Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 18 gennaio 2017, n. 2507

In tema di diffamazione, l’esimente di cui all’art. 598 cod. pen., in base al quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi all’autorità giudiziaria, costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall’art. 51 cod. pen. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) ed è applicabile anche alle offese contenute nell’atto di citazione, sempre che le stesse riguardino l’oggetto della causa in modo diretto ed immediato. Deve essere esclusa, al contrario, la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità, o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l’interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell’argomentazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 18 gennaio 2017, n. 2507

Ritenuto in fatto

1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Salerno in data 4.3.2014 nei confronti del predetto imputato per il reato di cui all’art. 595, cod. pen..
Avverso la predetta sentenza ricorre, ai soli effetti civili, la costituita parte civile, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a due ragioni di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. e, cod. proc. pen., nullità della sentenza impugnata per omissione e contraddittorietà della motivazione e illegittimità della motivazione per relationem. Osserva la difesa del ricorrente che la Corte distrettuale aveva recepito integralmente ed acriticamente la motivazione già resa dal giudice di prima istanza attraverso la tecnica della motivazione per relationem, di cui, tuttavia, nel caso di specie non ricorrevano i presupposti di legittima applicazione, atteso che la Corte distrettuale, da un lato, si era distaccata in modo contraddittorio dalla motivazione resa dal primo giudice, affermando che le dichiarazioni rese dall’imputato non erano oggettivamente offensive della reputazione della persona offesa (mentre il primo giudice aveva affermato esattamente il contrario, scriminando, poi, la condotta offensiva ai sensi dell’art. 598 cod. pen.), e che, dall’altro, la motivazione non aveva comunque risposto alle specifiche censure sollevate con i motivi di gravame, così venendo meno gravemente all’obbligo motivatorio previsto dall’art. 125 del codice di rito, del quale pertanto si deduceva la violazione; osserva, pertanto, che mancava già il primo presupposto applicativo per affermare la legittimità della motivazione per relationem, e cioè il requisito della piena cognizione da parte del giudice d’appello del contenuto e delle rationes decidendi della motivazione alla quale si fa riferimento in termini relazionali per motivare la decisione del giudice di seconda istanza. Ne deduce, pertanto, la difesa del ricorrente l’omissione integrale di una motivazione adeguata contenuta nella sentenza qui impugnata.
1.2 Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. b, cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 598 cod. pen. in relazione all’art. 595, medesimo codice, e l’insussistenza dei presupposti applicativi della esimente prevista dalla norma per prima citata.
Osserva la parte ricorrente che, in realtà, l’esimente della cd. immunità giudiziale di cui al predetto art. 598 cod. pen. ricorre allorquando sia accertabile un rapporto tra le offese e l’esercizio del diritto di difesa; che, pertanto, le espressioni ingiuriose devono riguardare, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia ed avere invero rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata, e ciò esclusivamente per l’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito; che l’esercizio di tale diritto di difesa non può tuttavia legittimare, anche in relazione all’esimente in parola, il soggetto che lo esercita a rivolgere offese gratuite e infondate, con il solo intento di denigrare la persona offesa; che, pertanto, non ricorre l’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. allorquando le offese risultino non essere pertinenti e si risolvano pertanto solo in giudizi apodittici sulla persona offesa; che, al di là di quest’ultime considerazioni – in base alle quali si riteneva inapplicabile al caso di specie la speciale esimente di cui all’art. 598 cod. pen. -, non ricorreva neanche il rispetto del canone formale della cd. continenza, essendo le espressioni usate dal C. tali da trasmodare tale limite formale per essere state le stesse pronunciate in modo pretestuosamente denigratorio e sovrabbondanti rispetto al fine per cui sono state pronunciate.

Considerato in diritto

2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 Già il primo motivo si presenta inammissibile in ragione della sua evidente genericità.
La parte ricorrente deduce, invero, l’illegittimità della motivazione per relationem utilizzata dalla Corte distrettuale nella sua argomentazione.
2.1.1 Sul punto, è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è legittima la motivazione “per relationem” della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell’atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014 – dep. 13/05/2014, Bruno e altri, Rv. 25992901).
Ne consegue che nel giudizio di appello, è consentita la motivazione “per relationem” alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall’appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass., Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013 – dep. 18/07/2013, Autieri e altri, Rv. 25705601; Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008 – dep. 14/10/2008, Raso e altri, Rv. 24106201).
2.1.2 Ne consegue che non si può sic et simpliciter censurare la motivazione impugnata per l’utilizzo della tecnica argomentativa della motivazione per relationem, se son si precisa in modo puntuale ove il giudice dell’impugnazione sia venuto meno ai suoi obblighi motivatori, non rispondendo ad una specifica doglianza sollevata dal ricorrente con il mezzo del gravame, pena la genericità e la inammissibilità, dunque, della doglianza così sollevata in Cassazione, e ciò soprattutto nelle fattispecie processuali ove, come nel caso di specie, la Corte di merito abbia, comunque, fornito una adeguata risposta argomentativa alle censure sollevate dalla parte ricorrente.
Orbene, non può esimersi questa Corte dall’osservare che, in realtà, il giudice di appello, sebbene succintamente, ha fornito una risposta ragionata e condivisibile sia in ordine all’applicabilità al caso di specie della esimente speciale di cui all’art. 598 cod. pen. evidenziando che vi era un nesso relazionale tra le frasi offensive e l’esercizio del diritto di difesa – sia in ordine alle ulteriori doglianze sollevate, anche in questa sede, dalla parte ricorrente.
3. Il secondo motivo di ricorso è invece manifestamente infondato.
Ed invero, non è in alcun modo rintracciabile la dedotta violazione di legge. La Corte distrettuale ha fatto buon governo dei principi esegetici affermati da questa Corte per ritenere sussistente l’invocata esimente.
3.1 Sul punto, occorre ricordare che in tema di delitti contro l’onore, perché possa ricorrere la scriminante prevista dall’art. 598 cod.pen. (relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria od amministrativa), è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l’accoglimento della domanda proposta. Pertanto, da un lato, deve ritenersi invalicabile il vincolo della rilevanza della offesa in ordine all’oggetto della controversia, dall’altro, deve ritenersi non possa sussistere alcun diritto ad offendere persone che, essendo estranee e non collegate in modo diretto alla domanda proposta al giudice, non possono assumere alcun ruolo nel procedimento (Cass., Sez. 5, n. 12057 del 23/09/1998 – dep. 21/11/1998, Lamendola A, Rv. 21435401).
3.1.1 È stato anche affermato, in subiecta materia, che in tema di diffamazione, l’esimente di cui all’art. 598 cod. pen., in base al quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi all’autorità giudiziaria, costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall’art. 51 cod. pen. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) ed è applicabile anche alle offese contenute nell’atto di citazione, sempre che le stesse riguardino l’oggetto della causa in modo diretto ed immediato. Deve essere esclusa, al contrario, la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità, o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l’interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell’argomentazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 40452 del 21/09/2004 Ud. (dep. 15/10/2004) Rv. 230063).
3.1.2 In conclusione, può dunque affermarsi che l’applicabilità della scriminante di cui all’art. 598, comma primo, cod. pen., presuppone che le espressioni offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia, rilevino ai fini delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata e siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all’autorità giudiziaria (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 14201 del 06/02/2009 Ud. (dep. 31/03/2009) Rv. 243832).
3.1.3 Peraltro, occorre ulteriormente puntualizzare che, l’art. 598 cod. pen., nella parte in cui prevede il risarcimento del danno per le frasi offensive che “concernono” l’oggetto della causa, va inteso come riferibile a quelle offese che, pur non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa, ed esso si pone in contraddizione solo apparente rispetto all’art. 89 cod. proc. civ., che dispone il risarcimento soltanto per le frasi offensive che “non riguardano” l’oggetto della causa. Quest’ultima norma va infatti intesa come riferibile alle offese non necessarie alla difesa, sebbene ad essa non estranee (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6701 del 08/02/2006 Ud. (dep. 22/02/2006) Rv. 234007).
3.2 Tutto ciò premesso, osserva la Corte come, nel caso di specie, il giudice di appello abbia correttamente applicato l’esimente della cd. immunità giudiziale, con ciò non incorrendo nella denunziata violazione di legge.
Ed invero, la Corte di merito, come del resto anche il giudice di prima istanza, ha correttamente spiegato che le due frasi offensive oggetto della iniziale contestazione penale, e cioè quella relativa alla “trasformazione del tribunale in luogo di dibattito politico” e quella relativa alla presentazione da parte dell’Avv. A. di molteplici querele nei confronti dell’imputato – si inquadravano nel contesto di un altro processo per diffamazione nei confronti di un Consigliere regionale campano (D.S. ) e, dunque, si contestualizzano proprio nell’ambito di una contesa politica amministrativa in cui la parte offesa aveva più volte denunziato l’imputato. Ne discende che non può non affermarsi che vi fosse un collegamento tra le due frasi pronunciate, nel corso di spontanee dichiarazioni rese dall’imputato in dibattimento, ed il thema decidendum della causa per diffamazione, come correttamente ritenuto anche dalla Corte distrettuale.
Detto altrimenti, le espressioni utilizzate dall’imputato concernevano, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia ed avevano una evidente rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno delle sue tesi difensive, così legittimando l’applicazione della esimente in discussione.
4. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 2.000, nonché al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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