Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 18 agosto 2016, n. 35018

Ai fini dell’integrazione del delitto in discorso – che ha natura di reato di pericolo – è necessario che la minaccia – da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto – sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto. Di conseguenza, risponde del reato di minaccia grave un insegnante che minacci un suo allievo con un coltello dicendogli “stai zitto o ti squarcio” anche se le circostanze del fatto e la reazione dell’insegnante successiva al fatto possano aver in qualche modo ridimensionato la gravità del fatto e dato allo stesso una connotazione scherzosa

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 18 agosto 2016, n. 35018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. LAPALORCIA Grazia – rel. Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12 maggio 2015 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 3 maggio 2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. LAPALORCIA GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSSI Angelo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore Avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile, con doppia sentenza conforme, del reato di minaccia di morte (stai zitto o di squarcio) mediante uso di un coltello a serramanico in danno di (OMISSIS), allievo della scuola media in cui l’imputato insegnava. Il fatto era avvenuto perche’ il ragazzo disturbava durante l’interrogazione di una compagna di classe.
2. Tra le ricostruzioni della p.o. e quella del (OMISSIS), il quale aveva riferito da un lato di non aver detto ti squarcio, ma ti sguincio, dall’altro che la sua reazione di estrarre il coltello, sollecitata dall’alunno, era stata di tipo scherzoso sicche’ nessuno si era spaventato e la cosa si era risolta in una risata generale, i giudici di merito privilegiavano la prima, tanto sulle parole pronunciate dall’insegnante confermate dagli altri allievi e dalla dirigente scolastica alla quale l’episodio era stato riportato, quanto sul fatto che il (OMISSIS) si era spaventato informando subito dell’accaduto la preside.
3. Con il ricorso l’imputato deduce con due distinti motivi violazione di legge e vizio di motivazione. Sotto il primo profilo non si sarebbe tenuto conto degli argomenti prospettati con l’atto di appello in ordine all’inoffensivita’ della condotta (la frase pronunciata era diversa da quella ritenuta e comunque scherzosa) e in ordine al fatto che il coltello era stato mostrato non contemporaneamente, ma dopo la richiesta dell’alunno, per nulla intimorito.
4. Sotto il secondo profilo il ricorrente osserva che la sentenza e’ carente ed illogica laddove attribuisce credibilita’ assoluta alla p.o. benche’ i compagni avessero prospettato una diversa ricostruzione dell’accaduto e non tiene conto degli elementi a favore dell’imputato (la risata della classe che aveva posto fine allo scambio verbale tra docente ed alunno e l’univoca percezione dell’atteggiamento non pericoloso del (OMISSIS)).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile in quanto reitera questioni gia’ prospettate e disattese dai giudici di merito senza vizi logico-giuridici.
2. Infatti la questione dell’applicazione dell’articolo 612 c.p. e dell’idoneita’ intimidatrice della condotta dell’imputato e’ stata correttamente affrontata e motivatamente risolta in senso positivo dai giudici di merito traendo argomenti dalle dichiarazioni della p.o. confermate da quelle, convergenti, degli altri ragazzi presenti e riscontrate da quelle, de relato, della dirigente scolastica, secondo le quali l’insegnante, infastidito (a suo stesso dire seccat’) dal comportamento del (OMISSIS) durante l’interrogazione di una compagna, gli aveva detto ti squarcio e poi, quando il ragazzo gli aveva risposto se ha il coltello lo faccia, aveva estratto il coltello, lo aveva aperto ed esibito all’allievo.
3. A fronte di tale ricostruzione che, come ritenuto in sentenza senza vizi logici, da’ conto di una minaccia seria che aveva spaventato il ragazzo, resta disancorato dal dato processuale l’assunto difensivo che i compagni di classe avrebbero fornito una versione diversa e che non si sarebbe tenuto conto del tono scherzoso e del clima goliardico in cui l’imputato, sollecito dal (OMISSIS), aveva estratto ed esibito il coltello (elementi che sembrano oggetto soltanto di dichiarazioni del (OMISSIS) stesso in sede di esame), risolvendosi nella prospettazione di una interpretazione alternativa del risultato della prova non consentita in questa sede.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso seguono le statuizioni previste dall’articolo 616 c.p.p., con determinazione in Euro 1000, non essendo il gravame esente da profili di colpa e tenuto conto della natura delle ragioni di doglianza, 4(la somma da corrispondere alla cassa ammende.
P.Q.M.

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