Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 18 maggio 2016, n. 20696.

Può configurarsi il concorso tra il reato di atti persecutori e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, giacché quest’ultimo certamente contempla un bene giuridico diverso, in quanto finalizzato a tutelare l’interesse dello Stato ad impedire che la privata violenza si sostituisca all’esercizio della funzione giurisdizionale in occasione dell’insorgere di una controversia. Infatti, ciò che caratterizza il reato di cui all’art. 393 cod. pen. è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato e la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico. Né può trascurarsi il fatto che, diversamente dal reato di cui all’art. 393 cod. pen., il delitto di atti persecutori è reato ad evento di danno

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

SENTENZA 18 maggio 2016, n.20696

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 27 marzo 2015 la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal G.U.P. presso il Tribunale della stessa città, con la quale R.A. era stato condannato per il delitto di cui all’art. 393 cod. pen. (così riqualificata l’originaria imputazione di tentata estorsione continuata, contestata al capo a) e per il delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen. in danno di B.D. .

Nell’imputazione di cui al capo a) era stato contestato al R. di avere reiteratamente minacciato B.D. e i suoi genitori di morte, nonché di rivelare al cognato della persona offesa, vedovo della sorella morta suicida, informazioni per agevolarlo in una causa civile; e ciò aveva fatto per costringere il B. a sottoscrivere un contratto discografico e a versargli una somma di denaro di denaro a titolo di restituzione di somme asseritamente spese per la produzione di materiale discografico.

Il reato di atti persecutori era stato contestato al capo b) nei seguenti termini: ‘… perché, con reiterate condotte, minacciava, ingiuriava e molestava B.D. (con il quale in precedenza era intercorso un rapporto di lavoro finalizzato a realizzare un video clip da proporre sul mercato discografico), in modo tale da cagionargli un fondato timore per l’incolumità propria e dei prossimi congiunti e da costringerlo a modificare le proprie abitudini di vita (era costretto a cambiare abitazione pur mantenendo la vecchia residenza anagrafica; aveva timore di girare per strada, di rispondere al telefono, di uscire dal luogo di lavoro in ora tarda)’.

Nella seconda parte dell’imputazione erano state quindi descritte specificatamente alcune condotte persecutorie.

L’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso articolato come segue.

2.1. Viene denunziata violazione di legge in relazione al ritenuto concorso dei reati di cui all’art. 393 e all’art. 612 bis cod. pen..

Il ricorrente contesta l’assunto della Corte territoriale che ha ritenuto che si fossero realizzati entrambi i delitti, in quanto le condotte poste in essere avrebbero causato diversi eventi. Sostiene, quindi, che ‘le condotte di minaccia e violenza sono assolutamente univoche nel raggiungere l’obiettivo proposto dall’imputato che è unicamente quello di ottenere il denaro speso inutilmente. Se poi queste condotte di minaccia e di violenza sono plurime ci sarà l’applicazione dell’art. 81 c.p. ma per ciò stesso non è possibile configurare un reato, lo stalking, che per la sua integrazione presuppone il dolo e quindi la volontà di incutere timore e perseguitare la vittima per fini diversi da quello del recupero del denaro’.

2.2. Con il secondo motivo viene denunziato il vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena.

In particolare il ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale nella parte in cui basa il negativo giudizio prognostico su dati fattuali antecedenti ai reati per cui si procede, che però non si sono tradotti in pendenze giudiziarie.

Si duole altresì del riferimento fatto alla violazione della prima misura cautelare del divieto di avvicinamento, mentre avrebbe trascurato la personalità dell’imputato, la mancanza di precedenti penali e il contesto socio familiare di cui fa parte.

Considerato in diritto

Il ricorso può essere accolto limitatamente alle doglianze proposte con il secondo dei motivi.

Infondato è invece il primo motivo, con il quale il ricorrente contesta la sussistenza degli elementi costitutivi dell’art. 612 bis cod. pen. e la possibilità nel caso di specie di configurarlo in concorso con il delitto di cui all’art. 393 cod. pen..

Giova in proposito premettere, in via generale, che con l’introduzione della fattispecie di cui all’art. 612 bis cod. pen. il legislatore ha voluto, prendendo spunto dalla disciplina di altri ordinamenti, colmare un vuoto di tutela ritenuto inaccettabile rispetto a condotte che, ancorché non violente, recano un apprezzabile turbamento nella vittima.

Il legislatore ha preso atto però che la violenza (declinata nelle diverse forme delle percosse, della violenza privata, delle lesioni personali, della violenza sessuale) spesso è l’esito di una pregressa condotta persecutoria; pertanto, mediante l’incriminazione degli atti persecutori si è inteso in qualche modo anticipare la tutela della libertà personale e dell’incolumità fisiopsichica attraverso l’incriminazione di condotte che, precedentemente, parevano sostanzialmente inoffensive e, dunque, non sussumibili in alcuna fattispecie penalmente rilevante o in fattispecie per così dire minori, quali la minaccia o la molestia alle persone.

È peraltro utile ricordare come, per il consolidato insegnamento di questa Corte, integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte tra quelle descritte dall’art. 612 bis cod.pen., come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (ex multis Sez. 5, n. 46331 del 5 giugno 2013, D. V., Rv. 257560). Invece, un solo episodio, per quanto grave e da solo anche capace, in linea teorica, di determinare il grave e persistente stato d’ansia e di paura che è indicato come l’evento naturalistico del reato, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma in esame, potendolo essere, invece, alla stregua di precetti diversi: e ciò in aderenza alla volontà del legislatore il quale, infatti, non ha lasciato spazio alla configurazione di una fattispecie solo ‘eventualmente’ abituale (Sez. 5, n. 48391 del 24/09/2014, C, Rv. 261024).

Il delitto, inoltre, è configurabile anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice. (Sez. 5, n. 33563 del 16/06/2015, B, Rv. 264356).

Trattandosi di reato abituale è la condotta nel suo complesso ad assumere rilevanza ed in tal senso l’essenza dell’incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici, bensì nella loro reiterazione, elemento che li cementa, identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo.

È dunque l’atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensività ed è per l’appunto alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell’evento richiesto per la sussistenza del reato. In tale ottica il fatto che tale evento si sia in ipotesi manifestato in più occasioni e a seguito della consumazione di singoli atti persecutori è non solo non discriminante, ma addirittura connaturato al fenomeno criminologico alla cui repressione la norma incriminatrice è finalizzata, giacché alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell’art. 612 bis cod. pen..

Indubbiamente l’evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice. (Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014, T, Rv. 262636).

Va detto, peraltro, che, ai fini della individuazione dell’evento cambiamento delle abitudini di vita (che – come si dirà più avanti si è verificato nel caso in esame), occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate. (Sez. 5, n. 24021 del 29/04/2014, G, Rv. 260580).

Infine si deve precisare che nel delitto di atti persecutori, che – come si è già detto – ha natura di reato abituale di evento, l’elemento soggettivo è integrato dal solo dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione (Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, P.M. in proc. A, Rv. 265230; Sez. 5, n. 20993 del 27/11/2012, Feola, Rv. 255436).

Va ulteriormente evidenziato in diritto che il reato di atti persecutori può concorrere con altre fattispecie di reato, che tutelano beni giuridici diversi da quello finalizzato alla protezione del singolo da comportamenti che ne condizionino pesantemente la vita e la tranquillità personale, procurando ansie, preoccupazioni e paure, ovvero costringendo a modificare comportamenti ed abitudini di vita (per questo, può dirsi che il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen. è rivolto alla tutela della persona nel suo insieme, piuttosto che della sola libertà morale). Partendo da tale assunto la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto configurabile il concorso tra il reato di violenza privata e quello di atti persecutori, proprio perché di tratta di reati che tutelano beni giuridici diversi, ‘in quanto l’art. 610 cod. pen. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione; mentre l’art. 612 bis cod. pen. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica – ed in definitiva della persona nel suo insieme – che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà’ (così Sez. 5, n. 2283 del 11/11/2014, C, Rv. 262727).

Così pure si è ritenuto che il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, può concorrere con quello di diffamazione anche quando la condotta diffamatoria costituisce una delle molestie costitutive del reato previsto dall’art. 612 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014, T, Rv. 262635).

Ed ancora, si è affermato che la contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen., che mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l’offesa alla quiete privata, integra fattispecie distinta, autonoma e concorrente rispetto al reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis cod. pen. in cui non viene assorbita per la diversità dei beni giuridici tutelati (Sez. 1, n. 19924 del 04/04/2014, Napolitano, Rv. 262254).

Ne deriva che può configurarsi anche il concorso tra il reato di atti persecutori e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, giacché quest’ultimo certamente contempla un bene giuridico diverso, in quanto finalizzato a tutelare l’interesse dello Stato ad impedire che la privata violenza si sostituisca all’esercizio della funzione giurisdizionale in occasione dell’insorgere di una controversia. Infatti, ciò che caratterizza il reato di cui all’art. 393 cod. pen. è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato e la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico (ex multis, Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, Angelotti, Rv. 263589).

Né può trascurarsi il fatto che, diversamente dal reato di cui all’art. 393 cod. pen., il delitto di atti persecutori è reato ad evento di danno (Sez. 5, n. 39519 del 05/06/2012, G., Rv. 254972).

Va ribadito, infine, che nel reato di ragion fattasi restano assorbiti solo quei fatti che, pur costituendo astrattamente per sé stessi reato, rappresentino elementi costitutivi o circostanze aggravanti del primo, come il danneggiamento nell’ipotesi di cui all’art. 392 cod. pen., ovvero la minaccia o le semplici percosse nell’ipotesi di cui all’articolo 393 cod. pen..

Ogni fatto che ecceda tali limiti non resta assorbito ma dà vita a responsabilità autonoma, determinando, eventualmente, un concorso di reati (Sez. 5, n. 12244 del 15/10/1980, Frau, Rv. 146729).

Fatte le suesposte precisazioni in diritto, risultano non fondate le censure alle sentenze dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata anche la fattispecie di ‘stalking’, in concorso con quella di cui all’art. 393 cod. pen.

Invero, alla luce della ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito (in relazione alla quale è inibito il sindacato di legittimità, se supportata da motivazione approfondita ed immune da vizi), si è accertato che l’imputato ha posto in essere per un lunghissimo arco temporale (dal gennaio 2009 al febbraio 2010) ‘la grave condotta minatoria, ricca anche di minacce di morte, dettagliatamente indicate nella sentenza di primo grado (vedi in particolare il messaggio 20 aprile 2009: qui al sud gli infami come te… Gli spacchiamo il culo… li ammazziamo), condotta che ha interessato non solo l’imputato, ma anche i membri della sua famiglia ed i suoi collaboratori di lavoro. Il comportamento violento ed aggressivo posto in essere dal R. (si richiama sul punto la sentenza di primo grado che ha dettagliatamente descritto le condotte minatoria dell’imputato) è connotato da una reiterazione tale, da assumere la valenza di una condotta persecutoria di B.D. e della sua famiglia, nonché dei suoi collaboratori” (pag. 3 della sentenza impugnata).

I giudici di merito hanno evidenziato che l’imputato, pur partendo da un’iniziale volontà di ottenere soldi dal B. (al fine di tutelare il diritto di restituzione di quanto a questi versato per la realizzazione di materiale discografico per il suo debutto nel mondo della canzone), aveva poi posto in essere un comportamento altamente persecutorio, estrinsecatosi in molestie gravi poste in essere nei confronti di tutte le persone che erano legate in qualche modo alla vittima.

Quindi nella sentenza impugnata, con ampi richiami a quella di primo grado, con motivazione approfondita ed immune da vizi, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità è ampiamente e logicamente argomentata, e di quelle di alcuni testi, si è evidenziato come i comportamenti posti in essere dall’imputato si inquadrano nella tipologia del c.d. staiking.

E in proposito va sottolineato come sia emerso dalle risultanze processuali che il B. , in conseguenza del comportamento persecutorio subito, era stato costretto a modificare le proprie abitudini di vita, sicché può ritenersi realizzato l’evento di danno del delitto di cui all’articolo 612 bis cod. pen..

Sotto altro profilo e alla luce delle emergenze probatorie valutate dai giudici di merito, non può apprezzarsi la fondatezza dell’assunto difensivo in ordine alla carenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 612 bis cod. pen., argomentato sulla circostanza che la finalità del R. fosse solo quella di far valere i propri diritti alla restituzione delle somme di denaro anticipate per il contratto discografico.

Si ribadisce che, trattandosi di reato abituale di evento, il dolo del delitto di atti persecutori è da ritenersi senz’altro unitario, esprimendo un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica; ma ciò non significa affatto che l’agente debba rappresentarsi e volere fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi, ben potendo il dolo realizzarsi in modo graduale ed avere ad oggetto la continuità nel complesso delle singole parti della condotta.

È peraltro sufficiente che emerga la volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

Anche su tale aspetto la motivazione delle sentenze di merito risulta logica e coerente, poiché evidenzia, ai fini della dimostrazione di tale consapevolezza, la straordinaria reiterazione delle molestie e delle minacce.

Fondato risulta il secondo motivo.

Per rigettare la richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale ha fatto riferimento alla violazione della misura cautelare che gli era stata imposta, alle modalità di commissione del reato e all’esistenza di un esposto per fatti analoghi presentato in danno dell’imputato da un terzo.

Non è stato però precisato se tale esposto si sia tradotto in un precedente giudiziario, circostanza che di per sé potrebbe essere negativamente valutata nell’ambito del giudizio prognostico da adottarsi (tra le tante, Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613).

Peraltro, la Corte territoriale ha omesso di motivare sulle altre circostanze favorevoli pure specificatamente rappresentate dalla difesa dell’imputato nell’atto di appello: lo stato di incensuratezza e il fatto che dopo l’aggravamento della misura cautelare il R. aveva ‘dato prova di ravvedimento, inviando sia al Pubblico Ministero che al GIP ampia lettera esplicativa del proprio stato d’animo di profonda prostrazione per aver subito un danno economico così rilevante da mutare la stabilità dell’intera famiglia e del patrimonio per sempre. In tale missiva, della cui sincerità non si dubita, il R. si è proposto l’abbandono di impeti nei confronti del B. ed anche per questo ha meritato dapprima gli arresti domiciliari e poi la libertà, prima ancora dello svolgimento del processo di primo grado’ (pag. 6 e 7 dell’atto di appello).

I giudici di secondo grado avevano obbligo di pronunciarsi, a fronte di una esplicita e circostanziata richiesta di verifica sollecitata dall’appellante sull’applicabilità della sospensione condizionale, richiesta idonea a focalizzare – per la sua specificità – un punto della decisione di primo grado attinto da impugnazione e meritevole di una puntuale risposta.

Deve, quindi, affermarsi il principio di diritto secondo cui, fatta salva l’ipotesi della palese non concedibilità del beneficio per immanente assenza dei presupposti di legge, risulta carente la motivazione della sentenza quando nell’atto impugnatorio sia stata esplicitamente sollecitata (in termini, beninteso, non generici o sorretti da mere formule di stile) una verifica sull’applicabilità del ridetto beneficio, con indicazione specifica dei profili da valutare positivamente nell’ambito del giudizio prognostico.

Dagli enunciati rilievi consegue che gli atti vanno rimessi, previo annullamento in parte qua della sentenza impugnata, ai giudici di appello, affinché valutino, con giudizio anche di fatto non surrogabile in questa sede, la concedibilità o meno all’imputato del beneficio richiesto, motivando espressamente sui profili indicati dal ricorrente.

Trattandosi di annullamento parziale della sentenza afferente a statuizioni diverse da quelle sottese alla responsabilità del ricorrente, la decisione sulla condanna diviene irrevocabile con la presente sentenza di legittimità, con effetti preclusivi per il giudice del rinvio della declaratoria di eventuali sopravvenienti cause estintive del reato.

Si impone l’applicazione dell’art. 52 d.lgs 195/03.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto del diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs 195/03 in quanto disposto d’ufficio.

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