Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 16 agosto 2016, n. 34892

Ai fini della configurazione del reato di violazione di domicilio, il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa d’abitazione, comprendendo ogni altro luogo che, pur non essendo destinato a casa di abitazione, venga usato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di una attività personale rientrante nella larga accezione di libertà domestica (fattispecie in cui il reato è stato ravvisato con riguardo a una baracca agricola).

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 16 agosto 2016, n. 34892

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere
Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/04/2014 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. PEZZULLO ROSA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BIRRITTERI LUIGI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, avv.to (OMISSIS) che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso anche a quelli aggiunti evidenziando la non rilevanza penale della condotta e, comunque, la prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15.5.2014 la Corte di Appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Lanciano, Sezione distaccata di Atessa, del 12.10.2012, con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione per il reato di all’articolo 614 c.p., per essersi introdotto nell’abitazione di (OMISSIS) (condivisa con altri parenti), in (OMISSIS), alla (OMISSIS), contro la volonta’ espressa della predetta e della madre della (OMISSIS), manifestata attraverso una comunicazione scritta, accompagnata da una comunicazione orale.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con i quali lamenta:
– con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), e) e c), in relazione all’articolo 614 c.p., per l’irrilevanza penale della condotta in relazione all’articolo 42 c.p., comma 2 e articolo 43 c.p., per difetto dell’elemento soggettivo del reato e per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilita’, in relazione agli articoli 191 e 195 c.p.p.; i giudici d’appello hanno premesso che “la condotta contestata concerne esclusivamente il periodo successivo alla comunicazione scritta, accompagnata dalla comunicazione orale, inviata in data 8.5.2005 dalla querelante e dalla di lei madre al prevenuto”, limitandosi a precisare, poi, che l’autorizzazione ad occupare e risiedere nello stabile di (OMISSIS) sarebbe stata revocata a maggio 2005, con “comunicazione” inviata in forma scritta dalla nonna dell’imputato, che, in precedenza, con la medesima forma, aveva invece autorizzato il nipote ad occupare – l’immobile di sua proprieta’; a tale comunicazione scritta si sarebbe accompagnata anche una diffida verbale della madre (querelante) al figlio, con modalita’ non meglio precisate in motivazione; tuttavia, all’imputato non e’ mai pervenuta alcuna comunicazione scritta e/o orale di revoca del placet prestatogli dalla nonna ad occupare l’immobile in questione, ne’ nel corso dell’anno 2005, ne’ in seguito, prima o dopo l’atto di querela della madre, che viceversa risale al luglio 2006; non vi e’, infatti, agli atti alcuna prova della spedizione della missiva dell’8.5.2005 recante la revoca dell’autorizzazione scritta 5.5.2004, ne’ soprattutto alcuna prova della ricezione della medesima da parte dell’imputato, come non vi e’ prova che la querelante abbia diffidato suo figlio dal permanere nella casa in cui, tempo prima, aveva preso a dimorare stabilmente con l’autorizzazione della nonna; la querelante, infatti, non si era rivolta direttamente al figlio, ma si era avvalsa di parenti, cosi’ come poi aveva appreso dagli stessi parenti di (OMISSIS) che il figlio aveva “sfondato la porta.. spiombato il contatore della luce… preso possesso della casa…”; tanto, vale non soltanto ad escludere l’elemento oggettivo del reato, per non essersi l’imputato introdotto vim et dam con l’inganno e meno che mai contro la volonta’ espressa o tacita di chi era titolare dello ius excludendi, ma anche per escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, inteso come piena rappresentazione che la propria condotta fosse contraria alla volonta’ degli aventi titolo ad impedirgli l’uso del fabbricato; peraltro, la motivazione della sentenza impugnata e’ manifestamente carente e contraddittoria anche con riguardo alla corretta qualificazione giuridica del fatto: la sentenza, infatti, prima riconosce che l’imputato aveva preso legittimamente possesso del fabbricato nel 2004, in virtu’ di un titolo qualificabile come comodato gratuito da parte della comproprietaria (OMISSIS), poi qualifica la sua condotta successiva al 8.5.2005 come illecita e rilevante, per essersi l’imputato “trattenuto” nel fabbricato contro la volonta’ espressa di chi poteva escluderlo (non solo la madre, ma anche la nonna che precedentemente lo aveva autorizzato); la condotta del ricorrente, per quanto illegittima sotto il profilo civilistico – avendo egli disposto di un bene senza averne titolo giuridico e ben potendo il comodante richiedere la restituzione del bene in ogni momento – non e’ illecita, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 614 c.p., comma 2 e la sua permanenza nello stabile doveva dal Giudice essere valutata alla stregua di un mero illecito civile, ossia un’occupazione sine titulo; del resto, che la condotta del ricorrente non fosse punibile ex articolo 614 c.p., comma 2 lo conferma il fatto che trattasi nella fattispecie di un fabbricato disabitato e fatiscente, sulle montagne di (OMISSIS), di cui erano addirittura disattive le utenze civili e di cui non facevano alcun uso, ne’ la querelante (OMISSIS), ne’ la madre (OMISSIS), la prima residente in (OMISSIS) e l’altra a (OMISSIS), ne’ gli altri comproprietari; non era, in altre parole, un fabbricato qualificabile come “abitazione altrui o “luogo di privata dimora” o “appartenenze di essi”, cosi’ come richiamati dalla norma di cui all’articolo 614 c.p., meno che mai facenti capo alla (OMISSIS) querelante, dovendosi intendere come tali i luoghi in cui la persona offesa risiede o dimora stabilmente, perche’ destinato ad abitazione domestica ed al riposo notturno, come tale effettivamente fruito dall’avente diritto, purche’ tale impiego ed uso sia attuale e concreto; non cosi’ nel caso di specie, perche’ il fabbricato occupato dal ricorrente (una baracca per stessa definizione della querelante), era si’ chiuso prima della sua presa di possesso nel 2004, ma era anche totalmente disabitato, da tempo (anni se non lustri) e come tale non era ne’ abitazione, ne’ luogo di privata dimora della querelante medesima, che da sempre abita in (OMISSIS), dove vive e lavora, facendo ritorno al paese di origine ((OMISSIS)) solo in rare occasioni e, comunque, senza mai soggiornare in quella baracca;
– con il secondo motivo la ricorrenza del vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), avendo la Corte di Appello erroneamente motivato e deciso anche in merito alla ritenuta procedibilita’ dell’azione penale, laddove ha ritenuto tempestiva la querela sporta dalla madre (OMISSIS); invero, a prescindere da ogni considerazione in merito alla mancata presentazione di analoga querela da parte di ogni altro comproprietario (in primis della (OMISSIS)), la querela della (OMISSIS) e’ stata sporta nel giugno 2006, mesi e mesi dopo il trasloco dell’imputato in quello stabile, avvenuta nell’estate di due anni prima (2004); in ogni caso, erra in modo manifesto la Corte territoriale, laddove afferma che la (OMISSIS) seppe dell’occupazione abusiva solo qualche tempo prima della querela, avendo la stessa querelante dichiarato che il figlio prese possesso dell’immobile prima dell’autorizzazione della nonna; dal che discende la tardivita’ della querela, a nulla rilevando quanto precisato dalla p.o. e cioe’ che la sua querela (giugno 2006) fa seguito ad un periodo in cui il figlio dimorava altrove per lavoro ed al ritorno presso la “baracca” di (OMISSIS).
3. L’imputato a mezzo del suo difensore di fiducia, in data 3.2.2016, ha depositato motivi nuovi, con i quali ha dedotto la non punibilita’ del fatto per particolare tenuita’ ex articolo 131 bis c.p.; inoltre, lamenta la mancata concessione delle circostanza attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza con la recidiva ex articolo 99 c.p., comma 4 ed il vizio di motivazione, avendo lo stesso giudice di prime cure rilevato la minima offensivita’ della condotta; la mancata declaratoria della prescrizione essendo il reato estinto per decorso del termine di cui al combinato disposto dall’articolo 157 c.p., comma 4 e articolo 161 c.p., comma 2, in relazione all’articolo 99 c.p., comma 4.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.
1. Va in primo luogo rilevato che i motivi nuovi proposti dall’imputato ex articolo 585 c.p.p., comma 4 sono inammissibili, atteso che essi non sono inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione gia’ investiti dall’impugnazione principale. Giova in proposito richiamare i principi piu’ volte affermati da questa Corte, secondo cui e’ necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013). Nella fattispecie, le doglianze relative all’applicabilita’ della causa di esclusione di punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p. e quelle relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche che avrebbero potuto essere proposte con il ricorso principale non hanno alcun aggancio con il ricorso principale, tutto incentrato sulla configurabilita’ del reato e sulla condizione di procedibilita’. In ogni caso, neppure potrebbe farsi luogo all’applicazione dell’ipotesi di cui all’articolo 131 bis c.p., esclusa nell’ipotesi di comportamenti “abituali”, atteso che nei confronti dell’imputato risulta ritenuta ed applicata la recidiva ex articolo 99 c.p., comma 4.
2. La deduzione relativa all’intervenuta prescrizione del reato e’ infondata, in quanto il reato ascritto all’imputato, commesso in data (OMISSIS), successivamente alla novella di cui alla L. n. 251 del 2005, con riguardo ai termini di prescrizione resta soggetto integralmente alle nuove norme, sicche’, essendo stata contestata e ritenuta con la sentenza di primo grado, confermata in appello, la recidiva ex articolo 99 c.p., comma 4, il termine massimo di prescrizione di dieci anni non e’ ancora decorso al momento della presente decisione.
3. Il ricorso non merita accoglimento.
3.1. Infondato si presenta il primo motivo di ricorso, circa l’assenza dei presupposti per la configurabilita’ del reato di cui all’articolo 614 c.p..
Ed invero, non risulta controverso, nel caso in esame, che l’immobile oggetto di violazione fosse nella contitolarita’ della madre (OMISSIS) e di altri parenti e che la nonna dell’imputato, (OMISSIS), autorizzava l’imputato, con dichiarazione del 5.5.2004, sottoscritta dalla medesima (predisposta da (OMISSIS)), ad occupare gli immobili familiari. La parte offesa (OMISSIS) ha dichiarato, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, di aver provveduto, con la madre (OMISSIS), a proibire – con comunicazione scritta inviata in data 8.5.2005, oltre che con comunicazione orale – all’imputato l’accesso alle proprieta’ della famiglia per il modo di vita del medesimo e alla sua condotta reiterata di coltivazione di piante di marijuana anche in altri immobili del nucleo familiare.
La presenza dell’imputato nell’immobile in (OMISSIS), nonostante il divieto della madre (OMISSIS) e della nonna, (OMISSIS), e’ stata, pertanto, ritenuta dai giudici di merito condotta integrante il reato di cui all’articolo 614 c.p..
3.1.1. Tale valutazione non merita censura, atteso che le deduzioni sviluppate in questa sede dall’imputato, secondo cui egli non ha mai ricevuto alcuna comunicazione riguardante il divieto ad occupare immobili familiari si presenta destituita di fondamento. Ed invero – premesso con il delitto di cui all’articolo 614 c.p. ascritto all’imputato, viene perseguito chi si introduce o si trattiene nell’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, contro la volonta’ espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno – perche’ sussista il reato di violazione di domicilio e’ necessario che la volonta’ dell’avente diritto alla esclusione di altri dalla propria abitazione sia manifestata espressamente ovvero risulti da circostanze univoche; non basta, quindi, una semplice presunzione di dissenso; tuttavia, quando ci sia la certezza che l’avente diritto non avrebbe consentito l’introduzione nella propria abitazione, se ne avesse avuto tempestiva conoscenza, non vi e’ semplice presunzione di dissenso, ma la volonta’ tacita del titolare dello ius prohibendi; cio’ si verifica quando, prescindendo dalla clandestinita’, l’introduzione avvenga per un fine illecito, essendo in certo contrasto con la volonta’ dell’avente diritto, pur non manifestata espressamente. Piu’ volte questa Corte ha evidenziato infatti che integra il reato di violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, deve ritenersi implicita la volonta’ contraria del titolare dello “ius excludendi”, non assumendo rilievo, invece, la mancanza di clandestinita’ nell’agente o l’assenza di violenza sulle cose (Sez. 5, n. 19546 del 27/03/2013).
Orbene, nella fattispecie in esame, per quanto e’ dato evincere dalla sentenza impugnata, due delle titolari dello ius excludendi (trattandosi di immobile in contitolarita’ anche con altri) dopo aver espressamente (una di esse) autorizzato l’occupazione dei cespiti familiari, lo hanno espressamente vietato (in particolare la nonna dell’imputato che aveva per iscritto autorizzato l’occupazione con le medesime forme, lo ha vietato con comunicazione inviata l’8.5.2005), stante l’uso illecito, anche di altri immobili familiari, effettuato dal (OMISSIS) per la coltivazione di piante di marijuana.
In tale contesto la circostanza che non sia stata prodotta Copia della comunicazione dell’8.5.2005, non esclude la sussistenza della prova della chiara manifestazione dello ius prohibendi, fondandosi gli elementi di responsabilita’ a carico dell’imputato innanzitutto sulle dichiarazioni della (OMISSIS), la quale ha evidenziato espressamente in dibattimento di aver diffidato l’imputato verbalmente nel maggio 2005 (cosi’ come la nonna con comunicazione scritta dell’8.5.2005) a non occupare piu’ gli immobili della famiglia per le dette ragioni.
Tali dichiarazioni, ritenute attendibili dei giudici di merito, non smentite da elementi di segno contrario, avvalorate anzi dal contesto complessivo in cui si inserisce la vicenda (quale la precedente autorizzazione scritta della nonna), danno conto della sussistenza di una chiara manifestazione dello ius excludendi e conseguentemente della configurabilita’. In ogni caso, l’imputato non si confronta minimamente, ne’ lo ha contestato, con l’asserito suo svolgimento di attivita’ illecite negli immobili familiari e, comunque, con la sussistenza di una implicita volonta’ contraria della madre (con)titolare dell’immobile.
3.1.2. Per quanto concerne, poi, la natura dell’immobile occupato – una baracca agricola, non riconducibile ad un luogo di privata dimora – tali doglianze si traducono in deduzioni in fatto che avrebbero dovuto costituire oggetto di accertamento da parte dei giudici di merito, ma non risulta che cio’ sia avvenuto.
In ogni caso, giova richiamare quanto piu’ volte evidenziato da questa Corte, secondo cui ai fini della configurazione del reato di violazione di domicilio, il concetto di privata dimora e’ piu’ ampio di quello di casa d’abitazione, comprendendo ogni altro luogo che, pur non essendo destinato a casa di abitazione, venga usato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di una attivita’ personale rientrante nella larga accezione di liberta’ domestica (Sez. F, n. 41646 del 27/08/2013).
3.2. Infondato si presenta il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente contesta la tempestivita’ della querela. Ed invero, la Corte territoriale con valutazione di merito immune da censure sotto il profilo logico-argomentativo, ha ritenuto la querela della (OMISSIS) tempestiva, essendo stata proposta quando la parte offesa ha appreso dell'”ingresso abusivo” del figlio nell’immobile sito in (OMISSIS) e su tale dichiarazione, assolutamente lineare e coerente con la condotta complessiva tenuta dalla (OMISSIS), ha ritenuto non esservi ragioni di dubbio.
A fronte di tale valutazione, l’imputato non indica elementi di segno contrari significativi, tali da dar conto del fatto che la madre (peraltro a dire dello stesso imputato distante molti chilometri dall’immobile oggetto di giudizio) sapesse molto tempo prima della proposizione della querela della illecita occupazione.
Il fatto che gia’ in passato l’immobile, oggetto di giudizio, pure fosse occupato dall’imputato, non rileva, atteso che quel che conta e’ l’occupazione nel periodo successivo alla manifestazione esplicita od implicita della volonta’ contraria della titolare dello ius prohibendi ed il momento di conoscenza della occupazione o di perdurante detenzione.
Va per inciso evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, anche uno solo dei contitolari dell’immobile “violato”, deve ritenersi pienamente legittimato, come nella fattispecie, a proporre la querela per violazione di domicilio, non occorrendo che lo facciano tutti.
4. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente condannato al pagamento spese processuali.
P.Q.M.

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