Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 15 luglio 2016, n.30340

Alla luce del nuovo art. 61, n. 5, cod. pen., l’età avanzata della vittima del reato rileva in misura maggiore, attribuendo al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno dì persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri ai normalità

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

SENTENZA 15 luglio 2016, n.30340

Ritenuto in fatto

Con sentenza dell’1 luglio 2015 la Corte d’appello di Torino confermava la decisione del 2 febbraio 2015 del tribunale di Novara, con la quale B.C. era condannata alla pena di giustizia per. il reato di tentato furto aggravato a norma degli articoli 625 n. 4 e 61 n. 5 cod. pen., per aver tentato, in concorso con persona rimasta ignota, di impossessarsi dei portafogli di proprietà di G. G.M., con l’aggravante di aver commesso il fatto con destrezza e approfittando di circostanze di persona (età avanzata della vittima) tali da ostacolare la privata difesa.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., poiché l’aggravante della minorata difesa è stata fondata su un mero dato anagrafico dell’età della vittima (pari a 72 anni), insufficiente ai fini dell’affermazione dell’aggravante, dovendo necessariamente essere accompagnata da accertamenti in concreto di fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali ad esempio il basso livello culturale dei soggetto passivo, che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà, favorendo la contribuzione dei reato.

La motivazione della decisione ha valorizzato le modalità dei fatto, già considerate però in seno al riconoscimento dell’aggravante della destrezza e per questo parimenti insufficienti ai fini dell’affermazione dell’aggravante.

Con memoria del 1 febbraio 2016 il difensore dell’imputata, avv. Roberto Martire, richiama ulteriori decisioni giurisprudenziali secondo le quali l’aggravante va collegata non genericamente all’età avanzata della vittima, ma alle specifiche circostanze del caso concreto, che impediscano un’adeguata reazione in ragione del marcato squilibrio psichico fisico rispetto all’agente.

Considerato in diritto

II ricorso è infondato e va disatteso.

1.1 La L. 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha modificato la circostanza comune della c.d. minorata difesa, che è ora espressamente riferita anche all’età della vittima; secondo il nuovo art. 61 cod. pen., n. 5, aggrava il reato ‘l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa’; per la sua genericità, l’espressione deve intendersi riferita sia all’età senile, sia a quella infantile.

Secondo la giurisprudenza anteriore alla riforma del 2009, l’età della persona offesa non costituiva di per sè condizione sufficiente ad integrare l’aggravante, venendo in rilievo solo quando si accettava che avesse determinato una situazione di maggiore vulnerabilità della vittima, della quale l’autore avesse approfittato (Sez. 2, 17 settembre 2008, n. 39023, Rv. 241454): ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen., n. 5, l’età avanzata doveva essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà.

1.2 Tale orientamento deve essere valutato alla luce della modifica testuale dell’art. 61 cod. pen., n. 5, a seguito della L. 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore l’8/8/2009, in epoca antecedente alle condotte contestate, dovendosi ritenere che l’avere approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa debba essere specificamente valutato anche in riferimento all’età senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità dalla quale l’agente trae consapevolmente vantaggio.

Va dunque accertato, nel caso di reati commessi in danno di persone anziane, se si sia in presenza di una complessiva situazione di approfittamento della particolare vulnerabilità emotiva e psicologica propria dell’età senile. Tale deve ritenersi la ‘ratio’ della modifica normativa finalizzata a tutelare le ‘persone anziane’ contro i pericoli dello sfruttamento a fini illeciti di tale condizione.

In altri termini deve ritenersi che, a seguito delle modificazioni legislative, l’età avanzata della vittima dei reato rileva in misura maggiore, attribuendo al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno dì persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri ai normalità (5ez. 5, n. 38347 del 13/07/2011, Cavò, Rv. 250948; Sez. 2, n. 8998 del 18/11/2014 – dep. 02/03/2015, Genovese Rv. 262564).

Nel caso di specie la decisione impugnata, con motivazione che non denuncia alcuna contraddittorietà o illogicità manifesta, sottolinea che l’età della vittima (72 anni) agevolò senza dubbio la condotta dell’imputata e della complice, in considerazione delle modalità della condotta, rappresentata da ripetute richieste di informazioni, proprio perché fatte ad un soggetto anziano, che si caratterizza per la naturale ingenuità e limitata capacità di attenzione e prontezza di riflessi. Logicamente, allora, la Corte territoriale ha ritenuto superfluo un accertamento di un eventuale decadimento psicofisico della vittima.

Né può censurarsi l’argomentazione della Corte territoriale, nella parte in cui prende in considerazione le modalità del fatto, già apprezzate ai fini dei riconoscimento dell’aggravante della destrezza, poichè tale giudizio era finalizzato proprio a svolgere un’indagine concreta sul fatto, al fine di apprezzare l’effettivo contributo dell’età avanzata a facilitare l’evento delittuoso, come anche richiesto dal difensore nel ricorso principale e ribadito nella memoria difensiva del 1 febbraio 2015.

In conclusione il ricorso dell’imputata va rigettato; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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