Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 16 marzo 2017, n. 12779

Falso ideologico in atto pubblico per chi dichiara che alla guida c’era un’altra persona per evitare di perdere i punti nella patente

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 16 marzo 2017, n. 12779

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – rel. Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/11/2015 della Corte d’Appello di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LOY Francesca, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia del 07/10/2014, veniva confermata l’affermazione di responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 483 c.p., commesso in (OMISSIS). La sentenza di primo grado era riformata, in accoglimento dell’appello del Procuratore generale territoriale, con l’esclusione delle attenuanti generiche e la conseguente rideterminazione della pena.

L’imputazione era relativa alla dichiarazione trasmessa dalla (OMISSIS) e dal padre (OMISSIS) alla Polizia municipale di Monfalcone, nella quale si affermava, in relazione al verbale di contravvenzione elevato il 06/06/2011 nei confronti del conducente dell’autovettura intestata alla (OMISSIS) per aver guidato la stessa utilizzando un telefono cellulare, che alla guida del veicolo vi era nell’occasione il (OMISSIS); affermazione ritenuta dai giudici di merito falsa in base a quanto riferito dal verbalizzante della contravvenzione, per il quale la persona che si trovava alla guida dell’autovettura con il telefono cellulare in mano era una donna.

L’imputato ricorrente deduce:

1. nullita’ della sentenza impugnata per mancata traduzione della stessa nella lingua dell’imputata;

2. violazione di legge sull’affermazione di responsabilita’; la dichiarazione di cui all’imputazione non costituirebbe atto pubblico; non vi sarebbe prova dell’intento dell’imputata di trarre in inganno l’organo accertatore, tenuto conto della possibilita’ di incomprensioni linguistiche;

3. vizio motivazionale sulla ravvisabilita’ della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto; sulla relativa richiesta della difesa non vi era motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti sull’eccezione di nullita’ della sentenza impugnata, per mancata traduzione della stessa nella lingua dell’imputata, sono inammissibili.

Il ricorso e’ in primo luogo generico, in quanto dal tenore letterale dello stesso non e’ per il vero dato comprendere se la sentenza, della quale si lamenta la mancata traduzione, sia quella di primo grado o quella di appello. Ma le censure della ricorrente sono in ogni caso manifestamente infondate laddove la mancata traduzione della sentenza non determina nullita’ del successivo giudizio di impugnazione, ma unicamente la decorrenza del termine per la proposizione del gravame dal momento in cui la motivazione tradotta sia stata posta a disposizione dell’imputato, integrando la traduzione una condizione di efficacia e non di validita’ dell’atto (Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, Zhou, Rv. 266444; Sez. 3, n. 3859 del 18/11/2015, dep. 2016, Omaruyi, Rv. 266086; Sez. 1, n. 23608 del 11/02/2014, Wang, Rv. 259732). Nel caso di specie, l’avvenuta impugnazione della sentenza di primo grado, come di quella di appello, esclude la rilevanza della diversa decorrenza di cui sopra (Sez. 3, n. 41834 del 18/09/2015, Egbobawaye Festus, Rv. 265100); ne’ la ricorrente indica il concreto pregiudizio che l’omessa traduzione avrebbe determinato a questo punto, tanto integrando ulteriore profilo di genericita’ del ricorso (Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015, Astorga, Rv. 265521).

2. Anche i motivi dedotti sull’affermazione di responsabilita’ dell’imputata sono inammissibili.

Le censure relative alla configurabilita’ del reato sono manifestamente infondate rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, per i quali il delitto di cui all’articolo 483 c.p., sussiste allorche’ la dichiarazione del privato sia trasfusa in un atto pubblico destinato a provare la verita’ dei fatti attestati, il che avviene quando la legge obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti al documento nel quale la dichiarazione e’ inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez. 5, n. 39215 del 04/06/2015, Cremonese, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 02/04/2014, Scalici, Rv. 259883); tali essendo i caratteri della situazione esaminata, nella quale la dichiarazione sull’identita’ del conducente produce l’effetto di individuare il soggetto destinatario della sanzione amministrativa concludendo correttamente il relativo procedimento (come si e’ ritenuto per il caso similare della falsa dichiarazione di smarrimento della patente di guida, costituente presupposto necessario per attivare la procedura di rilascio del duplicato del documento, v. Sez. 6, n. 17381 del 08/03/2016, Catalano, Rv. 266740).

Il ricorso e’ altresi’ generico, oltre che articolato in valutazioni di merito, nella denunciata carenza di prova sulla consapevolezza dell’imputata di trarre in inganno l’ufficio accertatore, oggetto di ampia motivazione nella sentenza impugnata con riguardo all’intento della (OMISSIS) di attribuire al padre la decurtazione dei punti sulla patente, in conseguenza dell’infrazione, ed all’impossibilita’ di ricondurre la vicenda ad un equivoco provocato da incomprensioni linguistiche, in considerazione dello scambio verbale avvenuto fra la conducente del veicolo e il verbalizzante il giorno del fatto, all’esito del quale la prima chiedeva espressamente che la violazione non le venisse immediatamente contestata, cosi’ consentendo la successiva dichiarazione.

3. Sono invece infondati i motivi dedotti sulla ravvisabilita’ della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto.

La motivazione della sentenza impugnata non contiene per il vero un esplicito riferimento in proposito. Dalla complessiva argomentazione della stessa e’ tuttavia ricavabile un’implicita giustificazione del disconoscimento della causa di non punibilita’, in particolare nei richiami a fini sanzionatori alla gravita’ del fatto, ai precedenti penali dell’imputata ed alla sfrontatezza dalla stessa mostrata a fronte dell’accertamento di cui al verbale, nel quale si dava atto del sesso femminile del conducente dell’autovettura; il che costituisce risposta adeguata ad una richiesta difensiva, formulata nel corso delle conclusioni all’esito del giudizio di appello, non riferita ad alcun elemento specifico, e riproposta nel ricorso con il mero richiamo ai dati normativi della tenuita’ e dell’occasionalita’ del fatto.

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *