo rapporto di coniugio, prospetta critiche al pieno merito della decisione impugnata, come tali non considerabili in questa fase. In ogni caso va chiarito che la motivazione ha puntualmente dato atto delle condotte emergenti dagli atti consistite in pedinamenti sotto casa e fino al luogo di lavoro, minacce anche di morte, successive ad un antico rapporto contraddistinto anche da fasi di grave violenza personale dalle quali ha tratto, con motivazione logica ed incensurabile in questa fase, l’esistenza del dolo del delitto in capo all’imputato, consapevole non solo delle minacce portate alla persona offesa ma anche, per la loro reiterazione e gravita’, della loro idoneita’ a provocare gli eventi alternativamente previsti dall’articolo 612 bis c.p. per l’integrazione del delitto.

2. Deve,invece, accogliersi la censura riguardante l’omessa motivazione circa l’applicazione della misura di sicurezza e circa la sua commisurazione.

2.1 Va in proposito ribadito che sul giudice che applichi una misura di sicurezza incombe il dovere di motivare sull’attuale pericolosita’ sociale del condannato, prendendo in considerazione non solo gli elementi di natura medico-psichiatrica ma tutte le circostanze di fatto indicate nell’articolo 133 c.p., con riguardo alla gravita’ del reato ed agli altri parametri di cui alla predetta norma, per pervenire ad una valutazione globale circa la sua pericolosita’, intesa come persistenza di una personalita’ orientata a compiere in futuro reati. Sul punto cosi’ si e’ espressa, confermando un consolidato orientamento di questa Corte, Sez. 6, Sentenza n. 41677 del 30/09/2010 Ud. (dep. 25/11/2010) Rv. 248805 “Il giudice che ritenga di applicare una misura di sicurezza personale ha l’obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolosita’ sociale dell’imputato, mentre non e’ richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolosita’ sia ritenuta insussistente”.

2.2 Applicando tali principi al caso concreto va rilevato che nella specie la sentenza impugnata ha omesso la motivazione sul capo della misura di sicurezza, riguardo al quale doveva provvedere, limitandosi implicitamente a rispondere al motivo specifico di appello nella parte dedicata al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il passaggio motivazionale censurato opera un semplice e ripetitivo accenno alla gravita’ dei fatti, ai precedenti penali ed alla assenza di resipiscenza, senza prendere in esame le deduzioni ed allegazioni difensive, riguardanti il mutamento di atteggiamento dell’imputato nei confronti della moglie, desumibile dall’accettazione della separazione consensuale, ne’ il prospettato superamento del quadro clinico legato alla mancata accettazione della fine del rapporto matrimoniale.

2.3 La sentenza, pertanto, appare immotivata anche riguardo al criterio di giudizio, contenuto nell’articolo 133 c.p., dei comportamenti susseguenti al reato, che nella ponderazione complessiva dei parametri di riferimento, deve essere preso in considerazione. In proposito Sez. 1, Sentenza n. 24179 del 19/05/2010 Cc. (dep. 23/06/2010) Rv. 247986 “L’accertamento sull’attuale pericolosita’ sociale ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza implica la valutazione non solo della gravita’ del fatto-reato ma anche di fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l’espiazione della pena (quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall’eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali), o come il comportamento tenuto successivamente alla riacquistata liberta’”.

2.4 Del tutto mancante la risposta dei Giudici di Appello riguardo alla critica inerente la commisurazione della misura di sicurezza, confermata in due anni, e, quindi lontana dai minimi edittali, senza alcuna adeguata esplicazione.

La sentenza, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla misura di sicurezza.

3. Al giudizio di rinvio, essendo rigettate le censure sugli altri capi della sentenza, dovra’ provvedere il Tribunale di sorveglianza di Catania, poiche’, venuta meno la connessione con gli altri capi della sentenza, non v’e’ ragione per derogare alla competenza funzionale di tale organo. In proposito Sez. 2, Sentenza n. 45325 del 16/07/2013 Ud. (dep. 11/11/2013) Rv. 257492: “Il giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento delle sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza, anche in caso di omessa applicazione delle medesime, con rigetto dell’impugnazione contro i capi concernenti la pena, e’ devoluto al tribunale di sorveglianza e non al giudice d’appello. In senso conforme Sez. 1, n. 46544 del 08/11/2005 – dep. 20/12/2005, Maltese ed altro, Rv. 232854; Sez. 1, n. 18510 del 17/03/2010 – dep. 17/05/2010, Marchese e altri, Rv. 247201.

3.1 Il suddetto principio costituisce un’eccezione alla regola generale dell’articolo 623 c.p.p. che come chiaramente indicato dalla citata sentenza della Sez. 2 – prevede che, se e’ annullata una sentenza della Corte d’Appello, il rinvio e’ disposto ad altra sezione della stessa Corte d’Appello. La disposizione generale trova pero’ deroghe specifiche per il caso in cui siano annullati i capi della sentenza che riguardano statuizioni diverse da quelle penali.

Una prima deroga e’ prevista per l’annullamento della sentenza ai soli effetti civili (articolo 622 c.p.), nel qual caso il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Analoga deroga, in base all’orientamento giurisprudenziale sopracitato, puo’ ricavarsi dal combinato disposto dell’articolo 579 c.p.p., comma 2 e articolo 680 c.p.p., comma 2, nel caso in cui la impugnazione resti limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, anche nell’ipotesi in cui sia stata omessa qualsiasi decisione sul punto. In tali casi infatti e’ prevista una competenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza che viene derogata qualora la impugnazione riguardi anche capi della sentenza diversi da quelli con cui e’ applicata la misura di sicurezza, ma che torna al giudice naturale, e cioe’ al Tribunale di Sorveglianza, tutte le volte in cui la impugnazione resti limitata alle sole misure di sicurezza. Nel momento in cui la connessione con gli altri capi della sentenza viene meno, riguardando l’annullamento soltanto la omessa applicazione della misura di sicurezza, si deve ritenere priva di giustificazione la sottrazione del giudizio, anche in sede di rinvio, al proprio giudice naturale.

Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza va annullata limitatamente all’applicazione della misura di sicurezza e gli atti trasmessi al tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.

Nel resto il ricorso va rigettato.

A norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in materia di protezione dei dati personali va disposto l’oscuramento delle generalita’ e degli altri dati identificativi degli interessati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della misura di sicurezza e rinvia al tribunale di Sorveglianza di Catania.

Rigetta nel resto il ricorso. Dispone l’oscuramento delle generalita’ e degli altri dati identificativi degli interessati a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *